TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-05-20, n. 202410053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-05-20, n. 202410053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410053
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 10053/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15655/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15655 del 2019, proposto da
C A, S A, F A, F A, C B S, P B, G B, F C, M C, F C D, P C, C C, E C, V D, G D M, C D L, A M D M, M F, D F, A F, R G, G I, A L G, A M, V M, M M, G M, G M, A N, R P, A P, M P, M P, G R, V R, G R, E R, E R, A M R, A Salvo, Leonardo Sarigu, Vincenzo Sarti, Giuseppina Savona, Teresa Scalese, Maria Novella Silipo, Pio Spiriti, Monica Tortora, Antonietta Venezia, Raffaele Viccione, Elena Vivaldi, Bruno Zoia, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Paolo Sasso, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all’art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito per brevità, diploma AFAM);

B) del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;

E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti;

F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti;

G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Mi e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi