TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202202018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202202018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202018
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 02018/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Stranieri in Girifalco, via Gabbriele D'Annunzio;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento del decreto della Prefettura della Provincia di Vibo Valentia del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- ordine e sicurezza con il quale veniva revocata al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Questura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso su cui si decide nella odierna sede si chiede, per l’essenziale, l’annullamento del DECRETO DELLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA DEL -OMISSIS- PROT. N. -OMISSIS- – ORDINE E SICUREZZA - DI REVOCA DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2. Il provvedimento è motivato, sostanzialmente, dalla sussistenza di: “ denuncia in data -OMISSIS- per il reato di minaccia;
in data -OMISSIS-, denuncia per il reato di omissione d’atti d’ufficio relativamente a mancati controlli su attività commerciali;
in data -OMISSIS- per abuso d’ufficio;
in data -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- , per il reato di omissione o rifiuto d’atti d’ufficio
”, è menzionato inoltre procedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 323 c.p. ed ancora in ordine a fattispecie di reato previste dal codice della navigazione.

Il recente procedimento penale per il reato di cui all’art. 323 c.p. trae origine da una vicenda, risalente al mese di -OMISSIS-, e relativa -OMISSIS- di individuo già tratto in arresto per illecita detenzione di un notevole quantitativo di stupefacenti.

3. Nel ricorso si evidenziano, in sintesi, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, ed in particolare: “ VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 11 R.D. 773/1931 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 65 DEL 1986;
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA', VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;
INIDONEITÀ DEI FATTI RAPPRESENTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER SUPPORTARE LA REVOCA
”, nonché “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 LEGGE N. 65 DEL 1986. “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ”.

4. Il ricorso è infondato.

5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro omogeneità.

5.1. Come correttamente notato dall’amministrazione, la giurisprudenza prevalente, che questo Collegio condivide, ritiene che, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto e/o l’interessato non dia più affidamento in ordine al buon uso del titolo di polizia, secondo una valutazione latamente discrezionale dell’autorità prefettizia (in questo senso Tar Calabria Catanzaro, 3 gennaio 2018, n. 5;
Tar Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010 n. 1560).

Dai fatti menzionati nell’atto gravato, la valutazione secondo cui il -OMISSIS- non dà affidamento del corretto uso delle armi e della qualifica di agente di pubblica sicurezza appare, ad avviso del Collegio, non affetta da manifesta illogicità o irrazionalità.

Nemmeno può predicarsi un difetto di motivazione, considerando che nel provvedimento sono descritte in maniera sintetica ma puntuale le ragioni della valutazione di non affidabilità del soggetto.

Occorre aggiungere che, mutatis mutandis , appaiono valide nella presente fattispecie le motivazioni addotte da questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS-, nel respingere il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento del -OMISSIS- con cui è stata revocata la licenza di porto fucile.

In detto contesto è stato precisato che “ Nel caso di specie il provvedimento è basato su una serie di vicende di rilevanza penale che hanno interessato l’odierno ricorrente, che se anche si sono concluse nella fase iniziale, secondo quanto riferito dal ricorrente, testimoniano pur sempre di una condotta non esente da mende.

Vi è stata anche una denuncia (o querela) per il reato di minacce, dalla cui considerazione non può certo prescindersi, trattandosi di valutare l’affidabilità del soggetto nell’uso dell’arma.

La vicenda -OMISSIS- è, poi, particolarmente significativa e ha comunque avuto un rilevante seguito in sede giudiziaria. Essa ben può essere posta alla base del provvedimento in questione.

Nessun profilo di difetto di istruttoria o di motivazione può essere rilevato in relazione al provvedimento, essendo chiare e ben definite le circostanze alla base di esso ”.

Sulla scorta degli accertamenti che precedono appare indubbio che il ricorrente non dia sufficienti garanzie di non abusare del titolo negato con i provvedimenti qui impugnati, che dunque non meritano annullamento.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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