TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-15, n. 202400352
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2024
N. 00352/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e F R Lero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F R Lero a Genova, via Cesarea 2/22;
contro
Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato a mezzo posta elettronica certificata al difensore in data -OMISSIS-, portante divieto di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti ai sensi dell’art. 39 del TULPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2024 il dott. M Bnesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente nel -OMISSIS- dimorava nell’abitazione familiare di -OMISSIS- con la madre ultraottantenne con la quale intercorrevano pessimi rapporti personali.
2) Tale travagliato rapporto, nel periodo intercorrente tra l’agosto e il dicembre -OMISSIS-, è sfociato anche in plurimi episodi di maltrattamenti dell’anziana genitrice.
3) Con la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata disposta l’applicazione della pena su richiesta di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 572 CP (maltrattamenti contro familiari o conviventi) essendo stato accertato che il ricorrente ha:
- offeso pesantemente la genitrice in più occasioni, sia in presenza che per sms ;
- dato luogo a “ violentissimi alterchi ” durante i quali rompeva suppellettili e arredi della casa;
- aggredito fisicamente la madre in data -OMISSIS-.-OMISSIS- e 19.12.-OMISSIS-.
4) In particolare, durante l’aggressione dell’-OMISSIS-.-OMISSIS-, sono intervenuti due agenti della Polizia di Stato che hanno inviato una relazione sull’accaduto alla Questura di -OMISSIS-, evidenziando la profonda conflittualità sussistente tra madre e figlio.
5) La Questura, pertanto, in data -OMISSIS-.-OMISSIS- ha ritirato cautelativamente le armi possedute dal ricorrente, avviando nei confronti del medesimo anche il procedimento di revoca della licenza di porto di fucile rilasciata nel-OMISSIS-.
La Prefettura, a sua volta, ha avviato il procedimento di divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del TULPS.
Parallelamente è stato instaurato anche il procedimento penale per il delitto di cui all’art. 572 CP (maltrattamenti contro familiari o conviventi) nel corso del quale il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare di cui agli artt. 282-bis e quater e 291 Cpp, con conseguente ordine di lasciare l’abitazione familiare di -OMISSIS-, di non avvicinarsi a meno di 300 metri dalla madre e di non comunicare con lei.
6) Conclusa l’istruttoria la Questura e la Prefettura di -OMISSIS- hanno emanato i provvedimenti, rispettivamente, di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi.
Tuttavia in ragione di vizi formali sui dati anagrafici del ricorrente tali atti sono stati ritirati prima che iniziassero a produrre effetti.
7) Corretti tali errori, la Questura con provvedimento del -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile e la Prefettura, con provvedimento del -OMISSIS-, ha disposto il divieto di detenzione delle armi.
Il provvedimento prefettizio, in sintesi, ha motivato la misura con riferimento al rapporto profondamente conflittuale con la madre e con i citati alterchi con essa, sintomatici del mancato rispetto della legge penale e, comunque, delle regole poste a tutela dell'ordine pubblico e della buona convivenza, situazioni conflittuali e comportamenti anche violenti ritenuti tali da non garantire il non abuso delle armi.
8) Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente ha impugnato il solo provvedimento prefettizio del -OMISSIS- (non quello della Questura) deducendo i seguenti motivi:
- con il primo ha lamentato la violazione del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 L. n. 241/90, chiedendo anche il riconoscimento dell’indennizzo di 2000 euro per la ritardata emanazione dell’atto gravato;
- con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 39 del TULPS per difetto dei presupposti di pericolosità o di inabilità al possesso e all’uso delle armi;
- con il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 39 del TULPS per mancanza di valutazione in concreto della pericolosità, anche in ragione del fatto che, successivamente ai maltrattamenti, i rapporti con la madre si sarebbero normalizzati;
- con il quarto ha lamentato la violazione dell’art. 97 Cost. per difetto di proporzionalità della misura adottata.
9) Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, con