TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-01-28, n. 202100135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-01-28, n. 202100135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100135
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2021

N. 00135/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01332/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B P di B G &
C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato A D D, con domicilio eletto presso lo studio Rossella Filaci in Firenze, via Giovanni Bovio, 26;

contro

Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall'avvocato M L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

I) per l'annullamento, chiesto col ricorso introduttivo,

- del provvedimento prot. n. AOO.e_I833.12/2/2013.0010594 di diniego di autorizzazione per il posizionamento della struttura ad uso veranda adibita a sala bar durante la stagione invernale;

- del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 120 del 3 aprile 2013;

- delle deliberazioni G.M. n. 275/2003 e n. 510/2004, rispettivamente di adozione e di approvazione del "Piano Particolareggiato dei Viale a Mare di Viareggio" denominato "PP5";

- della deliberazione G.M. n. 485/2011 relativa alla scheda "Q.1" delle N.T.A. del "PP5";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per il risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, da parte della ricorrente, in conseguenza dei provvedimenti amministrativi emanati dal Comune di Viareggio;

II) per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2014:

del provvedimento prot. n. AOO.c_I833.17/12/2013.0073251, ricevuta a mezzo PEC il 17.12.2013, avente ad oggetto "D.P.M. Viareggio - marina di ponente. Concessione demaniale marittima rilasciata a favore della società in indirizzo con licenza n. 26 di reg. e n. 26355 di rep. del 06.07.2005 ad uso stabilimento balneare denominato "Piave". Recupero indennizzi" e di ogni altro atto presupposto, connesso/consequenziale.

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente, ex art. 30 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., alla restituzione della somma illegittimamente richiesta e percepita di euro 676,78 per "indennizzo per abusiva occupazione (periodo (18/4 - 30/4.2011)" - pagata dal ricorrente il 7.1.2014, con espressa riserva di ripetizione -;

III) per l’annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2014:

del provvedimento prot. gen. n. 28769 del 7.5.2014, ricevuto a mezzo PEC il 07.05.2014, avente ad oggetto "D.P.M. Viareggio - Marina di ponente. Concessione demaniale marittima ad uso stabilimento balneare denominato "Piave", assentita con licenza n. 26 di reg. e n. 26355 di rep. del 06.07.2005 a favore della Società in indirizzo. Avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. L. 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni (nota prot. gen. n. 13893/2013), finalizzato allo sgombero ex art. 54 cod. nav. della struttura ad uso veranda bar posta in testa al vagone del compendio balneare. Comunicazione";
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

IV) per l’annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2014:

- del provvedimento prot. AOO.c_I833.21/11/2014.0072422 del 21.11.2014, avente ad oggetto "Annullamento parziale titolo concessorio per quanto concerne la struttura veranda-bar, posta lato mare in testa al vagone del compendio balneare, ricadente al di fuori della fascia "servizi di spiaggia" (art. 3, punto 3.4, del Piano Particolareggiato dei Viali a mare - PP5)";

- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi sino ad oggi impugnati - anche con motivi aggiunti - nel ricorso n. 1332/2013;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra i quali, ove occorrer possa, il prot. n. 0028769 del 7 maggio 2014;

V) per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2015:

- del provvedimento prot. AOO.c_I833.22/07/2015.0045356 del 22.7.2015, avente ad oggetto "D.P.M. Viareggio - Marina di Ponente. Concessione demaniale marittima 26 di reg. e n. 26355 di rep. rilasciata il 6.7.2005 alla Soc. "B P di B G e C. s.n.c.", avente destinazione di stabilimento balneare denominato "Piave". Ingiunzione di sgombero prot. gen. 28923 del 7.5.2014. Richiesta avvio procedura di sgombero d'ufficio”;

- del provvedimento prot. Aoo.c_I833.22/07/2015.0045438 del 22.7.2015, avente ad oggetto "D.P.M. Viareggio - marina di ponente. Concessione demaniale marittima 26 di reg. e n. 26355 di rep. rilasciata il 06.07.2005 alla Soc. "B P di B G e C. s.n.c.", avente destinazione di stabilimento balneare denominato "Piave". Ingiunzione di sgombero prot. gen. 28923 del 7.5.2014. Richiesta avvio procedura di sgombero d'ufficio", con contenuto identico all'atto impugnato di cui sopra;

- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi sino ad oggi impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

VI) per l’annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 26.5.2020:

- della deliberazione n. 52 del 4 novembre 2019, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “R.U. - contestuale variante semplificata al P.S. - rapporto ambientale (VAS) - approvazione”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti, pubblicata nel B.U.R.T., Parte II, n. 51 del 18 dicembre 2020, ivi compreso l'art. 8, comma 6, delle N.T.A.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi:

a) la deliberazione n. 38 del 8 agosto 2018, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “Regolamento Urbanistico e contestuale variante semplificata al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 230 l.r. 65/2014, e adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014, rapporto ambientale (VAS) ai sensi dell'art. 23 della l.r. 10/2010 e valutazione”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti;

b) la delibera G.C. n. 69 del 5 agosto 2014 avente ad oggetto “Regolamento Urbanistico – avvio del procedimento ai sensi della l.r. 1/2005 e avvio della procedura VAS ai sensi della l.r. 10/2010”;

c) la deliberazione G.C. n. 183 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto “Regolamento urbanistico – integrazione avvio di procedimento ai sensi art. 17, l.r. 65/2014 e all'avvio procedimento VAS ai sensi art. 7, l.r. 10/2010, di cui alla D.G.C. 169/2014. Contestuale avvio variante semplificata piano strutturale ai sensi art. 30, l.r. 65/2014”;

d) la deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2019, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “Regolamento Urbanistico – contestuale variante semplificata al Piano Strutturale – rapporto ambientale (VAS) di cui alla delibera n. 38 del 8.8.2018 avvio approvazione controdeduzioni alle osservazioni”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti;

e) la deliberazione n. 17 del 29 aprile 2019, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “R.U- Contestuale variante semplificata al P.S. – rapporto ambientale (VAS) di cui alla delibera n. 38 del 8.08.2018 app.ne controdeduzioni alle osservazioni – seconda parte – nuova adozione - pubblicazione aree di trasformazione 6.06, 6.09, 8.05”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti;

f) la deliberazione G.C. n. 254 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “R.U- contestuale variante semplificata al P.S-Rapporto Ambientale (VAS) di cui alla delibera n 38 del 08/08/2108 Presa d'atto elaborati in esito alle controdeduzioni di cui alle deliberazioni del C.C. n. 2 del 04/02/2019 e n. 17 del 29/04/2019”;

g) la deliberazione n. 41 del 23 agosto 2019, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “R.U- nuova adozione - pubblicazione aree di trasformazione 6.06, 6.09, 8.05 e delle aree denominate ex casa del fascio, nuova viabilità TDL e viabilità area fervet di cui alla delibera n. 17 del 29.4.2019 – approvazione delle controdeduzione all”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti;

h) la deliberazione n. 44 del 25 settembre 2019, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “deliberazione del C.C. n. 41/2019 ad oggetto R.U. nuova adozione pubblicazione aree di trasformazione 6.06, 6.09, 8.05 e delle aree denominate ex casa del fascio, nuova viabilità TDL e viabilità area fervet – procedura ex art. 21 nonies c. 2 L. 241/90 ”, e tutti i relativi allegati in essa citati e/o contenuti;

i) la deliberazione n. 34 del 2 dicembre 2015, approvata dal Consiglio Comunale di Viareggio e recante “atto di indirizzo sulla pianificazione urbanistica (artt. 223 e 230 LR 65/20174)”;

- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi sino ad oggi impugnati – anche con motivi aggiunti – nella vicenda processuale del ricorso n. 1332/2013;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

VII) e per l’annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 4.9.2020:

dell’ordinanza n. 59 del 15.5.2013 e degli atti connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società B P, concessionaria dell’omonimo stabilimento balneare, con istanza del 12.10.2012 rivolta al Comune di Viareggio ha chiesto di poter mantenere la struttura stagionale della veranda (di metri 6 per 12) adibita a sala bar, nell’area adiacente al fronte vagone cabine, ai fini della prosecuzione nel periodo invernale dell’attività turistico ricettiva (si vedano le foto di cui al documento n. 4 depositato in giudizio dal Comune e al documento n. 8 allegato all’impugnativa). Tale istanza è stata presentata all’Ente prima della scadenza dell’autorizzazione stagionale rilasciata per l’anno 2012.

Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento notificato il 12.2.2013, adducendo la violazione dell’art.

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