TAR Salerno, sez. II, ordinanza cautelare 2015-03-27, n. 201500203
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N. 00203/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00395/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2015, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. F L, L L, S C, con domicilio eletto presso F L Avv. in Salerno, Via Roma,61;
contro
Comune di Positano in Persona del Sindaco P.T., Responsabile Ufficio Tecnico - Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Positano, Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento;Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provv.to prot. 183/14 avente ad oggetto accertamento d'inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi n. 86/2009 e n. 14/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in quanto il provvedimento impugnato fa un’illegittima applicazione retroattiva della sanzione amministrativa prevista dall’art. 31 co. 4 bis del D.p.r. 380/2001;
Ritenuto che il provvedimento impugnato non indica precisamente le aree da acquisire al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 31 D.p.r. 380/2001;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare in relazione alla sanzione amministrativa e all’acquisizione delle aree di proprietà del ricorrente;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.