TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-11-10, n. 202103343
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 03343/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S G, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e Genio Civile Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti
A F e L F, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Lipari n. 60 in data 20 dicembre 2018, con cui l’Amministrazione ha contestato il cambio di destinazione d’uso di un garage in locale abitativo - con modifica del prospetto e realizzazione di gradini in luogo di una rampa - completo di impiantistica e rifiniture di tipo al civile, ordinando la demolizione delle opere abusive; b) dell’accertamento tecnico n. 25559 in data 7 dicembre 2018; c) dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019, con cui l’Amministrazione ha disposto “l’annullamento… della concessione edilizia e dei successivi atti introitati al protocollo n. 13029 del 14 maggio 2014, al protocollo n. 23706 del 23 settembre 2015, al protocollo n. 1070 del 18 gennaio 2017, nonché della segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 del 25 agosto 2017 per manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato nell’isola di Lipari del Comune di Lipari, particella catastale 10, subalterno 6, del foglio 1”; d) della la nota del Comune di Lipari, 3^ Settore Tecnico, V Servizio “Illeciti e Condono”, n. 11832 in data 19 giugno 2019, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione; e) delle note del Corpo di Polizia Municipale n. 1268/P.M. del 10 giugno 2019 e n. 1229/P.M. del 4 giugno 2019; f) dell’ordinanza n. 92 in data 10 ottobre 2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine ivi indicato; g) del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ove esistente; h) della nota del Genio Civile di Messina n. 11901 in data 21 gennaio 2020, con cui è stata sospesa la validità dei depositi effettuati ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2003.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza dirigenziale del Comune di Lipari n. 60 in data 20 dicembre 2018, con cui l’Amministrazione ha contestato il cambio di destinazione d’uso di un garage in locale abitativo - con modifica del prospetto e realizzazione di gradini in luogo di una rampa - completo di impiantistica e rifiniture di tipo al civile, ordinando la demolizione delle opere abusive; b) l’accertamento tecnico n. 25559 in data 7 dicembre 2018; c) l’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019, con cui l’Amministrazione ha disposto “l’annullamento… della concessione edilizia e dei successivi atti introitati al protocollo n. 13029 del 14 maggio 2014, al protocollo n. 23706 del 23 settembre 2015, al protocollo n. 1070 del 18 gennaio 2017, nonché della segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 del 25 agosto 2017 per manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato nell’isola di Lipari del Comune di Lipari, particella catastale 10, subalterno 6, del foglio 1”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nell’anno 2004 l’allora proprietaria dell’immobile ha presentato istanza al Comune di Lipari per eseguire lavori di “manutenzione straordinaria e ammodernamento” e con successiva nota n. 345743 in data 15 dicembre 2005 è stato comunicato l’avvio dei lavori, essendo stati ottenuti i prescritti pareri e nulla-osta; b) l’odierna ricorrente ha, quindi, comunicato all’Amministrazione, con nota n. 13256 in data 17 aprile 2010, di essere successivamente divenuta proprietaria del bene e che i lavori di manutenzione straordinaria erano ancora in corso; c) con istanza n. 13029 in data 8 maggio 2012 l’interessata ha richiesto un’autorizzazione edilizia in variante “per l’ampliamento” del fabbricato e, acquisiti i necessari pareri, ha comunicato l’inizio dei lavori con nota n. 1070 del 18 gennaio 2017; d) in data 25 agosto 2017 è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 in variante al permesso di costruire n. 23709/2015 per la realizzazione di “piccole modifiche strutturali con modifiche delle aperture verso l’esterno e modifiche dei prospetti”, nonché “per una diversa organizzazione degli spazi interni”; e) con nota n. 1191 del 19 gennaio 2018 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento degli atti pregressi relativi alle opere di cui si tratta, contestando l’irregolarità delle istanze presentate, con precipuo riferimento alla mancata identificazione di una finestra di altra proprietaria avente le caratteristiche della veduta, come rilevato dalla documentazione fotografica trasmessa dalla stessa a tutela dei propri diritti tramite nota n. 22310 in data 11 ottobre 2017; f) con nota n. 2168 del 30 gennaio 2018 la ricorrente ha contestato gli addebiti, precisando, tra l'altro, che “la finestra del fabbricato adiacente… non ha veduta diretta sul fondo e oltretutto non ha mai avuto nessuna servitù di veduta obliqua così come ben documentato fotograficamente dall’esistenza di un muro che impedisce ogni visuale obliqua (muro di gelosia)”; g) il Comune ha, quindi, adottato l’ordinanza n. 60/2018 - sulla scorta dell’accertamento tecnico n. 25559 del 7 dicembre 2018 - contestando l’abusivo “cambio di destinazione d’uso di un locale garage in locale abitativo, con modifica del prospetto, realizzazione di gradini in luogo di una rampa e di un locale abitativo, completo di impiantistica e rifiniture di tipo civile” e disponendo la demolizione delle opere; h) con nota n. 3784 in data 27 febbraio 2019 l’interessata ha sollecitato l’annullamento in autotutela del provvedimento adottato dall’Amministrazione , precisando, in particolare, che non era intervenuto alcun mutamento nella destinazione d’uso e che era stato ripristinato lo scivolo in muratura per l’accesso al garage (peraltro già possibile grazie alla presenza di uno scivolo mobile); i) l’Amministrazione, tuttavia, ha adottato l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 3 in data 26 marzo 2019.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue:
- quanto all’ordinanza dirigenziale n. 60 in data 20 dicembre 2018: a) il Comune desume la trasformazione del garage in abitazione dalle rifiniture civili dell’ambiente, giustificate, però, da ragioni di igiene, sicurezza, praticità e organizzazione, con la precisazione che tale circostanza non può comunque di per se stessa costituire indice risolutivo quanto all’accertamento della volontà di modificare la destinazione del bene; b) in ogni caso il mutamento all’interno della stessa categoria (nella specie, residenziale) è irrilevante dal punto di vista urbanistico e non presuppone il rilascio del permesso di costruire; c) ad ogni buon conto, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre la demolizione, venendo in rilievo un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria per la cui realizzazione non è richiesto il permesso di costruire; d) il Comune ha anche affermato che il cambio di destinazione d’uso sarebbe intervenuto in difformità dal parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, ma la relativa questione esula dalle competenze dell’ente locale; e) è stato anche omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento;
- quanto all’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019: a) l’Amministrazione è intervenuta in autotutela sul rilievo dell’omessa rappresentazione in progetto della finestra di altro proprietario, dell’assenza di atti certi sull’inesistenza di diritti altrui e in ragione del mancato riscontro in relazione all’eventuale ampliamento volumetrico, posto che il seminterrato risulterebbe in realtà fuori terra; b) risultava, però già decorso il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; c) occorre precisare, al riguardo, che il termine in questione, per gli atti adottati in epoca anteriore all’introduzione della disposizione in esame, decorre dall’entrata in vigore della norma; d) neppure sussistono nel caso di specie i presupposti di cui al comma 2-bis del citato art. 21-nonies, non essendo intervenuta alcuna sentenza passato in giudicato; e) ad ogni buon conto, come risulta dalla documentazione fotografica allegata all’istanza presentata nell’anno 2004, la finestra confinante era separata dal fondo (a partire dall’anno 2009) da un muro di separazione (cosiddetto “muro di gelosia”) che impediva qualsiasi tipo di