TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-12-24, n. 202101556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-12-24, n. 202101556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101556
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 00924/2021 REG.RIC.

N. 01556/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2021, proposto da


Società Duferco Italia Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e da DP Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in giudizio dagli Avvocati G P ed E C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato E C in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 7/2, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Zunarelli, Alberto Pullini e Jacopo Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Jacopo Esposito in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;

In via principale, per l'annullamento:

a) dell’avviso di concorso di progettazione denominato “ Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75) ” numero di riferimento: CIG 8804025F40, indetto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara, Documento di indirizzo;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45 recante “ Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia ”, convertito con modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75;

In via subordinata, per:

- la declaratoria dell’accertamento dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto denominato “ Realizzazione di Nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l’ormeggio delle Grandi Navi da Crociera – Venis Cruise 2.0 ” con un provvedimento espresso;

- la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle Società ricorrenti in conseguenza: a) del ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “ Venis Cruise ”;
b) della violazione del loro legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “ Venis Cruise ” secondo un fondato giudizio prognostico;
c) dell’adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero della Cultura;

Relatore nell'udienza del giorno 15 dicembre 2021 il dott. F D e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il decreto legge 1 aprile 2021, n. 45, convertito in legge 17 maggio 2021 n. 75, prevede l’esperimento di un concorso di idee per l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco “ fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia ”;

- che il disciplinare di gara al paragrafo 1.6 “ area oggetto del concorso ” nell’attuare tale previsione normativa, ha stabilito che “ la collocazione dei punti di attracco dovrà essere esterna alle acque protette della Laguna di Venezia (corrispondenti alla Conterminazione Lagunare di cui al Decreto del Ministero LL.PP. n.9/1990, Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/2/1990), prospicienti l’arco costiero regionale veneto e non oltre le acque territoriali nazionali ”, facendo coincidere la nozione di “ acque protette ” con la delimitazione della Conterminazione lagunare;

- che l’effetto di tale previsione è quello di escludere dal concorso di idee il sito nel quale è stata prevista la localizzazione del progetto Duferco;

- che la parte ricorrente contesta tale disposizione sotto diversi profili, lamentandone l’irragionevolezza, da un lato, perché allo stato attuale il progetto dalla stessa presentato è l’unico sul quale è stato espresso un parere favorevole di impatto ambientale, dall’altro lato, con il decimo motivo del ricorso, per l’inadeguatezza della localizzazione dei nuovi progetti all’esterno della Conterminazione lagunare;

- che ai fini dello scrutinio di tali censure si rende necessario lo svolgimento di una verificazione;

- che infatti il predetto decreto legge n. 45 del 2021 fa riferimento alla locuzione delle “ acque protette ” di cui, come noto, non esiste una nozione univoca;

- che a tale scopo il legislatore con l’art. 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, ha previsto una delega legislativa al fine di introdurre una definizione di “ acque protette ”;

- che il legislatore delegato con l’art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 194, comma 1, lett. f ), ha aggiunto all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71, dopo la lettera qqq ), la lettera qqq - ter ) il quale ha definito le acque protette rifacendosi alla nozione di “ acque tranquille ” di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994 la quale considera " acque tranquille ", ai fini del trasporto passeggeri, le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro predeterminati limiti operativi;

- che sia la relazione di accompagnamento al predetto decreto legislativo, sia il dossier predisposto dal Senato per l’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo, chiariscono che il riferimento è alla nozione di “ acque tranquille ”;

- che pertanto, ad una prima delibazione e salvo un maggior approfondimento nel prosieguo del giudizio, appare corretto ritenere che una delle possibili soluzioni interpretative sia quella di ricondurre il riferimento alle “ acque protette ”, contenuto nel decreto legge n. 45 del 2021, alla delimitazione delle “ acque tranquille ”;

- che per quanto riguarda la Laguna di Venezia la delimitazione delle “ acque tranquille ” è stata da ultimo disposta con l’art. 1 dell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 41 del 15 giugno 2020;

- che per quanto riguarda la bocca di Porto del Lido, interessata dal progetto Duferco, la predetta delimitazione non è riferita alla Conterminazione lagunare, ma alla congiungente dei punti A – B - C, definiti nel seguente modo:

A: 45° 25.72’ N - 012° 24.14’ E

B: 45° 26.00’ N - 012° 24.50’ E

C: 45° 26.00’ N - 012° 25.37’ E;

- che pertanto, ai fini della delibazione delle censure proposte con il decimo motivo di ricorso, è necessario che la Capitaneria di Porto di Venezia svolga una verificazione con la quale, dopo aver acquisito la documentazione necessaria dalle Amministrazioni competenti circa l’esatta localizzazione del progetto Duferco, chiarisca se il medesimo sia interno o esterno al limite delle “ acque tranquille ” come delimitate per la Bocca di Porto del Lido dalla sopra menzionata ordinanza n. 41 del 15 giugno 2020;

- che per l’esecuzione della verificazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- che entro tale termine la Capitaneria di Porto di Venezia dovrà depositare presso la Segreteria della Sezione una relazione corredata di tutta la documentazione utile (anche cartografica);

- che le spese della verificazione saranno poste a carico della parte soccombente;

- che per il prosieguo della trattazione nel merito del ricorso viene sin d’ora fissata l’udienza pubblica del 23 marzo 2022.

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