TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-07-09, n. 202404163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-07-09, n. 202404163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404163
Data del deposito : 9 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2024

N. 04163/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02765/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via Diaz n. 11;
Comune di Roccamonfina, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) del provvedimento prot. n. 0005191 del 22.5.2024 con cui il Responsabile dell’UTC del Comune di Roccamonfina ha denegato l’autorizzazione paesaggistica chiesta per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;

b) del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui alla nota MIC|MIC_SABAP-CE_UO3|15/05/2024|0009746-P del 15.5.2024;

c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori G Z per la parte ricorrente e Anna Laura Malvino dell'Avvocatura distrettuale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, la s.p.a. Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) ha chiesto annullarsi il provvedimento comunale n. 0005191 del 22/5/24 con il quale il Comune di Roccamonfina (sulla scorta del parere - pure oggetto di causa - della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento) ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base costituita da un palo poligonale alto 36,00 metri con pennone sommitale di altezza pari a metri 4,00 (intervento finanziato con fondi PNRR).

In particolare, secondo quanto rappresentato dall’Autorità tutoria, l’intervento in progetto, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex d.m. 28/3/85, in zona 6 delle nn.tt.aa. del PTP “Complesso Vulcanico di Roccamonfina” e zona C del Parco Regionale di Roccamonfina, “ provocherebbe una trasformazione importante del contesto paesaggistico circostante, entrando in conflitto con la struttura paesistica consolidata, interrompendo le relazioni paesaggistiche di lunga durata ”.

1.1 Avverso tale parere (e il pedissequo diniego comunale) è insorta la ricorrente, formulando le censure di seguito sintetizzate:

I) Violazione dell’art. 44, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 259/003 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà: sull’istanza si è formato il silenzio assenso per decorso del termine ex art. 44 co. 10 d. lgs n. 259/03; la conferenza di servizi è stata indetta dopo la scadenza di 60 giorni dalla presentazione della domanda, quando il titolo silenzioso si era ormai formato.

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà: la motivazione del parere è stereotipata e non consente di percepire le effettive ragioni di contrasto tra intervento e paesaggio;

III) Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed arbitrarietà: l’area si caratterizza per la presenza di opere di urbanizzatone e fabbricati, nonché elementi verticali quali alberi e pali della rete elettrica, cosicché l’intervento (per il quale è prevista una colorazione neutra e una finitura opaca che lo rende poco visibile) è del tutto compatibile con il paesaggio;

IV) Eccesso di potere per disparità di trattamento: nell’area è stata assentita l’installazione di molti pali per la rete elettrica;

V) Eccesso di potere per difetto di istruttoria,

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