TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-02, n. 202201642
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2022
N. 01642/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2021 REG.RIC.
N. 01118/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso n.r.g. 372 del 2021, proposto da Costruzioni S.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. F N e con lui elettivamente domiciliata fisicamente in Bari alla via Manzoni n. 21 e digitalmente presso la sua casella p.e.c.;
contro
Comune di Molfetta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. C L P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
2) ricorso n.r.g. 1118 del 2021, proposto da Costruzioni S.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. F N e con lui elettivamente domiciliata fisicamente in Bari alla via Manzoni n. 21 e digitalmente presso la sua casella p.e.c.;
contro
Comune di Molfetta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. C L P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
quanto al ricorso n.r.g. 372 del 2021: a) dell’illegittimità dell’occupazione dei suoli di proprietà dell’impresa Costruzioni S.P. s.r.l. siti nel Comune di Molfetta, zona nuovo porto commerciale, identificati in catasto al foglio 4, p.lle 49 (oggi 480, 481 e 482), 69 e 382; b) della persistenza del diritto di proprietà dell’impresa Costruzioni S.P. s.r.l. sull’area illegittimamente occupata e trasformata; nonché per l’annullamento degli atti della procedura espropriativa, adottati successivamente alla scadenza della dichiarazione di p. u., ove esistenti; nonché per la condanna del Comune di Molfetta alla restituzione dei predetti suoli, previa riduzione in pristino o, in subordine, per il risarcimento del danno derivante dalla illegittima apprensione del bene da parte della P.A. comunale; in ogni caso, per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per il periodo di utilizzazione sine titulo dell’area e del danno morale patito dall’impresa Costruzioni S.P. S.r.l. in conseguenza della avvenuta violazione dell’art. 1, Protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo; con condanna del Comune di Molfetta al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli, nonché a titolo di occupazione legittima, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi come per legge;
quanto al ricorso n.r.g. 1118 del 2021, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto di esproprio n. 1351 del 26.07.2021, a firma del Dirigente del Settore territorio del Comune di Molfetta, notificato alla Costruzioni S.P. S.r.l., a mezzo ufficiale giudiziario in data 28.07.2021; 2) la deliberazione del Consiglio comunale di Molfetta n. 60 del 12.11.2019, con cui è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo per il prosieguo contrattuale dei lavori del 1° stralcio funzionale del nuovo porto commerciale di Molfetta relativi alla “ salvaguardia e sicurezza della navigazione e dell’ormeggio del bacino portuale di Molfetta ”; 3) la deliberazione di Giunta comunale di Molfetta n. 277 del 30.12.2019, con cui è stata approvata la “Perizia di Variante n. 3” relativa ai “ Lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione e all’ormeggio del bacino portuale ”; 4) la (non conosciuta) deliberazione di Giunta comunale di Molfetta n. 136 del 14.05.2018; 5) il decreto di acquisizione sanante n. 1352 reg. decreti del 02.09.2021, notificato in data 09.09.2021, e la sottostante nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 50162 del 22.07.2021; 6) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi comprese, in particolare, la nota comunale prot. n. 4683 del 23.01.2020, con cui è stato comunicato alla Costruzioni S.P. S.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, nonché l’avviso di cui agli artt. 11, 16, e 17 del D.P.R. n. 327/2001 e alla L.R. n. 3/2005; la nota comunale prot. n. 50153 del 22.07.2021, recante controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Costruzioni S.P. S.r.l.; ove occorra, la determinazione dirigenziale n. 1175 del 20.10.2021 di presa d’atto di non accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio e la (non conosciuta) deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 20.12.2018; nonché per la condanna del Comune di Molfetta alla restituzione dei predetti suoli, previa riduzione in pristino o, in subordine, per il risarcimento del danno derivante dalla illegittima apprensione del bene da parte della P.A. comunale; in ogni caso, per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per il periodo di utilizzazione sine titulo dell’area e del danno morale patito dall’impresa Costruzioni S.P. S.r.l., in conseguenza della violazione dell’art. 1, Protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; con condanna del Comune di Molfetta al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli, nonché a titolo di occupazione illegittima o legittima, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi come per legge;
Visti i riuniti ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Nel 2007, la GRIIFF S.r.l. acquistava dall’Agenzia del Demanio un terreno ubicato nel territorio del Comune di Molfetta della superficie complessiva di 15.408 mq, censito nel catasto al foglio 4, particella 49, comprendente al suo interno due fabbricati in rovina, a loro volta indentificati con le particelle 69 e 382, queste ultime estese, rispettivamente, per 217 e 108 mq.
Detto suolo era interessato, nel 2008, da una procedura di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo porto commerciale, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale di Molfetta n. 94 del 25.09.2006.
Con decreto n. 5118 del 28.01.2008, il Comune di Molfetta disponeva l’occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori, tra cui il predetto suolo di proprietà della società GRIIFF, per la sua intera estensione.
In data 14.02.2008, il Comune procedeva alla redazione del verbale di consistenza e immissione in possesso del suolo per intero.
Nel 2009, il medesimo Ente locale comunicava che quel suolo era stato in parte incluso nel procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione del nuovo porto commerciale. Infatti, con nota prot. n. 23823 del 28.04.2009, il Dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune di Molfetta comunicava alla GRIIFF S.r.l. l’avvio del procedimento di esproprio per la particella 49 limitatamente alla superficie di mq. 1.366, necessaria per la realizzazione del ponte di collegamento tra la terraferma e la banchina commerciale (c.d. ponte di collegamento di sud-ovest).
Nel decreto di occupazione temporanea prot. 5118 del 28.01.2008, si autorizzava “ la presa di possesso provvisoria per il tempo necessario occorrente per la corretta esecuzione dei lavori suindicati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ”.
Tale termine spirava senza che il Comune provvedesse alla restituzione dei suoli occupati e concludesse la procedura ablatoria, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 327/2001, con un decreto di esproprio.
Nel 2019, la società GRIIFF in liquidazione vendeva a Costruzioni S.P. S.r.l., odierna ricorrente, la proprietà dei suoli comprendenti le particelle 69 e 382.
Nel 2013, il Comune di Molfetta operava una variazione catastale: la particella 49 era soppressa e frazionata nelle attuali particelle 480, 481 e 482 (rimanendo inalterate le particelle 69 e 382), senza peraltro che tale frazionamento fosse comunicato alla proprietaria.
Nel 2020, con nota prot. n. 4683 del 23.01.2020, il Comune partecipava alla ricorrente l’avvio del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità. Tale comunicazione era contestata dalla ricorrente società, con nota in data 20.02.2020.
Il Comune di Molfetta non restituiva l’area occupata, anzi eseguiva l’opera pubblica, trasformando irreversibilmente il suolo.
Non avendo sortito alcun esito la nota della ricorrente datata 4.4.2018, finalizzata alla restituzione del suolo e al pagamento delle poste dovute a titolo indennitario e risarcitorio, la società Costruzioni S.P. insorge, con il ricorso n.r.g. 372 del 2021, notificato il 6.4.2021 e depositato il 9.4.2021, per chiedere a questo T.a.r. di: a) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’occupazione dei suoli di proprietà dell’impresa Costruzioni S.P. s.r.l. siti nel Comune di Molfetta in catasto al foglio 4, p.lle 49 (oggi 480, 481 e 482), 69 e 382, nonché la persistenza del diritto di proprietà dell’impresa Costruzioni S.P. s.r.l. sull’area illegittimamente occupata e trasformata; b) condannare il Comune di Molfetta alla restituzione del suolo, previa rimessione in pristino; c) in via subordinata, laddove fossero ritenute sussistenti ragioni di indisponibilità del bene e, comunque, questo T.a.r. non ritenesse di accogliere la domanda di restituzione, accertare e dichiarare il diritto della Costruzioni S.P. S.r.l. al risarcimento del danno per equivalente, da quantificarsi in misura pari ad € 385.200,00 o quell’altra maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa e, per l’effetto, condannare il Comune di Molfetta al pagamento di tale somma, maggiorata di rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data di immissione in possesso dell’area (14.02.2008), ovvero dalla data di cessazione