TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-25, n. 201800036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-25, n. 201800036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800036
Data del deposito : 25 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2018

N. 01498/2017 REG.RIC.

N. 00036/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01498/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2017, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A D M, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Venezia, Cannaregio N. 2277;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, non presenti significative possibilità di futuro accoglimento nel merito, -OMISSIS-

Ritenuto insussistente l’ulteriore requisito del pericolo di danno grave e irreparabile, venendo in questione un pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale, sempre ristorabile all’esito del giudizio di merito;

Ritenuto pertanto che la domanda cautelare non possa essere accolta e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;

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