TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-17, n. 202302856
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 02856/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04136/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2013, proposto da:
MA EL, IR LA, EL NI, CO RI, Di GI SA, Di TA NI, RR NI, La NA RI NO, IO SA, Lo Rè AN ON, RL RE, ES OR, MI EL, SC LU, VE NI, AS AB, RI RO, CI IN, NO EL, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Saltalamacchia, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento che ha respinto l’istanza dei ricorrenti di pagamento dell'indennità per il rischio di radiazioni ex art. 7 d.p.r. n. 147/1990 maturate dal mese di giugno 2002 al mese di maggio 2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. LA Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti in epigrafe sono carabinieri che sono stati classificati nella categoria “A” dei lavoratori esposti ai rischi lavorativi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti, condizione che è stata a suo tempo riconosciuta ai medesimi a seguito di apposito accertamento tecnico da parte del SA (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari).
Ciascuno dei ricorrenti riceveva, con la busta paga del mese di giugno 2012, gli arretrati relativi all’indennità di rischio da radiazioni di cui dell’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 147 del 1990, nella misura mensile di Euro 103,29 lordi, rapportata al periodo giugno 2006-giugno 2011.
Successivamente, con istanza del 10.12.2012 rivolta al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i medesimi, a fronte del pagamento ricevuto dall’Amministrazione, formulavano apposita richiesta congiunta volta ad ottenere, per quanto di rispettiva pertinenza, il pagamento delle indennità per esposizione a radiazioni ex art. 7 d.P.R. cit., maturate nel periodo pregresso rispetto a quello considerato nel pagamento eseguito (che, come detto, faceva riferimento soltanto al quinquennio giugno 2006 – giugno 2011), cioè al periodo intercorso dal 2002 al giugno 2006, con le maggiorazioni spettanti per interessi legali e rivalutazione monetaria.
In secondo luogo, i militari in epigrafe domandavano il pagamento degli interessi, della rivalutazione monetaria e del “maggior danno ex art. 429 c.p.c.” rispettivamente maturati dal “sorgere di ciascuna indennità di radiazione mensile saldata ed afferente il periodo giugno 2006 – maggio 2012, sino alla data di pagamento avvenuta con la busta paga del mese di giugno 2012” (vedi pag. 5 ric.).
Con nota del 5.2.2013, prot. n. 253361QD/7/SCT/varie/1-3 (doc. 1 ric.), notificata a mezzo di posta elettronica certificata l’11.2.2013, il competente Ufficio del Comando Generale dell’Arma ha comunicato il proprio diniego in ordine alla richiesta di corresponsione delle somme, sulla base delle seguenti ragioni:
- l’indennità era stata corrisposta nel giugno 2012, con gli arretrati relativi all’ultimo quinquennio anteriore a tale data;
- detta indennità era da ritenere soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2 del R.D.L. n. 259 / 1939;
- quanto alla distinta richiesta di interessi e rivalutazione sugli importi corrisposti, riferiti al periodo maggio 2006 – giugno 2012, ad avviso del Comando essi non sarebbero spettati agli interessati in quanto il procedimento di attribuzione dell’indennità in parola è stato evaso nei tempi previsti dall’art. 1046 del d.P.R. n. 90 del 2010 (tenuto anche conto del fatto che la Direzione di Amministrazione aveva fornito le indicazioni attese circa l’esatta applicazione della normativa disciplinante l’indennità in argomento, solo con nota del 18.5.2012).
Avverso il provvedimento di diniego sono insorti i carabinieri in epigrafe che hanno proposto il ricorso oggi in disamina (depositato in data 8.5.2013), ove si articolano i seguenti motivi di gravame ai fini dell’annullamento del diniego stesso e della corresponsione degli emolumenti rivendicati:
1) le istanze dei ricorrenti volte ad ottenere il pagamento delle indennità di rischio risalgono (a dire della stessa Amministrazione) al periodo maggio – settembre 2011; poiché può ritenersi che l’Amministrazione le abbia evase, per fatti concludenti, soltanto nel giugno 2012, appare superato il termine di gg. 180 previsto dalla lett. s) dell’art. 1046 del d.P.R. n. 90 del 2010 per la definizione di questo tipo di procedimenti. Ne consegue che è infondata sul punto la motivazione del provvedimento;
2) in ogni caso i ratei dovuti per interessi legali ex art. 1284 c.c.. e per il maggior danno per la diminuzione del valore dei rispettivi crediti ex art. 1224 c.c. sono comunque dovuti in quanto inerenti, ex art. 429 c.p.c., ai crediti per il capitale che l’Amministrazione non ha disconosciuto e che, anzi, ha soddisfatto con il pagamento