TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-06-23, n. 200903437
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N. 03437/2009 REG.SEN.
N. 01024/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2005, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con il quale dom. in Napoli, presso Segreteria T.A.R.
contro
Comune di Casandrino, in persona del Sindaco p.t.- n.c.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, delle ordinanze dirigenziali nn. 114/2004 e 115/2004 rispettivamente di sospensione lavori e di demolizione opere abusive alla via Praus 20, consistenti nella chiusura di spazio condominiale antistante l’immobile, al piano terra per mt 1 per 4.
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Casandrino, con l’ordinanza di demolizione in epigrafe ha contestato al ricorrente l’abusiva edificazione, alla via Praus 20, di opere consistenti nella chiusura di spazio condominiale antistante l’immobile, al piano terra per mt 1 per 4, con aumento di superficie e volume.
Il ricorrente lamenta:
1- violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto vari profili: l’amministrazione non ha determinato l’esatta natura e dimensione dell’abuso;
2- difetto di motivazione mancando la verifica sulla possibilità di ripristino dello stato dei luoghi;
3- difetto di istruttoria, sviamento: le opere non costituiscono superficie o volume, l’amministrazione è intervenuta a tutela dell’interesse dei proprietari di un presunto spazio condominiale;
4- mancata considerazione della presentazione di domanda di condono edilizio in data 2.12.2004.
Il Comune di Casandrino non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 14.5.2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui è diretta avverso l’ordine di sospensione lavori , avendo lo stesso esaurito i suoi effetti con il decorso del termine di legge di gg. 45 , e risultando superato dal successivo provvedimento di diffida a demolire le opere abusive. Dispone al riguardo l’art. 27 comma 3