TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2014-05-14, n. 201402677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2014-05-14, n. 201402677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201402677
Data del deposito : 14 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01317/2014 REG.RIC.

N. 02677/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01317/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2014, proposto da:
F T e M D P, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti P A e M L L, presso cui hanno eletto domicilio in Napoli, via Caracciolo, 15;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Istituto Paritario Parificato il Bambino Gesù s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Romano in Napoli, via Chiatamone, 55;



per l'annullamento

- della nota n.AOODRCA 9418 del 27 novembre 2013 con cui si denega la modifica della convenzione di parità richiesta dall'Istituto per l'incremento delle ore di sostegno;

- della nota del 29 gennaio 2014 dell’Istituto Paritario Parificato “Il Bambino Gesù” recante diniego al riconoscimento per l’a.s. 2013/14 di 24 del sostegno scolastico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell’Istituto Paritario Parificato il Bambino Gesù s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che con il presente ricorso i nominati in epigrafe, quali genitori di alunna affetta da sindrome di Down nonché portatrice di handicap con connotazione di gravità, iscritta alla classe 1^ primaria della scuola paritaria intimata, lamentano l’omessa assegnazione di ore di sostegno da parte dell’ente resistente, a fronte della richiesta di 24 ore settimanali.

In particolare dall’esame degli atti emerge che, benché l’alunna abbia diritto al sostegno scolastico come da diagnosi funzionale, la scuola ha ritenuto di non dare corso alle richieste dei ricorrenti poiché l’Ufficio Scolastico Regionale ha denegato la modifica della convenzione in atto con la scuola paritaria in ragione dell’insussistenza di fondi presso il Ministero dell’Istruzione.

Non avendo ottenuto risposte positive da parte della competente amministrazione scolastica, la scuola riferisce di non disporre di adeguate risorse per far fronte ai maggiori oneri economici conseguenti all’integrazione scolastica che, osserva, graverebbero esclusivamente sul proprio bilancio.

Si sono costituiti in giudizio le controparti processuali che concludono per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2014, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti.

Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate:

- le scuole private che ottengono la parità scolastica, ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell'istruzione, e, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con handicap;

- secondo la L. 62/2000, il sistema statale d'istruzione si impernia sia sulla scuola statale che su quella paritaria, ed entrambe devono garantire i medesimi standard qualitativi, nel senso che la scuola paritaria può ambire a tale status e mantenerlo solo se ed in quanto essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di

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