TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-19, n. 202400950
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00950/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L M, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e M G, con domicilio eletto presso lo studio lo studio di quest’ultima in Roma, via Toscana, 30;
contro
Comune di Genzano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D B, con domicilio eletto presso lo studio Fabio dell’avv. Fabio Crabargiu in Roma, viale delle Milizie, 76 Pal. III;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del provvedimento del Dirigente della III Area Tecnica del Comune di Genzano prot. n. 34540, in data 11 dicembre 2015, recante il diniego di sanatoria edilizia;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 1/2016 Rep. 5 del 28 gennaio 2016 recante ingiunzione di demolizione di manufatti abusivi;
- degli atti connessi, ivi comprese l’ordinanza dirigenziale n. 16/2003 e i rapporti di servizio della Polizia Locale prot. nn. 2540/2004 e 4338/2007.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della Relazione dell’Ufficio Tecnico del 20 maggio 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genzano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il dott. L E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, L M ha impugnato la Determinazione a firma del Dirigente della III area tecnica del Comune di Genzano di Roma dell’11 dicembre 2015, prot. 34540, notificata in data 17 dicembre 2015, di diniego del condono richiesto dal sig. Mario Micarelli, padre e dante causa della ricorrente, e l’ordinanza dirigenziale n. 1/2016 Rep. 5 del 28 gennaio 2016 e Prot. 2704 del 26 gennaio 2016, notificata in data 2 febbraio 2016, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere individuate dall’ordinanza stessa e dagli atti in essa citati entro 90 giorni pena l’acquisizione degli immobili stessi e dell’area ad essi relativa; il tutto unitamente a ogni altro atto connesso e coordinato, quali l’ordinanza dirigenziale n. 16 del 30 aprile 2003; il rapporto di servizio prot. 2540/04 PM del 5 aprile 2004 ed idem prot. 4938/07 PM del 2 agosto 2007.
2. Il ricorso è affidato a due motivi, rubricati, rispettivamente, “ quanto al diniego di condono ” e “ quanto all’ingiunzione di demolizione ”.
3. Il Comune di Genzano di Roma si è costituito in resistenza.
4. All’udienza del 17 maggio 2016 è stato disposto un rinvio della camera di consiglio, in ragione della richiesta in tal senso della parte ricorrente, in vista della notifica di ricorso per motivi aggiunti.
5. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha quindi impugnato l’attestazione della situazione urbanistico-edilizia dell’area interessata dalla presente vicenda, prodotta dall’amministrazione resistente in data 26 maggio 2016.
5.1. Nel gravame de quo non sono articolati nuovi specifici motivi, ma sono svolte considerazioni a sostegno della posizione della ricorrente, sia con riferimento alla suddetta attestazione, sia con riguardo agli atti già impugnati con il ricorso principale.
6. Il Comune ha depositato memoria il 24 giugno 2016.
7. Con ordinanza del 14 luglio 2016, resa in esito alla camera di consiglio del 12 luglio 2016, l’istanza cautelare è stata respinta sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che non sussiste il fumus boni juris, avuto riguardo, tra l’altro, alle dimensioni dell’opera, che eccedono la misura massima condonabile ai sensi della normativa di riferimento ”.
8. All’esito di appello ex art. 62 c.p.a., il Consiglio di Stato, con ordinanza pubblicata in data 14 ottobre 2016, ha così disposto: “ Considerato che in attesa degli opportuni accertamenti fattuali, propri della fase del merito, in ordine alla effettiva consistenza degli abusi edilizi contestati e della sanabilità o meno delle volumetrie realizzate, appare opportuno, in accoglimento della istanza cautelare, far luogo alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado ”.
9. All’udienza del 12 dicembre 2023, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari, in rito, sollevate dall’amministrazione resistente con riguardo al ricorso principale (da ultimo elencate a p. 6 della memoria del 26 ottobre 2023), tenuto conto dell’infondatezza del gravame nel