TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-12-12, n. 201401983

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-12-12, n. 201401983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401983
Data del deposito : 12 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01276/2013 REG.RIC.

N. 01983/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01276/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2013, proposto da:
RAIMONDI MARIA, SETTE FIORENZA e SETTE LUNA ESTERINA, rappresentate e difese dagli avv. Fabio Dall'Ara e V C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Torino, Via A. Barbaro, 21;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- dei provvedimenti di cui al protocollo n. 0027746 (relativo alla sig.ra Maria Raimondi) n. 0027742 (relativo alla sig.ra Sette Fiorenza) e n. 0027740 (relativo alla sig.ra Sette Luna Esterina), tutti del 10.10.2013 e notificati alle ricorrenti in data 16.10.2013, con i quali è stata respinta la domanda delle ricorrenti di assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco mediante chiamata nominativa diretta, ai sensi del D.L. n. 79/2012 convertito con Legge n. 131/2012;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. A S L e uditi l’avv. Ceddia per la parte ricorrente e l’avv. Melandri per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con separate istanze presentate tra la fine del mese di ottobre e il 12 novembre 2012 indirizzate al Ministero dell’Interno tramite il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, le ricorrenti Raimondi Maria, Sette Fiorenza e Sette Luna Esterina chiedevano di essere assunte con chiamata nominativa diretta nel Corpo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.L. n. 79/2012 convertito con legge n. 131/2012.

Le ricorrenti allegavano di essere rispettivamente la vedova e le figlie del Vigile del Fuoco Volontario Paolo Antonio Sette, deceduto in data 10 maggio 2001 durante lo svolgimento di operazioni di soccorso.

2. Con separati provvedimenti in data 10 ottobre 2013, notificati il 16 ottobre successivo, il Ministero dell’Interno respingeva le istanze sul rilievo che le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 bis del D.L n. 79/12, nell’estendere al personale volontario dei Vigili del Fuoco il disposto di cui all’art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 217/2005 (in ordine alla possibilità di assunzione mediante chiamata nominativa diretta del coniuge e dei figli superstiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) precisa che tali disposizioni di applicano “nei limiti e con la medesima decorrenza” , con la conseguenza che il beneficio in questione si applica solo nel caso in cui il decesso del dipendente sia avvenuto in data successiva all’1 gennaio 2006 (data di decorrenza fissata dall’art. 175 del D. Lgs. n. 217/2005).

3. Con ricorso ritualmente proposto, le ricorrenti hanno impugnato i predetti provvedimenti formulando censure di difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e violazione dell’art. 4 bis D.L. n. 79/2012 convertito in legge 131/2012;
hanno contestato, in particolare, l’interpretazione data dal Ministero alle norme citate, nelle quali l’attribuzione del beneficio in questione non appare ricollegata alla circostanza che l’evento morte si sia verificato in data successiva al 01.01.2006;
hanno lamentato vizi di disparità di trattamento rispetto ai familiari superstiti di operatori Vigili del Fuoco deceduti, in ipotesi, il 31 gennaio 2005 (ai quali il beneficio non viene riconosciuto, come nel caso di specie).

4. Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al gravame con memoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, in particolare osservando che la vera irragionevolezza consisterebbe proprio nel non prevedere alcun limite temporale per questo tipo di assunzioni, le quali, pur avendo lo scopo di premiare (indirettamente) chi abbia subito una grave lesione o addirittura perso la propria vita nell’espletamento del dovere, non possono essere però indiscriminatamente estese a qualunque situazione del passato.

5. Con ordinanza n. 14/2014 del 10 gennaio 2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare ritenendo privo di attualità e concretezza il danno paventato dalle ricorrenti e, nel merito, ritenendo incompatibile con la fase cautelare la disamina delle questioni di diritto oggetto di controversia, attesa la loro novità e complessità.

6. All’udienza pubblica del 20 novembre 2014, in prossimità della quale nessuna delle parti ha integrato le proprie difese, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato: ritiene, infatti, il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente applicato gli artt. 132, 175 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e 4, comma 2-bis, del D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131).

2. Giova, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

2.1. L’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dall’art. 132 del D.Lgs. n. 217/2005, che al comma 1 così stabilisce: “L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108”.

2.2. L’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 79/2012 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 131 del 2012) ha esteso il disposto di cui al sopra riportato art. 132, comma 1, lettera b), al personale volontario del Corpo Nazionale VV.F.F., prescrivendo che “le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza , al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 200 8, n. 133”.

2.3. La decorrenza del D. Lgs. n. 217/2005 è espressamente disciplinata dall’art. 175 dello stesso testo normativo, laddove si dispone che “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data” .

2.4. Pertanto, dal momento che il citato art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi