TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-19, n. 202405486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-19, n. 202405486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405486
Data del deposito : 19 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2024

N. 05486/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12624/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12624 del 2023, proposto da Associazione “Asso-Consum” E.T.S., in persona del legale rappresentante E S, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- A P, in proprio e in qualità di Presidente dell’Associazione “Asso-Consum” E.T.S.”, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto di cancellazione dell'Associazione “ASSO-CONSUM” dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A P e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. E S, in qualità di legale rappresentante della Associazione “ASSO-CONSUM E.T.S.”, ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha disposto la cancellazione della medesima associazione “ dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del consumo ” in ragione della “ perdita del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 ” (secondo cui “ la domanda è corredata da … dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica ”).

2. La cancellazione dall’elenco (al pari della previa sospensione del 9 giugno 2022) è stata emessa ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, secondo il quale: “ L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati… o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell' iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non è revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco ”.

3. A fondamento dell’avversata determinazione, il Ministero ha addotto la seguente motivazione:

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute in data 29/05/2023 così riepilogate:

- pec del dott. A P (prot. 0186166 del 30.05.2023) con cui il medesimo sosteneva la propria legittimazione quale legale rappresentate dell’associazione, richiamando a tal fine la delibera con cui veniva eletto il 21.09.2022, ad oggi oggetto di autonoma impugnazione presso il Tribunale di Roma, e rappresentava, altresì, che le delibere dell’assemblea del 15.01.2022, convocata dal S, sono sospese con sentenza del Tribunale di Roma del 09.06.2022;

- pec del dott. E S (prot. 0186913 del 30.05.23) con la quale si chiedeva di dichiarare il recupero, da parte della ASSO-CONSUM, del requisito relativo all’individuazione certa del legittimo legale rappresentante, sulla base di quanto disposto dal Tribunale di Perugia n. 697/2023 (R.G. 3213/2022) del 04.05.2023 e dall’ordinanza del 09.11.2022 del Tribunale di Roma (R.G. 25708/2022);

VALUTATO che la delibera del 21.09.2022 … risulta ad oggi oggetto di autonoma impugnazione ai fini della propria validità ed ancora non definita da un provvedimento giurisdizionale;

CONSIDERATO che l’ordinanza del 09.11.2022 del Tribunale di Roma (R.G. 25708/2022), della quale il dott. S

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