TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202400289
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 00289/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rigoletto Società Agricola Cooperativa in liquidazione, La Fenice Società Agricola Cooperativa in liquidazione, Az. Agr. Baldorina di Ligabue Dorina, Az. Agr. Ceinar Paolo, L P, C M, S e E M s.s., G M, U, B e F R s.s., P B, M F, S G, G A, P, D e L F s.s., Soc. Agricola Filippo S.r.l., Az. Agr. Zaninoni Lorenzo, Az. Agr. Zecca Alberto, M G e D s.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Daniela Oppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Palladini in Parma, via Alceste De Ambris 4/A;
per l'annullamento
delle comunicazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca tramite il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, aventi ad oggetto: “Regime quote latte - Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 - Intimazione di versamento ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 119/ 2003”
e, con motivi aggiunti,
delle comunicazioni inviate a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata a.r. a partire dal 22 settembre 2016 ad ognuno dei ricorrenti produttori di latte vaccino nel corso della campagna lattiero-casearia 2014/2015, con le quali è stato comunicato il prelievo supplementare imputato per la campagna 2014/2015 come ricalcolato da AGEA ai sensi della L. n. 160/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa P Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti chiedono l’annullamento di n. 8 comunicazioni inviate via PEC all’acquirente latte Rigoletto Società Agricola Cooperativa in liquidazione dalla Regione Emilia-Romagna aventi ad oggetto “ Regime quote latte - prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 – Intimazione di versamento ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 119/2003 ”, con intimazione di pagamento del prelievo supplementare imputato da AGEA ad alcuni dei suoi conferenti di latte vaccino nella campagna lattiero casearia 2014/2015 (docc. da 1.1 a 1.8); chiedono, altresì, l’annullamento di n. 18 comunicazioni del 23.5.2016 di identico oggetto ma indirizzate all’acquirente La Fenice Società Agricola Cooperativa in liquidazione (docc. da 2.1 a 2.18); reclamano, infine, l’annullamento delle comunicazioni inviate via PEC o raccomandata A/R ad ognuno dei ricorrenti produttori (soggetti indicati in epigrafe del ricorso da sub 3 a sub 17), a partire dal 23.5.2016 per le consegne effettuate alla Rigoletto ed alla La Fenice (con n. 2 comunicazioni inviate ai produttori identificati in epigrafe del