TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-26, n. 202400116
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2024
N. 00116/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2024, proposto da G M, rappresentato e difeso dall’avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vallarsa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione
della ordinanza sindacale del Comune di Vallarsa di data 09.11.2023 prot. n. 6934 indirizzata al proprietario intavolato Maraner Giorgio, avente ad oggetto: “Violazioni urbanistico-edilizie accertate sulle pp.ff. 3302/2 e 3305/1 C.C. Vallarsa, site in frazione Staineri. INGIUNZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO N. 67/2023 (art. 129 della L.P. 04.03.2008, n. 1)”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallarsa;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi, nessuno intervenuto per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 31.01.2017 il signor G M, ricorrente nel ricorso in esame, segnalava al Comune di Vallarsa “ la costruzione di una legnaia con annessa tettoia”.
2. Con nota del 27.07.2023 il Comune di Vallarsa comunicava l’avvio del procedimento per la verifica urbanistica del manufatto ai sensi dell’art. 25 della l.p. 30.11.1992, n. 23 comunicando altresì la data del previsto sopralluogo che si svolgeva il 10.08.2023, a seguito del quale l’Amministrazione emetteva l’ordinanza sindacale del 9.11.2023, in epigrafe indicata, con la quale ingiungeva al signor Maraner la remissione in pristino dei luoghi entro il termine di 90 giorni.
3. Avverso l’atto di ingiunzione si dirige il ricorso in esame, risultante dalla trasposizione avanti a questo Tribunale, ex art. 10 d.P.R. 1199 del 1971, del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal signor G M. Il gravame prospetta i seguenti motivi di censura:
I. “ Vizio di notifica del provvedimento oppugnato;consequenziale inefficacia dello stesso”, con il quale si contesta la inesistenza/nullità/inefficacia della notifica dell’ordinanza impugnata avvenuta non a mani proprie del ricorrente ma di “ persona diversa e non convivente con l’odierno ricorrente residente presso un nucleo familiare diverso ”, circostanza che determinerebbe l’inefficacia del provvedimento impugnato.
II. “ Violazione di legge per falsa e/o erronea qualificazione dell’abuso edilizio contestato quale <totale difformità>(presupponente <la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito>) (art. 31 DPR 380/2001;art. 128 L.P. Trentino 1/2008) in luogo della corretta <parziale difformità>”. La qualificazione dell’abuso edilizio quale “ totale difformità ” sarebbe errata poiché la disposizione richiamata nell’atto impugnato sanzionerebbe le costruzioni abusive “ primarie” e non quelle “ minimali, destinate ad assolvere alle funzioni tipicamente accessorie-pertinenziali ”, che nel PRG vigente del Comune di Vallarsa sarebbero ammesse nella misura del 20% del volume relativo all’edificio principale - rispettata nel caso di specie - le quali non alterano il carico urbanistico e, di norma, non contrastano con rilevanti interessi urbanistici. Nel caso di specie si tratterebbe invece di una difformità parziale (come tale soggetta a possibilità di “ fiscalizzazione” dell’abuso edilizio) ossia di intervento che, quantunque contemplato dal titolo edilizio, è stato eseguito con modalità diverse da quelle fissate a livello progettuale, senza mutamento della destinazione d’uso.
III. “Violazione di legge per omessa e/o deficitaria motivazione del provvedimento oppugnato relativo ad abuso edilizio realizzato sulla scorta di titolo edilizio già assentito anziché in difetto assoluto di esso, con corrispondente obbligo per la pubblica amministrazione di dovere motivare adeguatamente la propria ingiunzione di rimessa in pristino e non soltanto in re ipsa (art. 3 l. 241/1990;art. 4 l.P. 23/1992)”. Sarebbe insussistente, sebbene necessaria, una congrua motivazione nel provvedimento impugnato quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla repressione dell’abuso rispetto a quello del privato nei confronti del quale l’inerzia dell’Amministrazione ha fatto sorgere un qualche affidamento.
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione della normativa di legge (art. 21-nonies L. 241/1990;artt. 129.5 e 134 L.P. 1/2008)”. La ratio legis della disciplina provinciale di settore sarebbe di carattere conservativo anziché demolitorio, allorquando, come nel caso di specie (con riferimento alla perizia tecnica sub doc. 2), le opere abusive realizzate “ non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (art. 129.5 L.P. 1/2008)”. In secondo luogo, sarebbe stato violato il principio di diritto applicabile in materia di autotutela amministrativa di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, concernente l’annullamento d’ufficio, che sancisce che gli atti amministrativi illegittimi possono essere annullati entro un tempo ragionevole oggi stabilito in dodici mesi, termine decorso nel caso di specie. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare solo le pertinenti disposizioni dettate dall’art. 134 della l.p. n. 1 del 2008 (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio di attività) a mente del quale l’opera abusiva sarebbe sanabile mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 129, comma 12, l.p. 1 del 2008. A tale conclusione si perviene, in tesi del ricorrente, considerando anche i contenuti della perizia tecnica di parte prodotta in giudizio (doc. 2) la quale conclude nel senso che “ l’eventuale demolizione risulta gravemente pregiudizievole ” a quanto era già stato licenziato.
V. “Violazione e/o falsa applicazione di legge e dei principi di legge e correlato eccesso di potere per violazione dei canoni ordinamentali e comunitari che presiedono al corretto esercizio del potere sanzionatorio edilizio [α) differenziazione (art. 118 costituzione);β) adeguatezza (art. 118 costituzione);γ) proporzionalità, con correlata dosimetria sanzionatoria e limitazione dell’intervento sanzionatorio;δ) intermediazione (art. 19 l. 241/1990)] ”. Il provvedimento impugnato non rispetterebbe i canoni per il corretto esercizio del potere sanzionatorio repressivo edilizio (individuati nei principi di “ differenziazione ”, di “ adeguatezza ”, di “proporzionalità ” nonché di “intermediazione”), ponendo in essere una misura ingiusta ed estremamente sproporzionata e gravosa per la tipologia di manufatto edilizio.
4. In data 01.07.2024 si è costituito con memoria di mero stile il Comune di Vallarsa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64.
5. Da ultimo, in data 22.07.2024, il signor G M ha depositato l’atto di rinunzia al ricorso a spese integralmente compensate, altresì sottoscritto per adesione “anche in punto spese ” dal difensore dell’Amministrazione intimata, poiché nelle more del giudizio il Comune di Vallarsa ha provveduto ad emettere e notificare l’ordinanza sindacale n. 4563 del 17.07.2024 di “ Precisazione obblighi ingiunzione di rimessa in pristino n. 67/2023 e di fissazione nuovo termine per adempimento”.
6. Alla camera di consiglio del 25.07.2024, nell’assenza delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio ritiene che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., secondo il quale “In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione...” , ricorrendone i presupposti.
8. Tenuto conto di quanto precede al Collegio non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante l’accordo intervenuto in tal senso.