TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-11-25, n. 201901553

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-11-25, n. 201901553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901553
Data del deposito : 25 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2019

N. 01553/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2015, proposto da
“Fratelli Iurlo di Domenico ed Antonio” s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N A, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;

nei confronti

Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, in persona del Direttore pro tempore , non costituito;

Happy Nature s.a.s., in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita;

per l'annullamento

“ - della Determina Dirigenziale n. 2015/1171 (2015/220/00136) del 20.02.105 della Ripartizione Corpo Polizia Municipale e Protezione Civile Settore Polizia Giudiziaria – Ecologia – Tributi – Annona del Comune di Bari;

nonché

di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e, comunque, ad essa connessi e collegati”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 l’avv. Donatella Testini e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Pietro La Pesa, su delega dell'avv. N A;

Considerato che il Comune ha provveduto ad annullare il provvedimento impugnato e a indire una nuova procedura concorsuale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, come confermato dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa all’udienza dal procuratore della parte ricorrente, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto di compensare le spese in ragione della particolarità della vicenda;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi