TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-25, n. 201800036
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Pubblicato il 25/01/2018
N. 00036/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01498/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A D M, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Venezia, Cannaregio N. 2277;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, non presenti significative possibilità di futuro accoglimento nel merito, -OMISSIS-
Ritenuto insussistente l’ulteriore requisito del pericolo di danno grave e irreparabile, venendo in questione un pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale, sempre ristorabile all’esito del giudizio di merito;
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare non possa essere accolta e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;