TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-01-02, n. 202400016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-01-02, n. 202400016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400016
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00954/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2023, proposto da G M, in relazione alla procedura CIG 9554128BD5, rappresentato e difeso dall'avvocato V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N C, C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Costruzioni Procopio S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giafra S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della D.D. n. 950/2023 Reg. Gen. del 24.5.2023, avente ad oggetto il “ Piano di sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera

CIPESS

29 aprile 2021, n. 7) – Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza, Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dell''appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori connessi all'intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione totale. cup: f83h20001110001 – cig: 9554128bd5
”, comunicata con avviso di avvenuta aggiudicazione del 7.6.2023, trasmesso, a mezzo pec, in data 8.6.2023, anch'esso impugnato;

- di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice e dei correlati atti e provvedimenti adottati dal RUP;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto, e, per l'effetto

per l’accertamento:

- del diritto del ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara d'appalto di cui è causa e/o di subentrare nel contratto di appalto ove questo fosse nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;

- dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di aggiudicare la gara d'appalto di cui è causa al ricorrente e, conseguentemente, di stipulare il contratto con lo stesso e/o di ordinarne il subentro nel contratto di appalto ove questo fosse nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;

- del diritto al risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna quantificazione in corso di causa;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza e di Costruzioni Procopio S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ditta G M ha partecipato alla gara di appalto integrato indetta con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 887 del 30/05/2022 dal Comune di Cosenza mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i per la “ progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori nell’ambito dell’intervento relativo a adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione totale - C.I.G.: 9554128BD5 ”.

2. Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b), partecipavano tre concorrenti:

- la ditta Gianfranco MIRABELLI in proprio e come mandataria del costituendo RTI con mandante “ RTP Ingegneria e architettura ”;

- Costruzioni PROCOPIO S.R.L. capogruppo mandataria del costituendo RTI con mandanti CO.GE. s.r.l. Progettazioni Costruzioni Generali Servizi Vari_ ROGU COSTRUZIONI s.r.l. – CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO s.r.l. e con costituendo RTP, con mandatario OFFICINA MEDITERRANEA DI ARCHITETTURA – OMARCH s.r.l. e con mandanti Studio Progettazioni d’Ingegneria – SPI s.r.l. – Arch. Giuseppe Maradei – ing. Serena Bria – Arch. Stefania Frasca;

- GIAFRA S.R.L. capogruppo mandatario del costituendo R.T.I. con mandanti LUFRACO S.r.l. – RTP D&SING ASSOCIATI RTP DI LIBERI PROFESSIONISTI.

3. La ricorrente (MIRABELLI) si classificava seconda con un punteggio complessivo di 90,41, a fronte di un punteggio complessivo conseguito dal raggruppamento aggiudicatario con mandataria

PROCOPIO

Costruzioni s.r.l., pari a 99,91 punti, e davanti alla terza graduata (GIAFRA S.r.l.) che conseguiva, invece, un minor punteggio pari a 88,68.

4. Con ricorso notificato il 30.06.2023 ha pertanto impugnato la determinazione dirigenziale n. 950/2023 adottata dalla stazione appaltante, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’RTI con mandataria

PROCOPIO

Costruzioni s.r.l. nonché gli atti prodromici e connessi;

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.

7.2 DEL DISCIPLINARE, DEGLI ARTT. 24, 46, 59, 83, 86 E DELL’ALLEGATO XVII, D. LGS. N. 50/2016, DEL D.M. 2

DICEMBRE

2016, N. 263. INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE IN CAPO ALLA MANDATARIA OFFICINA MEDITERRANEA DI ARCHITETTURA S.R.L. – OMARCH S.R.L. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E PER SVIAMENTO. OBBLIGO DI ESCLUSIONE
: OMARCH S.r.l., mandataria per i servizi di progettazione, difetterebbe dei requisiti di capacità economico finanziaria;
inoltre, avendo dichiarato per la comprova del possesso dei requisiti tecnici e professionali, un servizio da lei non svolto, non raggiungerebbe l’importo globale previsto dal disciplinare, risultando priva dei servizi analoghi svolti nelle categorie E.22, IA.02 E IA.03 con conseguente inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI costituendo.

II) ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80,

COMMA

5, LETT. C-BIS) E F-BIS), D. LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE
: avendo OMARCH S.r.l. fornito alla S.A. dichiarazioni false, attraverso documenti non veritieri e fuorvianti - avendo dichiarato, a conclusione del DGUE, di essere stata vincitrice di un concorso di progettazione, assegnato invece ad altro R.T.P. -, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto disporre l’esclusione del controinteressato dalla procedura, anche in autotutela a seguito di quanto denunziato e comprovato dal ricorrente.

5. Si è costituito il Comune resistente nonché il RTI con mandataria PROCOPIO s.r.l. eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.

6. Con decreto presidenziale n. 332/2023 adottato ex art. 56 c.p.a. è stata accolta l’istanza cautelare poi respinta con ordinanza n. 394/2023 ex art. 55 c.p.a., sospesa dal Consiglio di Stato ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito e attesa la necessità di approfondimenti delle doglianze fatte valere dall’appellante e già proposte in prime cure.

7. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e memorie di replica.

8. All’udienza del 13 dicembre, la causa è stata spedita in decisione.

Ciò posto, va preliminarmente delibata l’eccezione di irricevibilità per asserita tardività della notifica in considerazione del dies a quo che dovrebbe coincidere non con l’ottenuta conoscenza integrale degli atti - a seguito dell’accesso chiesto e consentito dalla stazione appaltante in data 1.06.2023 - ma con la precedente data del 25.05.2023 di notifica via PEC dell’aggiudicazione.

9. Il collegio ritiene di non poter condividere le osservazioni prospettate dalla resistente e dalla controinteressata e ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, “ la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ” (cfr. C.d.S., A.P. sent. n. 12 del 2020).

10. Ciò posto, passando all’esame dei motivi di ricorso, la deducente sostanzialmente sostiene l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI PROCOPIO S.r.l. in quanto:

- l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per assenza dei requisiti, relativamente alla progettazione, di capacità economica e finanziaria nonchè tecnica e professionale in capo alla mandataria del costituendo RTP indicato per la progettazione, Officina Mediterranea di Architettura S.r.l. – OMARCH S.r.l.;

- per tale motivo la ditta MIRABELLI in data 09.06.2023 ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione in autotutela, poi disattesa dalla stazione appaltante a seguito delle giustificazioni fornite in data 15.06.2023 tramite il proprio legale dalla Procopio S.r.l. su richiesta del RUP inoltrata il 12.06.2023;

- la medesima istanza di annullamento in autotutela è stata poi ribadita in data 29.06.2023, a seguito di conoscenza delle controdeduzioni fornite dall’aggiudicatario che, a dire dell’interessata avrebbero accresciuto il convincimento dell’erroneità delle valutazioni della stazione appaltante facendo emergere falsità dichiarative;

- più in dettaglio, la Omarch s.r.l., avvalendosi dei requisiti dei soci ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice appalti, sarebbe incorsa in una dichiarazione “generica” e contraria all’art. 86 del Codice Appalti per quanto concerne i requisiti economico finanziari;

- mentre quanto ai requisiti tecnico professionali richiesti dal disciplinare, ne risulterebbe sfornita giacché il legale rappresentante e socio della OMARCH s.r.l, Arch. F M, non avrebbe svolto il servizio pur dichiarato in DGUE, avente ad oggetto “progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili” per l’ASL n.1 Napoli Centro con un importo totale dei lavori indicati pari a € 65.000.000,00 ed importo per categoria indicato in tabella;
il citato progetto di fattibilità, difatti, non sarebbe stato svolto dal predetto professionista, perché soggetto estraneo al contratto stipulato con l’unico vincitore del concorso di progettazione, l’R.T.P. “ Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno (mandataria), Barretta &
Partner S.r.l., Studio Costa Architecture S.r.l., IA2 Studio Associato General Engineering S.r.l., Dodi Moss (mandanti)
”, giusta D.D.G. dell’ASL. Napoli 1 Centro n. 742 del 3.6.2021 che ha poi eseguito la correlata progettazione approvata dall’amministrazione con D.D.G. n. 23/2022 del 10.1.2022.

Ad avviso della ricorrente ulteriore fattore da cui inferire la non veridicità della dichiarazione sarebbe possibile trarre dal fatto che l’importo del concorso di progettazione indicato nella lex specialis della gara relativa al complesso monumentale “ Santa Maria del Popolo degli Incurabili ” era pari a € 4.683.169,02 mentre l’importo di € 65.650.000,00 (e non già € 65.000.000,00) si riferirebbe al “ costo stimato per la realizzazione complessiva dell’opera ”;

- il contenuto delle controdeduzioni all’istanza di autotutela presentate dall’aggiudicatario entro il termine di 10 giorni assegnato dalla RUP non corrisponderebbero al vero così come non corrisponderebbe al vero l’attestazione dell’ASL Napoli Centro del 27.07.2022 prodotta dall’interessato;

- in ragione di ciò e delle dichiarazioni asseritamente false della Omarch srl, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) e lett. f-bis) del Codice Appalti.

11. La controinteressata Procopio, si è difesa controdeducendo che le carenze lamentate non riguardano alcuno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla Costruzioni PROCOPIO S.r.l., legittimo aggiudicatario della gara in questione, essendo la OMARCH unicamente società mandataria del raggruppamento di professionisti indicato come progettista dalla compagine di imprese aggiudicataria, ai sensi degli artt. 59 comma 1 bis e 46 comma 1 del Codice Appalti.

Ha inoltre sostenuto che: a) essendo la Omarch S.r.l. soltanto, “ la società mandataria del raggruppamento di professionisti indicato come progettista dalla compagine di imprese aggiudicataria ”, “l’operatore concorrente” ha facoltà di sostituire il progettista indicato, in ipotesi di carenza dei requisiti previsti dalla lex specialis , ipotesi peraltro insussistente nel caso all’esame; b) la qualificazione come collaboratore “esterno” del progettista escluderebbe che, ove questi venga sostituito, si incorra in una ipotesi di modificazione dell’offerta o di modificazione soggettiva del concorrente; c) inoltre, la facoltà di sostituire il progettista privo dei requisiti di gara implicherebbe, necessariamente, la possibilità per il progettista stesso - possessore in ogni caso dei requisiti tecnico-professionali, come nel caso in esame - di dichiarare all’uopo gli ulteriori servizi svolti nell’ultimo decennio ai fini della conferma del possesso dei requisiti.

12. Ciò posto, ritiene il collegio di poter confermare gli esiti della sede cautelare ritenendo che anche nel merito il ricorso sia infondato.

13. Preliminarmente occorre richiamare la disciplina di gara rilevante ai fini della decisione.

Norma chiave è rappresentata dall’art.

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