TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-02-27, n. 202303359
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 03359/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10782/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10782 del 2021, proposto dalla società D Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D P, D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. D S in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
E- Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso V.Emanuele II 18;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
- del Provvedimento Anac n. 0062074 del 13 agosto 2021, trasmesso con pec del 16 agosto 2021, reso all'esito del procedimento di annotazione nel Casellario informatico USAN/NU 17173 dm Fasc. 1306/21, avviato a seguito della segnalazione pec di E del 26.02.21 di risoluzione del “contratto d'appalto per l'acquisizione in service di un sistema informativo per la gestione dei servizi trasfusionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere e del centro regionale del sangue della Regione Toscana”, con cui è stata comunicata la pubblicazione della seguente annotazione “Con pec n. 17713 del 26.02.21, la S.A. E, ha comunicato la risoluzione del <contratto d'appalto per l'acquisizione in service di un sistema informativo per la gestione dei servizi trasfusionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere e del centro regionale del sangue della Regione Toscana> disposta nei confronti dell'ATI D spa (mandataria) e MakSystem (mandante) per grave inadempimento. Nel provvedimento trasmesso unitamente al mod. A si riscontrano le motivazioni poste a fondamento dell'atto di risoluzione, ovvero, il grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture adottato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 861 del 2.10.2019 e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019 n. C 41/18”;
- del verbale di audizione telematica in data 14 giugno 2021;
- della nota Anac prot. USAN/NU 17173dm, fasc. 1306/21 in data 8 aprile 2021, trasmessa con pec del 9 aprile 2021, con è stato comunicato all'ATI e ad alla stazione appaltante l'avvio al procedimento per l'inserimento della predetta annotazione nel Casellario informatico;
- della nota Anac prot. n. 0026690 del 30 marzo 2021 contenente la richiesta di chiarimenti ad E;
- della comunicazione di integrazione della annotazione trasmessa via pec alla D Italia Spa con pec del 27.10.2021;
- per quanto occorra, l'annullamento e/o la disapplicazione delle l'art. 8, co. 2, lett. b), del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico adottato con delibera n. 861 del 2.10.2019, nella parte in cui prevede l'annotazione nella Sezione B del Casellario Informatico delle e notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: “i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio” senza fare alcun distinguo in ragione del regime normativo applicabile ratione temporis.
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, del silenzio serbato sull'esposto D del 12.3.2021 e sull'istanza di autotutela D del 18 agosto 2021.
in subordine per la rettifica
dell'annotazione previa correzione con le seguenti richieste, precisazioni ed integrazioni “Si dà atto che D ha contestato giudizialmente il provvedimento di risoluzione con atto di citazione notificato ad E e depositato avanti al Tribunale Ordinario di Firenze Sezione delle Imprese il 21.10.2021, RG 11613/2021 e che la S.A., come dimostrato agli atti del procedimento, ha sempre confermato la affidabilità e serietà dell'o.e., nonché la natura isolata della vicenda, da ultimo affidando alla D un nuovo appalto successivamente alla risoluzione contrattuale”,
nonché per la condanna
al risarcimento del danno professionale, morale e di immagine che la ricorrente, medio tempore, dovesse ingiustamente subire qualora, a causa e per effetto della impugnata annotazione inserita nella Sezione B del Casellario Informatico, venisse pregiudicata nella partecipazione a procedure ristrette, ad invito e negoziate, ovvero dovesse subire provvedimenti di esclusione nelle procedure aperte ed in corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di E Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società D Italia spa riferisce che E, quale centrale di committenza della Regione Toscana, con nota prot. 64886 del 29.12.2020, ha trasmesso al RTI D Italia (già D Spa) Mak System spa la determinazione del Direttore di Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 1770 del 23.12.2020 con la quale è stato risolto il contratto di appalto stipulato in data 3-5.10.2017 con il suddetto RTI, ai sensi dell’art. 12 del capitolato normativo e dell’art. 108 d.lgs. n.50/2016.
Con determinazione n. 307 del 25.2.2021 il Direttore di Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie di E ha dato mandato al RUP per l’escussione della cauzione definitiva e per la trasmissione ad Anac della segnalazione per la annotazione nel Casellario Informatico della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 213 co 10. d. lgs 50/2016, e dell’art.11 co.1 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pur segnalando ad Anac che “ le problematiche che hanno condotto alla risoluzione di cui alla determina n. 1770 del 23/12/2020 appaiono come una vicenda isolata; Atteso quindi che, dall'intervenuta risoluzione del contratto in oggetto, non può automaticamente discendere un generale giudizio di inaffidabilità nei confronti del fornitore D ”.
D, stante il rifiuto di E di procedere agli adempimenti conseguenti alla risoluzione contrattuale, si è trovata inibita dal poter impugnare l’atto di risoluzione e, pertanto, con pec del 12.3.2021 ha inoltrato un esposto ad Anac.
In data 30.3.2021 D ha formulato istanza ad Anac, per ottenere chiarimenti sulla gravità o meno dell’inadempimento tale da giustificare l’annotazione. E con nota del 2.4.2021 ha confermato la gravità dell’inadempimento e ha ribadito il carattere isolato della vicenda.
A riprova del persistente rapporto di fiducia nei confronti di D, con la determinazione n.445 del 19.03.2021 E ha aggiudicato a D Italia spa l'affidamento di una convenzione per la fornitura in locazione operativa di un software per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana, Fondazione Monasterio, ISPRO ed E.
L’Anac con pec del 9.4.2021 ha comunicato all’ATI e alla stazione appaltante l’avvio del procedimento per l’inserimento dell’annotazione nel Casellario Informatico e ha proposto la seguente annotazione: “ Con pec n. 17713 del 26.02.21, la S.A. E, ha comunicato la risoluzione del <contratto d’appalto per l’acquisizione in service di un sistema informativo per la gestione dei servizi trasfusionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere e del centro regionale del sangue della Regione Toscana> disposta nei confronti dell’ATI D spa (mandataria) e MakSystem (mandante) per grave inadempimento. Nel provvedimento trasmesso unitamente al mod. A si riscontrano le motivazioni poste a fondamento dell’atto di risoluzione, ovvero, il grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell’art.8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture adottato con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 861 del 2.10.2019 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019 n. C 41/18 ”.
In data 7.5.2021 entrambe le società costituenti il raggruppamento hanno trasmesso controdeduzioni, in particolare D ha