TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-07-22, n. 201307461
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N. 07461/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03169/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2009, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dagli avv.ti I T, M R S e G S, con domicilio eletto presso M R S in Roma, via Arbia, 15;
contro
Consiglio Superiore Della Magistratura - Csm, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;Ministero Della Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
del decreto del Ministro della Giustizia in data 15.1.2009 nonché dell’atto presupposto costituito dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10.12.2008, di non conferma del ricorrente nell'incarico di giudice onorario del tribunale ordinario di Roma, per mancanza del requisito dell’età ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. D del d.m. 26.9.2007 nonché della circolare consiliare P-10358/2003 del 26 maggio 2003;della suddetta circolare del C.S.M. del 26 maggio 2003 laddove risulta lesiva della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore Della Magistratura - Csm;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. Fernando G, odierno esponente, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del D.M. 15.1.2009 di recepimento della delibera consiliare del 10 dicembre 2008, relativi alla mancata conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale di Roma e di ogni altro atto connesso e presupposto.
A fondamento delle sue pretese, rappresenta di aver svolto le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di Roma dal marzo 2005, di aver chiesto l'ulteriore conferma e di non essere stato confermato per raggiunti limiti età;ha quindi dedotto i seguenti motivi di gravame:
I - violazione e falsa applicazione del RD 30 gennaio 1941 n. 12, con riferimento agli articoli 42 ter e quinquies, nonché degli art. 70 e 92 della Cost.;eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà;violazione del principio dell’affidamento e sviamento;
Il decreto impugnato, unitamente agli atti presupposti, sarebbe illegittimo in quanto emesso in palese violazione delle suddette norme, nelle quali è previsto un limite di età per la nomina ma non anche per la conferma successiva.
II - violazione dell'art. l legge n. 241/1990: principio di legalità dell’azione amministrativa;
Il Ministero non si sarebbe attenuto al principio di legalità dell’azione amministrativa, che impone il rispetto delle disposizioni di legge.
III - violazione e falsa applicazione dell’art. 42 sexies del RD 30 gennaio 1941 n. 12 (“ordinamento giudiziario”), nonché violazione di legge per mancata applicazione dell' art. l bis del d.l. 30 maggio 2008 n. 95;eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà;violazione del principio dell’affidamento e sviamento;
L'interpretazione seguita dal Consiglio determinerebbe una disparità di trattamento, sì da rendere incostituzionale, per violazione dell'art. 3 della Cost., l’art. 1 bis del d.l. 30 maggio 2008 n. 95, secondo il quale i giudici onorari che esercitano la funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, secondo quanto previsto dall'art. 42 quinquies, comma l, RD 1941/12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura ordinaria;il ricorrente chiede quindi che, qualora detta norma venga interpretata nel senso di escludere dalla proroga i magistrati ordinari non confermati alla prima scadenza, per i quali non sia possibile l'ulteriore conferma, venga sollevata la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 della Cost.
2. Nel presente giudizio si è costituito il Consiglio Superiore della Magistratura per resistere al ricorso in epigrafe, di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.
3. Con ordinanza collegiale n. 1998/09 del 6 maggio 2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, sotto il profilo dell’applicabilità, nel caso all’esame, della proroga nell’esercizio delle funzioni ex art. 1 bis del d.l. n. 95/2008;con delibera del 25 giugno 2009 il C.S.M. ha dato esecuzione alla predetta ordinanza, riammettendo in servizio il ricorrente.
4. Con memoria del 6 marzo 2013 il ricorrente proponeva istanza di risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata conferma, sia quanto al mancato guadagno sia per danno biologico, deducendo di aver sofferto di una malattia psichica a seguito degli avversati provvedimenti.
5. Alla Pubblica Udienza del 17 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1 In via preliminare osserva il Collegio che, in materia di conferma nelle funzioni giudiziarie onorarie, la legge non disciplina diversamente l'atto di nomina da quello di conferma, richiedendosi in entrambe le ipotesi la sussistenza degli stessi presupposti;l'esistenza di un unico procedimento per la nomina e per la conferma comporta pertanto che anche nella fase della conferma il C.S.M. debba accertare la sussistenza nel candidato dei requisiti previsti dall'art. 42 quinquies R.D. 3.1.1941, n. 12, vale a dire, che la valutazione rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura in occasione della procedura di conferma non assume profili autonomi e distinti rispetto a quella relativa alla prima nomina dei giudici onorari.
Nello specifico, il C.S.M. motivava la decisione di non confermare il ricorrente, “visto l'art. 42 quinquies , l comma, ord. giud, e vista la circolare Csm P-I0358/2003 del 26 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni”, la quale all' art. 2, comma l, lett. d) prevede il requisito relativo all'età, avendo il ricorrente già compiuto 69 anni di età il 5 settembre 2008 e dunque in data anteriore alla scadenza del triennio fissata al 31 dicembre 2008".
6.2 In secondo luogo, occorre considerare che l'art. 42-ter, nel disciplinare la nomina dei giudici onorari di tribunale prevede che i giudici onorari di tribunale siano nominati con decreto del Ministro di giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo. 4 comma l, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei requisiti previsti all'articolo suindicato ed in particolare è richiesta un età "non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni".
6.3 Infine, l'art. 42 quinquies ord. giud. prevede che la nomina a giudice onorario di tribunale abbia la durata di tre anni e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta;i giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico;la conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso;in caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del C.S.M .che non necessita di decreto del Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti;il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.
6.4 Con l’ordinanza cautelare n. 1998/09, la Sezione si è già espressa nel senso che anche il procedimento di conferma dei giudici onorari si basa sulla verifica dei requisiti richiesti per la nomina;ne consegue che le censure, di cui all’epigrafato gravame, che contestano il rilevato difetto nel dott. G del requisito dell'età devono essere disattese.
E invero il C.S.M. ha negato la conferma del ricorrente nell’incarico di giudice onorario per mancanza del requisito dell’età ex art. 2, comma 1, lett. d), della circolare CSM P-10358/2003 del 26 maggio 2003;tale disposizione prevede che “per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante … abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni”;pertanto, avendo il ricorrente compiuto il 70° anno di età anteriormente alla decorrenza della richiesta conferma, effettivamente rientrava nella declaratoria di cui alla circolare anzidetta.
Con l’ordinanza n. 1998/09, la Sezione ha altresì escluso che le disposizioni della ripetuta circolare confliggessero con le indicazioni dettate dalla disciplina sull’Ordinamento Giudiziario, atteso che, se è vero che l’art. 42-ter del R.D. 12/1941 prevede il requisito dell’età (non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni) per la nomina, è parimenti vero che nulla dispone per la conferma;di tal che, per tale ultima fattispecie trova legittimamente applicazione la medesima previsione di legge dettata per la nomina, in ragione dell’identità della ratio, che è quella di garantire con la nomina o la conferma lo svolgimento delle funzioni per il triennio previsto.
6.5 Quanto all’ulteriore profilo della prorogabilità del ricorrente nelle funzioni giudiziarie onorarie - pure evidenziato nel gravame e fatto altresì oggetto di favorevole considerazione nella precedente fase cautelare del giudizio –il Collegio, ad un più approfondito esame, ritiene che la fattispecie in questione rimanga al di fuori dell’ambito applicativo dell'art. 1 bis del d.l. n. 95/08, in quanto tale norma era riferibile solo ai giudici onorari per i quali non fosse consentita un' “ulteriore” proroga ai sensi dell' art. 42 quinquies, primo comma, ord.giud., vale a dire a coloro i quali fossero teoricamente in possesso di tutti i requisiti per la conferma e che, tuttavia, non fossero confermabili perché già una volta confermati, e non anche a coloro che, come il dott. G, non fossero neanche confermabili per difetto di un requisito di legge.
Per le evidenziate ragioni, manifestamente infondata risulta altresì la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal ricorrente in relazione all’art. 1 bis del d.l. n. 95/08, per asserita violazione dell'art. 3 della Cost., non essendo nella specie ravvisabile la lamentata disparità di trattamento in ordine alla prorogabilità ex lege nelle funzioni giudiziarie onorarie;il ricorrente pretenderebbe di assimilare categorie di soggetti che versano in situazioni non sovrapponibili, essendo solo i soggetti non ulteriormente confermabili destinatari della disposizione di proroga e non anche quelli non in possesso dei requisiti per la conferma, come il dott. G.
7. Per le esposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto, con riguardo sia alla domanda di annullamento degli atti impugnati sia alla consequenziale domanda di risarcimento dei danni.
8. Per la natura della controversia e le difficoltà interpretative della normativa di riferimento, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.