TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2023-01-25, n. 202300536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2023-01-25, n. 202300536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300536
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00536/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05530/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

a) del decreto della Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Giugliano -Villaricca Cat. 6F/2022 /R.S. del 10 ottobre 2022, notificato a mani a parte ricorrente in data 2 novembre 2022, avente ad oggetto il rigetto istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) di ogni ulteriore atto connesso e conseguente comunque lesivo di interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- è contestata la legittimità del provvedimento in epigrafe, emesso dalla Questura di Napoli – Commissariato P.S. Giugliano – Villaricca, recante rigetto della richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia;

- a sostegno dell’atto impugnato in questa sede, l’amministrazione ha addotto l’esistenza di profili ostativi di seguito compendiati: 1) nel 1997 l’istante è stato denunciato per i reati di porto abusivo e detenzione di armi, omessa custodia, associazione di tipo mafioso; 2) nel 1999 ha riportato due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per detenzione illegale di armi e munizioni e per il reato di favoreggiamento personale; 3) tra il 2010 e il 2017 è stato controllato in diversi Comuni in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia per favoreggiamento personale, violazione delle norme sulla caccia, violazione delle norme in materia di armi, furto, rapina, omicidio, associazione per delinquere, estorsione; 4) nel 2017 è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dal Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Forestale di Foggia per violazione delle norme sulla caccia; 5) risulta già titolare di licenza di porto di fucile rilasciata il 10.9.2013, revocata nel 2017 a seguito di segnalazione dei Carabinieri per violazione dell’art. 13 della L. n. 157/1992 (violazione della disciplina in materia di attività venatoria);

- tali elementi comproverebbero l’insussistenza del requisito della assoluta affidabilità che deve caratterizzare il titolare di licenza in materia di armi, onde scongiurarne possibili abusi;

- avverso tale provvedimento l’istante insorge e lamenta la violazione del R.D. n. 773/1931, carenza di istruttoria e di motivazione, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, ingiustizia manifesta;

- in sintesi, articola le seguenti argomentazioni: I) sarebbe irrilevante il procedimento penale per il reato di cui all’art. 13 della L. n. 157/1992, non trattandosi di fattispecie ostativa al rilascio del titolo di polizia ex artt. 11, 43 del T.U.L.P.S., tenuto anche conto della intervenuta estinzione del reato per oblazione; II) i precedenti penali richiamati nel provvedimento, oltre a risultare scarsamente rilevanti, risalirebbero ad un periodo antecedente al rinnovo della licenza del 2013, sicché già non sarebbero stati ritenuti ostativi dall’amministrazione, considerato, inoltre, che, per le condanne rese a seguito di patteggiamento, si sarebbe pure perfezionata la fattispecie estintiva con il decorso di 5 anni (art. 445, comma 2, del c.p.p.); III) in riferimento alle frequentazioni con soggetti pregiudicati, si tratterebbe di contatti isolati e risalenti nel tempo; IV) l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni prodotte dal ricorrente all’esito del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, che non sarebbero state neppure menzionate nell’atto; V) l’atto sarebbe privo di idonea motivazione e, inoltre, gli elementi ostativi

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