TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-02-07, n. 201301344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-02-07, n. 201301344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201301344
Data del deposito : 7 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02909/2008 REG.RIC.

N. 01344/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02909/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2909 del 2008, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso G S in Roma, via dei Gracchi, 189;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto presso Luigi D'Ottavi in Roma, via Tempio di Giove021;

per l'annullamento

DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, proprietaria dell’immobile sito in Roma via Batilocchi snc, ha impugnato l’ordine di demolizione n. 108 del 2008, avente ad oggetto la realizzazione abusiva di un manufatto di mq 130 con solaio in parte coperto a tetto e il rimanente a terrazzo.

In fatto, va premesso che in sede istruttoria si è acclarato che l’atto impugnato ha per parziale oggetto anche opere per le quali è stata presentata, ed è pendente, domanda di condono edilizio. In particolare, si tratta della domanda prot. 501985 del 2 febbraio 2004.

Come infatti operanti di polizia municipale hanno attestato all’esito del sopralluogo disposto dal Tribunale, “per l’abitazione al piano terra risulta presentata domanda di sanatoria”, anche se si è verificato che “al piano terra la superficie è aumentata di mq 30,00 circa e al piano superiore di circa mq 35,00, mentre risulta strutturata ex novo la tettoia (…) di circa mq 50,00”.

Con un primo, e assorbente motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge, posto il divieto di ordinare la demolizione di opere su cui pende domanda di condono edilizio.

La censura è fondata: la pendenza della domanda avrebbe dovuto comportare l’emissione di un provvedimento di demolizione con riguardo alla sola parte eseguita in ampliamento in difetto di titolo abilitativo, e non già all’intero edificio.

In ordine, infatti, alla prevalente parte oggetto della domanda di condono, l’amministrazione avrebbe dovuto definire tale istanza, prima di procedere in tal senso, come desumibile dall’art. 44 della l. n. 47 del 1985, applicabile anche ai procedimenti di condono successivamente aperti dal legislatore.

L’atto impugnato, il cui contenuto non è scindibile in ragione dell’identificazione della abusività dell’intero manufatto, e non della sola parte in ampliamento, va perciò annullato, in quanto assunto in pendenza di domanda di condono.

L’amministrazione, in corso di istruttoria, ha altresì precisato di accingersi a rigettare la domanda di condono: ove ciò accadesse, si renderà necessaria l’adozione di un nuovo ordine di demolizione, che colpirà l’intero manufatto abusivo.

Sono assorbite le ulteriori censure (incompetenza;
difetto di istruttoria).

Le spese, in ragione dell’ampliamento abusivo posteriore alla domanda di condono, che può avere tratto in inganno l’amministrazione, restano compensate

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