TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-05-18, n. 202400158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-05-18, n. 202400158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400158
Data del deposito : 18 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2024

N. 00158/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D R, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Atessa, Prefettura di Chieti, Comune di Villalfonsina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determina -OMISSIS- della Sottocommissione elettorale circondariale di Atessa, di cancellazione dalla lista dei candidati consiglieri comunali collegata colla candidatura di Budano Mimmo alla carica di Sindaco del Comune di Villalfonsina.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio de Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 18 maggio 2024 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori C D R per la parte ricorrente e Giulia Biscotti per il Ministero dell'Interno;

Visto l’art.129 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

In vista delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024, con determina -OMISSIS- la Sottocommissione elettorale circondariale di Atessa cancellava dalla lista dei candidati consiglieri comunali collegata colla candidatura di Budano Mimmo alla carica di Sindaco del Comune di Villalfonsina il nominativo del Sig. -OMISSIS-, sussistendo nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna per un reato configurante causa di incandidabilità, ai sensi dell’art.10, comma 1d del D.Lgs. n.235 del 2012.

L’interessato impugnava detto atto di cancellazione, censurandolo per violazione dell’art.10 del D.Lgs. n.235 del 2012.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che aveva riportato condanna in concorso, in qualità di istigatore, per i reati di falsità personale, materiale e ideologica, ex artt.494, 476, comma 2, 479 c.p.;
che non ricorrevano i presupposti di cui all’art.10, comma 1d del D.Lgs. n.235 del 2012, non rivestendo né la qualifica di pubblico ufficiale, né quella di incaricato di pubblico servizio;
che in caso poteva essere richiamata la fattispecie residuale della condanna con sentenza definitiva a una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;
che tuttavia con sentenza della Corte di Appello di L’Aquila -OMISSIS- veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con decreto n.121 del 2024 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.

Nell’udienza speciale elettorale del 18 maggio 2024 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio reputa il ricorso infondato e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo l’art.10, comma 1d del D.Lgs. n.235 del 2012, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio non possono essere candidati tra l’altro alle elezioni comunali;
che il ricorrente, con sentenza della Corte di Appello di L’Aquila -OMISSIS-, veniva condannato per i reati di falsità personale, materiale e ideologica, ex artt.494, 476, comma 2, 479 c.p.;
che quindi, secondo la formulazione letterale della suddetta disposizione, ciò che rileva è non già l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, bensì la mera condanna per uno dei suindicati delitti.

Ne consegue che, ai fini dell’incandidabilità de qua non può essere distinta la posizione del pubblico ufficiale condannato, rispetto a quella del privato ricorrente punito a titolo di concorso per lo stesso delitto.

Ne discende che l’atto impugnato si sottrae alle censure dedotte.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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