TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202400258

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202400258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400258
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 00258/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2023, proposto da
Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, A S, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Provincia di Oristano, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

Comune di San Basilio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 15/21 del 20.04.2023, pubblicata sul sito della Regione Sardegna il 20.04.2023 ma resa leggibile solo in data 26.05.2023, con la quale è stato deliberato <<
di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)”, proposto dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. l.>>;

- degli atti delle conferenze dei servizi e dei pareri endoprocedimentali ed istruttori in quanto abbiano concorso al giudizio negativo finale, e, in particolare:

a) Del parere SABAP CA_UO5|20/06/2022|00227868 P del 20.06.2022 reso dalla Soprintendenza dei Beni Arche ologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;

b) Del parere SABAP CA_UO5|11/10/2022|0004118 P dell'11.10.2022 reso dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;

c) Del parere SABAP CA_UO5|28/ 02/2023|0004118 P del 28.02.2023 reso dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;

3) Di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Cagliari e Province di Or e di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Green Energy Sardegna 2 S.r.l. è titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU).

Rispetto ad esso, ha esposto che, avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e nonostante i pareri favorevoli assunti dai Servizi di tutela del paesaggio regionali per le aree interessate nonché dagli altri enti coinvolti, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna ha formulato parere negativo, confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, conducendo infine all'adozione della deliberazione n. 15/21 del 20.04.2023, con cui la Regione Sardegna ha concluso negativamente il procedimento di compatibilità ambientale.

2. Avverso tali atti la ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di diritto rubricato Violazione e falsa applicazione del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto dei presupposti, oltre che per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/77/CE. Difetto assoluto e/o insufficienza di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della nota della Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali prot. n. 5085 del 3 marzo 2009. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199/2021, come modificato dal D. L. 17 maggio 2022, n. 50. Conv. In legge 15 luglio 2022, n. 91;
del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. In legge 21 aprile 2023, n. 41. Violazione e falsa applicazione della DELIBERAZIONE N. 59/90

DEL

27.11.2020 della Giunta regionale della Sardegna
.

In primo luogo, il parere negativo della Soprintendenza non può essere considerato vincolante, come ritenuto dalla Regione.

La (quasi) totalità di pareri positivi e l’assenza di vincoli paesaggistici o emergenze archeologiche nelle aree interessate dall’intervento, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione regionale ad approvare l’intervento, evitando l’adesione ai pareri della Soprintendenza, che vengono acriticamente fatti propri senza che sia effettuato alcun bilanciamento degli interessi.

L’organo di tutela deve ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue a quelle paesaggisticamente tutelate, secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale.

La ricorrente contesta nel merito i pareri resi dalla Soprintendenza nel corso del procedimento, evidenziando come l’area oggetto di intervento non sia un’area sottoposta a vincolo paesaggistico né caratterizzata da emergenze archeologiche.

Contesta poi il profilo della visibilità dell’impianto da realizzare, evidenziato dalla Soprintendenza e rapportato alla contemporanea visibilità degli impianti esistenti e di quelli per i quali sono in corso procedure autorizzatorie, in sostanza ritenendo che il territorio di interesse - che già annovera tra i caratteri paesaggistici rilevanti ed ormai consolidati nella visione comune del paesaggio, la presenza delle torri eoliche del parco esistente ed ancora altri segni infrastrutturali importanti quali stazioni di trasformazioni e tralicci - possa accogliere senza particolari conseguenze paesaggistiche le nuove sette postazioni in esame.

Quanto poi all’argomentazione inerente alla presunta vocazione agricola delle aree interessate, la ricorrente deduce che si tratta di aree soggette a spopolamento, prive di interesse economico rilevante ed appare perciò del tutto fuorviante parlare di una vocazione agricola che non c’è ma ci dovrebbe essere, e che dovrebbe essere caratterizzata da produzioni agricole di nicchia.

Peraltro, le misure di mitigazione, le compensazioni e la rimodulazione del progetto proposti da Green Energy, del pari, sono stati trattati in maniera del tutto sommaria, né la Soprintendenza ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui neppure gli interventi di mitigazione e rimodulazione siano considerati bastevoli al fine di superare le criticità emerse o ha mai indicato, in alcuno dei pareri formulati, le prescrizioni/condizioni che avrebbero consentito il superamento delle criticità asseritamente esistenti.

3. Resistono il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

5. All'udienza pubblica del 6 marzo 2024, in vista della quale sono state depositate memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’impostazione sottesa al ricorso si articola in due principali macro-questioni: la prima attiene alla natura vincolante o meno per la Regione del parere della Soprintendenza, mentre la seconda impinge proprio nella valutazione condotta dalla Soprintendenza e dalla Regione circa gli asseriti insuperabili pregiudizi agli interessi pubblici di cui la stessa Soprintendenza è portatrice da parte dell’Impianto, denunciandosi appunto una mancata valutazione in concreto e comunque il difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai profili sollevati dall’amministrazione nel corso del procedimento.

7. Ad avviso del Collegio, il primo aspetto non assume neppure portata così decisiva nel caso di specie, in quanto in realtà, dagli atti del procedimento e, segnatamente, dai pareri resi dalla Soprintendenza con le note prot. n. 22786 del 20.6.2022, prot. n. 36505-P del 11.10.2022, prot. n. 4118 del 28.2.2023, e dalla deliberazione finale n. 15/21 de 20.04.2023 della Regione, emerge la valutazione concreta compiuta dai predetti enti in merito al giudizio di compatibilità ambientale negativo reso, che resiste, nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo in materia, alle censure spiegate in ricorso, come si vedrà di seguito.

Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “ qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente ”.

In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “ comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (…) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l’adozione di un parere negativo (…) Sotto questo profilo non è decisiva l’affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell’11 maggio 2022 è senz’altro esaustivo). (…) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192).

Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776).

8. Tali argomentazioni, a ben vedere, si saldano con il secondo dei profili da esaminarsi, che assume rilievo centrale e attiene all’esaustività e congruità della motivazione dei pareri della Soprintendenza e della deliberazione conclusiva della Regione.

In termini generali e rispetto alla forma del provvedimento, quanto alla deduzione di parte ricorrente per cui la deliberazione n. 15/21 si sarebbe limitata a riportare ed accettare acriticamente le conclusioni della Soprintendenza senza operare alcun bilanciamento né motivazione, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto in diversi passaggi della motivazione del provvedimento impugnato emerge la piena consapevolezza del Servizio VIA prima e della Giunta regionale dopo dell’importanza che riveste per il Paese l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur ritenendosi tuttavia prevalenti, nell’esercizio della discrezionalità tecnico/amministrativa spettante all’organo emanante, le posizioni negative espresse dal Ministero dei Beni Culturali (oltre che dagli enti locali interessati) per le valutazioni esplicitate nell’atto reiettivo (cfr. ancora T.A.R. Sardegna, n. 192/2023 e n. 776/2023).

9. Procedendo dunque ad esaminare le motivazioni che hanno condotto al giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto, in primo luogo la Soprintendenza, chiarito che “ l’impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all’età storica, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all’insediamento umano. Per l’età del Bronzo, si rileva la forte compenetrazione tra il contesto geomorfologico e l’edificato, che si posiziona prevalentemente su siti d’altura ”, individua precisamente i beni culturali interessati dall’Impianto, tra i quali si richiamano qui quantomeno:

Comune di Ballao.

La perimetrazione proposta per il sito di Funtana Coberta risulta errata e non comprende i settori, oggetto di scavo archeologico posizionati a est del perimetro proposto e riconoscibili anche dall’immagine satellitare.

Comune di Goni

La tomba di giganti di Is Foradas e l’insediamento di epoca romana omonimo sono conosciuti e segnalati nel Puc;
quest’ultimo, indiziato anche dal materiale archeologico in dispersione superficiale;
i due siti non sono stati individuati e posizionati nell’elaborato integrativo. Risulta non corretta la perimetrazione del sito di Pranu Muttedu, sottoposta a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 31.12.1980 ex lege 1089/1939.

Comune di Senorbì.

Si specifica che per quanto riguarda il nuraghe Sisini è stato avviato il procedimento di verifica dell’interesse culturale e che tale procedura è in fase di chiusura. Il sito dista 4,9 km in linea d’aria dall’aerogeneratore SD06. Il nuraghe Cuccuru e Cresia insiste sotto una struttura moderna, un’opera incongrua che dovrebbe essere eliminata al fine di una riqualificazione del sito. Anche per questo sito questa Soprintendenza ha avviato l’istruttoria per l’apposizione del vincolo.

Comune di Siurgus Donigala.

Per quanto riguarda il comune di Siurgus Donigala, i siti con dichiarazione di interesse culturale sono stati già dichiarati con procedimento amministrativo espresso di importante interesse culturale. Infatti, sebbene parzialmente interrati e inseriti all’interno dell’attività agricola, i nuraghi Lazzanau e Pranu Furonis A sono visibili sul terreno e facilmente individuabili. Il sito di Cuccuru ‘e Turri presenta una lunga fase di occupazione, con strutture di vari periodi tra cui dei circoli ascrivibili alla tipologia di quelli di Pranu Mutteddu di Goni. La presenza di questa tipologia di strutture in questo areale geografico risulta di particolare interesse scientifico, in quanto si consolida la rilevanza di una tipologia sepolcrale che per ora ha le sue attestazioni più significative a Goni e ad Arzachena (Li Muri). Per cui vista la rarità anche gli altri circoli segnalati sono da ritenere di interesse. Della Tomba di Giganti Mitza Piseddu residuano pochi blocchi e un frammento di stele, ma la tomba è nota sia da bibliografia sia dal censimento ”.

Tali indicazioni specifiche, sono accompagnate dal rilievo più generale per cui “ l’area archeologica si sviluppa in un ampio areale posizionato a nord della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi