TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-26, n. 202403779
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 03779/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09669/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9669 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale n. 10 del 21.06.2023, recante Certificato monocratico di proposta a rassegna, emesso dalla Marina Militare, Infermeria Presidiaria di La Spezia, con cui il ricorrente è stato giudicato “Non idoneo quale Allievo 1^ Cl. Accademia Navale (ex Art. 582, com. 1, del D.P.R. 15/03/2010 n. 90, lettera G, punto 1)” (Doc. 1 deposito del 6.7.2023); N. 09669/2023 REG.RIC. - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.n. 241/1990, del 23.06.2023, recante “Proscioglimento della ferma contratta, ai sensi dell’art. 957, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche e integrazioni per perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, come da certificato monocratico nr. 10 in data 21.06.2023 della DMML La Spezia” (Doc. 2 deposito del 6.7.2023); - del Foglio di Licenza del 22.06.2023 con il quale si disponeva “licenza speciale, in attesa del Decreto Dirigenziale da parte della Direzione Generale Per il Personale Militare, in considerazione della perdita dell’idoneità- fisi-psicoattitudinale come certificato monocratico di proposta rassegna n. 10 in data 21.06.2023” (Doc. 3 deposito del 6.7.2023); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- Donato il 21/07/2023:
- del provvedimento prot. M_D AB05933 REG 2023 0422972 del 19.7.2023, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, avente ad oggetto “Allievo 1^ Classe (CM)-OMISSIS-, anno accademico 2022-2023, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 14 aprile 1999. Espulsione e proscioglimento dalla ferma contratta” (Doc. 11); - dell’ordine del giorno n. 296 del 22.6.2023, emesso dalla Marina Militare, Accademia Navale, con cui si propone il proscioglimento del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il verbale dell’infermeria presidiaria di La Spezia con il quale è stato ritenuto “Non idoneo quale Allievo 1^ Cl. Accademia Navale (ex Art. 582, com. 1, del D.P.R. 15/03/2010 n. 90, lettera G, punto 1)”, a causa di una pregressa neoplasia al colon, e gli atti ad esso conseguenti.
Espone in fatto di esser stato ammesso all’Accademia Navale, a seguito del superamento del relativo concorso, ma che, nel corso del 2° anno, gli era stata diagnosticata una neoplasia al colon, asportata con intervento chirurgico. Al rientro in servizio, nonostante i certificati medici che attestavano l’assenza di qualsivoglia anomalia o patologia in corso e della non necessarietà di alcuna limitazione funzionale e/o di alcun ulteriore trattamento complementare (farmacologico, chemioterapico, etc.), all’esito della visita medica cui era stato sottoposto nell’ infermeria veniva ritenuto “Non idoneo quale Allievo 1^ Cl. Accademia Navale (ex Art. 582, com. 1, del D.P.R. 15/03/2010 n. 90, lettera G, punto 1)”, con conseguente avvio del procedimento di proscioglimento.
Avverso gli impugnati atti ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), punto 1, del D.P.R. n. 90 del 2010. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 04/06/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento di inidoneità sarebbe illegittimo in quanto l’art. 582, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010 e lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, prevederebbero esclusivamente le patologie oncologiche in atto, ossia quelle per le quali è ancora presente la neoplasia all’interno dell’organismo, non rientrando nell’applicazione della normativa il c.d. follow-up, ossia la situazione del soggetto che, a seguito della completa eradicazione del tumore, è sottoposto per un certo tempo ai controlli medici prescritti dallo specialista. Inoltre, dalla documentazione sanitaria fornita in sede di visita medica dal ricorrente, non emergerebbe alcuna patologia rilevante ai fini della dichiarazione di inidoneità al servizio militare, con ciò incorrendo la Commissione in carenza di istruttoria, difetto di motivazione o contraddittorietà della stessa e travisamento nei presupposti di fatto.
2. Con decreti nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21.07.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione dall’Accademia e proscioglimento dalla ferma, con richiesta di misure cautelari urgenti, anche monocratiche. Con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta di abbreviazione dei termini.
4. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi tramite l’Avvocatura di Stato, ha depositato, in data 25.07.2023, documentazione in merito alla vicenda di cui è causa.
5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- – e successiva ordinanza n. 15375/2023 di correzione di errore materiale - è stata accolta la richiesta cautelare, con sospensione dell’atto impugnato, ed è stata disposta una verificazione, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma, al fine di accertare l’idoneità del ricorrente al servizio militare ai sensi della lettera G punto 1 comma 1) dell’art. 582 del DPR 90/2010.
6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18.08.2023, il ricorrente ha impugnato molteplici atti e, in particolare: il certificato medico prot. n. 859 del 12.08.2023 con il quale la Dirigente del Servizio Sanitario dell’Accademia Navale di Livorno ha stabilito l’inidoneità del ricorrente al servizio M.M. fino alla convocazione della Commissione medica sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare; il Foglio del 12.8.2023 dall’Accademia Navale che ha disposto la licenza all.vo cl (CM) -OMISSIS- Donato fino alla convocazione della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aereonautica Militare (doc. 22); il verbale n. 115 del 20.7.2023, notificato il 9.8.2023, emesso dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare, Commissione medica centrale Roma, che ha giudicato il sig. -OMISSIS- permanentemente non idoneo al proseguimento del servizio militare quale All. ruoli normali accademia di Livorno ai sensi della lett. G par. 1 e lett. N para 4 dell’E.I./D.T. 04.06.2014 e proposto per la riforma a mente dell’art. 582 del DPR n. 90/2010 (testo unico dell’ordinamento militare) .
7. Con decreto n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
8. La relazione di verificazione, depositata il 9.11.2023, ha nuovamente attestato l’inidoneità del ricorrente al servizio militare ai sensi della lett. G, puno 1, e della lett. N, punto 4, dell’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010.
9. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio deve