TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200850
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 00850/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti ammnistrativi e Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Arlotta, Riccardo Lini, Stefania Di Cato e Roberto Annovazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, sull'istanza di accesso agli atti del procedimento pensionistico, presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- al Ministero della Giustizia, per l'estrazione e l'acquisizione di copia della determina di liquidazione del suo trattamento pensionistico;

b) del silenzio rigetto, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, sul ricorso, ex art. 12 d.P.R. n. 184 del 2006, presentato dal ricorrente il 4 marzo 2022 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il silenzio rigetto sulla istanza di accesso agli atti del -OMISSIS- rivolta al Ministero della Giustizia;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso al procedimento pensionistico al fine estrarre e acquisire copia informatica della determina di conferimento e liquidazione del trattamento pensionistico in suo godimento, ordinando di conseguenza alla resistente Amministrazione della Giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di giorni trenta, l'esibizione e la produzione del suddetto provvedimento, richiesto con l'istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, con la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia protratta oltre il termine assegnato da codesto G.A., ponendo i conseguenti costi a suo carico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti ammnistrativi, del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2022 il sig. -OMISSIS- - ex Ispettore Capo in congedo della Polizia Penitenziaria e titolare del trattamento pensionistico iscrizione n.-OMISSIS- erogato dalla Direzione provinciale INPS di Terni – ha agito avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni in epigrafe con riferimento all’istanza di accesso ai documenti concernenti la determina di liquidazione del proprio trattamento pensionistico, lamentando la violazione dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990.

2. Riferisce in punto di fatto il ricorrente di aver presentato all’INPS, quale ente pagatore, in data -OMISSIS-, istanza di accesso agli atti del procedimento di liquidazione della pensione al fine di estrarre e acquisire copia informatica della determina di liquidazione della pensione in godimento;
l’Istituto previdenziale rispondeva riferendo dell’impossibilità di consentire l’accesso per motivi di forza maggiore, dovuti ad incendio della sede provinciale di Terni, detentore degli atti, che aveva distrutto tali documenti, comunicando di richiedere copia di essi, quindi della Determina di liquidazione della pensione, al Ministero della Giustizia che ne aveva ricevuto copia al momento della liquidazione della stessa.

In data -OMISSIS- il ricorrente presentava analoga stanza di accesso agli atti al Ministero della Giustizia;
il Ministero della Giustizia, trascorsi i termini previsti dalla legge, non emanava alcun provvedimento espresso, formalizzandosi dunque, in data -OMISSIS-, il silenzio rigetto.

In data 4 marzo 2022 il ricorrente presentava ricorso avverso il sopra citato silenzio rigetto, ex art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990 e art. 12 d.P.R. n. 184 del 2006, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
nessun riscontro perveniva nei trenta giorni successivi.

2. Si sono costituiti per resistere in giudizio il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto il Ministero della Giustizia ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico dell’odierno ricorrente con D.M. n. -OMISSIS-, trasmessa al legale di controparte con nota n. -OMISSIS-. Inoltre, la difesa erariale ha evidenziato che il ricorso avverso il preteso silenzio rigetto, acquisito dalla competente Commissione per l’accesso al protocollo in data-OMISSIS-, è stato pure tempestivamente esaminato dalla Commissione nella seduta del -OMISSIS-, che, presupponendo effettivamente mancante una risposta del Ministero della Giustizia, lo ha accolto, invitando l’Amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione;
tuttavia, la relativa comunicazione del -OMISSIS-- nota -OMISSIS- – per un mero errore del sistema di posta elettronica certificata, non perveniva ricorrente, che l’ha regolarmente ricevuta il successivo -OMISSIS-.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente inteso svolgere alcuna domanda nei confronti dell’Istituto;
la difesa ha, altresì, rilevato che l’azione avverso l’INPS sarebbe comunque inammissibile, avendo l’Ente dato tempestivo riscontro all’istanza di accesso in data -OMISSIS- evidenziando l’impossibilità di un positivo riscontro per causa di forza maggiore.

4. La parte ricorrente, con memoria del 19 settembre 2022, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere insistendo per la refusione delle spese di lite, evidenziando che solo successivamente alla proposizione del ricorso in epigrafe il Ministero ha osteso copia del provvedimento di concessione della pensione privilegiata.

5. Alla camera di consiglio 4 ottobre 2022, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Alla luce di quanto esposto, non resta la Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell’Amministrazioni soccombenti nella misura liquidata nel dispositivo, non emergendo dagli atti di causa la prova della data di trasmissione della nota n. -OMISSIS- da parte del Ministero della Giustizia alla parte ricorrente ed essendo incontroverso che la comunicazione di accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata effettuata solo in data -OMISSIS-.

Si dispone la compensazione delle spese con l’INPS, avendo l’Ente comunque riscontrato l’istanza di parte ricorrente, seppur per evidenziare la materiale impossibilità dell’ostensione.

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