TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-07-16, n. 202404272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-07-16, n. 202404272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404272
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 04272/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05006/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2020, proposto da
N D, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Napoli, in via Arenaccia n. 29, presso lo studio dell’avvocato F E;



contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aereonautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;



per l'annullamento

della nota prot. M_D SITHQJFC REG2020 0011550 in data 15.10.2020 del Quartier Generale Italiano c/o il Allied Joint Force Command HQ Naples con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta alla concessione del premio di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 22.12.2003 nr. 365 e

per l'accertamento ed il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto a percepire il premio di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 22.12.2003 nr. 365 nella misura di complessivi Euro 33.053,24, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo, relativamente al servizio prestato in ferma volontaria biennale nell'Aeronautica Militare per quattro bienni dal 17/10/2007 al 16/10/2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Anna Abbate, e udito il difensore Avv. A F T per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente (Ufficiale dell'Aeronautica Militare, che, in data 17 ottobre 2005, presentava domanda per essere ammesso a contrarre il primo biennio di ferma volontaria, a fronte del quale gli veniva corrisposto il premio pari a Euro 10.329,14 con Atto Dispositivo n. 0061 del 23 gennaio 2006, e, che a decorrere dal 18 dicembre 2020, è cessato dal servizio permanente per età), con ricorso notificato il 01/12/2020 e depositato in giudizio il 15/12/2020, impugna la nota prot. M D SITHQJFC REG2020 0011550 del 15/10/2020, recante in oggetto “ Istanza concessione premi per periodi di ferma ex art. 2, comma 2, legge 22/12/2003, n. 365 ”, con la quale il Ministero resistente - Quartier Generale Italiano Joint Force Command Naples ha respinto l’istanza di parte ricorrente del 09/10/2020 tesa ad ottenere la corresponsione del premio residuale di cui all’art 2, secondo comma, della L. 365 del 22 dicembre 2003, pari a complessivi Euro 33.053,24 relativamente al servizio prestato in ferma volontaria biennale nell’Aeronautica Militare per quattro bienni dal 17/10/2007 al 16/10/2015, rappresentando « che la disciplina giuridica riguardante il premio di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2003, n. 365 è stata trasfusa negli articoli 1804 e 2262 del d.lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare); successivamente, il comma 261 della legge di stabilita 23/12/2004, n. 190, ha abrogato tale articolo e di conseguenza il premio in argomento ». Chiede, altresì, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione del premio di cui all’art. 2, comma 2, della Legge 22.12.2003 nr. 365 nella misura di complessivi Euro 33.053,24 relativamente al servizio prestato in ferma volontaria biennale nell’Aeronautica Militare per quattro bienni dal 17/10/2007 al 16/10/2015 e di condannare l’Amministrazione resistente alla corresponsione del suddetto trattamento economico, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella di soddisfo.

A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:

Illegittimità per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del comma 261 delle legge di stabilità 23.12.2014 n. 190 e dell’art. 2262, secondo comma del D.Lgs nr. 66/2010. Eccesso di potere per ingiustizia ed irragionevolezza manifeste.

Il 22/12/2020, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aereonautica Militare, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale.

Il 28/04/2021, la parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.

Il 19/06/2023, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di prelievo.

Il 30/01/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato “ che la Corte Costituzionale con la Sentenza nr. 169 del 05.07.2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261 della Legge 23.12.2014 nr. 1092, nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2262, commi 2 e 3 del D.Lgs. nr. 66/2010 ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.

Il 01/03/2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile improcedibile ed infondato, rappresentando che “ In data 20/09/2022, il Col. (aus.) DIOMAIUTI Nicola faceva pervenire, tramite PEC nuova istanza volta ad ottenere il pagamento del premio residuale “antiesodo” per controllori del traffico aereo (CTA), di cui al comma 2 dell’art. 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in esito al pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 169, depositata il 5 luglio 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 261, della legge 190/2014 nella parte in cui disponeva l’abrogazione dell’art. 2262, comma 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ripristinando di fatto l’efficacia di detta norma. … Acquisita la suddetta documentazione ed effettuate le verifiche dei presupposti necessari all’attribuzione del premio in questione, questo Ufficio con foglio prot. M_D SITHQJFC REG2023 0004114 in data 22/03/2023 comunicava, al Col. D N e per conoscenza all’Ente amministrativo competente di forza armata, l’avvenuta determinazione del premio de quo spettante, mediante redazione di apposito Atto Dispositivo ed inserimento dell’importo spettante sulla piattaforma stipendiale “Web-Unificato” per il pagamento tramite l’emissione di cedolino NoiPA, secondo le indicazioni fornite con il foglio prot. M_D ARM003 REG2022 0134876 del 21/11/2022.

Con foglio prot. M_D ARM003 REG2023 0070976 del 15/06/2023 il Servizio Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico AM faceva sapere che dai controlli effettuati sulla correttezza delle liquidazioni dei premi in argomento predisposti da alcuni Enti, tra cui anche lo scrivente, erano state riscontrate modalità di calcolo differenti e difformi dalle indicazioni impartite con le disposizioni di cui al foglio prot. M_D ARM003 REG2022 0134876 del 21/11/2022; in particolare, era

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