TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300332
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Pubblicato il 13/04/2023
N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex art 36 d.P.R 6 giugno 2001 n. 380, acquisita al n. di protocollo 2054 dell’8.06.2020 del Comune di Bagnara Calabra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnara Calabra;
Vista l’ordinanza collegiale n. 759 del 23 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza cautelare n. 7 del 13 gennaio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra -OMISSIS- impugna il diniego tacito formatosi sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata al Comune di Bagnara Calabra in data 8/6/2020 in relazione ad un immobile di sua proprietà realizzato nell’anno 2003/2004 in assenza di titolo abilitativo nella frazione -OMISSIS- del citato Comune, insistente su un terreno di maggior consistenza censito al N.C.T al foglio -OMISSIS-, urbanisticamente inquadrato nella zona omogenea B, sottozona B6 del P.R.G..
1.1. In punto di fatto deduce che in data 6/4/2020 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, giusta sentenza n. -OMISSIS- del 14/4/2006 del locale Tribunale, emessa a definizione del procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r., definitiva in data 29/11/2007, le ordinava ai sensi dell’art. 665 c.p.p. la demolizione dell’immobile in questione.
1.2. Avverso tale ingiunzione proponeva incidente di esecuzione, per la cui trattazione veniva fissata l’udienza del 13/10/2020.
1.3. Al contempo, con istanza dell’8/6/2020, assunta al protocollo n. 2054, chiedeva al Comune di Bagnara Calabria il rilascio, ai sensi dell’art. 36 T.U. edilizia, del permesso di costruire in sanatoria, che restava, tuttavia, nei termini di legge, priva di qualsiasi riscontro.
2. Il diniego tacito formatosi sull’anzidetta istanza è, dunque, contestato in relazione ai vizi di violazione di legge, con riferimento all’art. 36 T.U. edilizia, nonché di eccesso di potere, desunto dal difetto di istruttoria e dal travisamento dei fatti, dolendosi, in sostanza, la ricorrente dell’illegittimità del contegno inerte, con valore provvedimentale, serbato dall’Ente comunale per non essere stato preceduto da un’adeguata istruttoria nonché, nel merito, in ragione della sussistenza delle condizioni per la sanatoria dell’opera, stante la ‘doppia conformità’ dell’intervento edilizio agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della sua realizzazione e al momento di presentazione dell’istanza.
3. Meramente rinviata la camera di consiglio del 23 dicembre 2020 per l’erronea classificazione del ricorso quale impugnazione ex artt. 31 e 117 c.p.a., con memoria del 5 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune intimato, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso, tenuto conto, in particolare, della comunicazione del 14/7/2020 con la quale il responsabile del competente Settore dava atto della carenza documentale dell’istanza di sanatoria dichiarandone, salvo eventuale integrazione, la relativa ‘non esaminabilità’.
4. Con ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2021 il Collegio, anche tenuto conto della produzione in giudizio dell’anzidetta nota del Comune, rigettava la domanda cautelare sul rilievo dell’insussistenza del periculum in mora , risultando essa sostanzialmente preordinata al solo fine di accelerare il procedimento di sanatoria onde ottenere, in caso di favorevole delibazione, la revoca dell’anzidetta sanzione demolitoria da parte del giudice dell’esecuzione, in assenza, tuttavia, di un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, disposta a cura di parte ricorrente la produzione in giudizio della sentenza penale e del provvedimento conclusivo dell’incidente di esecuzione sopra menzionati.
5. In assenza di ulteriori difese delle parti, e rimasto inottemperato l’anzidetto ordine istruttorio, la causa veniva trattata all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente invocava in via preliminare la concessione di un rinvio in considerazione e delle difficoltà incontrate nell’acquisizione della citata sentenza penale e della persistente pendenza dell’incidente di esecuzione promosso avverso l’ingiunzione demolitoria emessa dalla Procura della Repubblica. Sentito il difensore del Comune resistente, il quale si opponeva al chiesto rinvio, dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione.