TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-08-20, n. 202402882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-08-20, n. 202402882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402882
Data del deposito : 20 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2024

N. 02882/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02201/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del Ministero della Difesa, notificatal'-OMISSIS-della Direzione Generale per il Personale Militare –-OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza per l’iscrizione nel ruolo d’onore e per usufruire delle conseguenti promozioni previste dal ruolo di appartenenza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,-OMISSIS-, datato -OMISSIS-, avente per oggetto “Rigetto dell'istanza per l'iscrizione nel Ruolo d'Onore”, nonché per usufruire delle conseguenti retroattive promozioni previste dal ruolo di appartenenza;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, -OMISSIS- espone in fatto quanto segue:

-di essere stato collocato in "ausiliaria” a domanda dal -OMISSIS-avendo già prestato oltre venticinque anni di servizio effettivo;

- che l’Istituto Medico Legale di -OMISSIS-, giusta verbale n.-OMISSIS-, ha considerato il ricorrente idoneo alla “sola” posizione ausiliaria e gli ha riconosciuto la pensione priviligiata;

- con decreto n. -OMISSIS-egli è stato dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.) in quanto affetto dalle infermità-invalidità riportate per causa di servizio -OMISSIS-ciò che ha dato luogo a pensione privilegiata ordinaria rientrante nelle prime otto categorie e, precisamente, nella tabella A categoria 8°;

- il ricorrente avrebbe quindi dovuto essere collocato in congedo assoluto ed iscritto d’ufficio nel competente ruolo d’onore dell’Aeronautica;

- e, invece, l’istanza di iscrizione al Ruolo d’Onore è stata riscontrata negativamente dall’Amministrazione resistente con la seguente motivazione “ dalla documentazione prodotta dall’interessato, consistente -OMISSIS-emerge che il medesimo, già collocato in congedo, è stato giudicato idoneo alla posizione dell’ausiliaria, pertanto risulta carente del prescritto requisito del collocamento in congedo assoluto ”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 L. 113/1954, ora art. 804 D.Lgs. 66/2010; dell’art. 56 L. 113/1954; dell’art. 7 D.Lgs. 165/1997; degli artt. 909-923-928-983-992-995 D.Lgs. 66/2010; della Circolare M_D AB05933 REG 2023 0236996 del Ministero della Difesa - Direz. Gener. Person.Milit.- del 19/04/2023; dei principi generali dell’attività amministrativa e dell’art. 3 della L. 241/1990, per errata e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto e per insufficiente esplicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ;

2) Eccesso di potere per motivazione apparente, per difetto dei presupposti e per carenza istruttoria .

2. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, a seguito della reiterata istanza di iscrizione nel Ruolo d’Onore presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- ne ha confermato il rigetto.

Deduce il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per invalidità derivata, rimandando espressamente ai due motivi di diritto spiegati nel ricorso principale, e con un terzo motivo lamenta ulteriormente quanto segue:

3.1 In ordine alla motivazione ministeriale riportata al superiore paragrafo 1.3.(I): Motivazione insufficiente e/o illogica ovvero meramente apparente; Violazione degli artt. 804 (già art. 116 L.113/1954) e 992 del C.O.M. (D.Lgs. 66/2010), della Circolare M_D AB05933 REG 2023 0236996 del Ministero della Difesa -Direz. Gener. Person. Milit.- del 19/04/2023.

3.2. In ordine alla motivazione ministeriale riportata al superiore paragrafo 1.3.(II): Motivazione insufficiente e/o illogica ovvero meramente

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