TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-03, n. 202316321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-03, n. 202316321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316321
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 16321/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2023, proposto da
-O-, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, G I e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O-, non costituiti in giudizio;
-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dei Decreti Ministeriali del 2 novembre 2022, pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2022, con cui il Ministero della Giustizia odierno resistente ha disposto il “Conferimento funzioni requirenti di coordinamento nazionale” della Direzione Nazionale Antimafia in favore dei magistrati odierni controinteressati;

- della delibera coordinata del 27 ottobre 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il conferimento di funzioni requirenti di coordinamento nazionale in favore dei magistrati odierni controinteressati;

- del verbale del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 ottobre 2022, che ha individuato i magistrati odierni controinteressati quali soggetti idonei per il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale;

- del verbale del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 ottobre 2022, nei termini ed in relazione ai profili che saranno in seguito precisati;

- dei verbali del 21 luglio 2022, del 28 settembre 2022, del 18 ottobre 2022, del 27 ottobre 2022 della III Commissione del C.S.M., nei termini ed in relazione ai profili che saranno in seguito precisati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali rispetto a quelli sopra indicati, relativi alla procedura di conferimento di quattro incarichi di funzioni requirenti di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia.

- dell'art. 38 bis del Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati;

- della Circolare n. 13778/2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e della dott.ssa -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1124/2023 di questo Tribunale e l’ordinanza n. 1529/2023 del Consiglio di Stato, Sez. VII;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa -O- – magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano – ha impugnato la delibera con cui il C.S.M. ha disposto il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale ai magistrati dott. -O-, dott. -O-, dott. -O- e dott.ssa -O- e la destinazione dei medesimi alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituti.

La ricorrente ha impugnato, inoltre, l’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M. e la Circolare n. 13778/2014 del C.S.M. nei termini di seguito illustrati.

1.1. – In punto di fatto, la dott.ssa -O- ha esposto:

i) di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal C.S.M., con bando del 28 luglio 2021, per il conferimento di quattro posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

ii) che la III Commissione del C.S.M., dopo aver fissato i criteri generali di valutazione degli aspiranti ed aver esaminato le domande, ha deliberato di presentare al Plenum due proposte alternative: la proposta “A”, in favore dei magistrati dott. -O-, dott. -O-, dott. -O- e dott. -O-, e la proposta “B” in favore dei magistrati dott. -O- dott.ssa -O-, dott. -O- e dott.ssa -O- (odierna ricorrente);

iii) che le due proposte “A” e “B” prevedevano i medesimi criteri di valutazione, ma differivano con riferimento ai punteggi attribuiti a taluni dei magistrati aspiranti;

iv) che, prima dell’esame al Plenum del C.S.M. delle due proposte, sono stati presentati degli emendamenti alla proposta “A”;

v) che, nel corso delle sedute del 6 ottobre 2022 e 12 ottobre 2022, il Plenum ha posto in votazione le due proposte e, per l’effetto, ha assegnato i quattro posti di Sostituto Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ai magistrati dott. -O-, dott. -O-, dott. -O- e dott.ssa -O-, i quali hanno ottenuto tutti un punteggio complessivo pari a 15;

vi) che l’odierna ricorrente, invece, si è collocata in sesta posizione (non utile) nella graduatoria finale, ottenendo un punteggio complessivo pari a 14 punti, avendo conseguito per il parametro “A1” (attitudini specifiche) un punteggio pari a 5, a fronte dei 6 punti attribuiti ai magistrati vincitori;

vii) che, a seguito della votazione, il Plenum ha disposto che la delibera approvata fosse trasmessa alla III Commissione per il coordinamento della motivazione, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 8, del Regolamento Interno;

viii) che, in data 18 ottobre 2022, la III Commissione ha approvato il testo della delibera coordinata, trasmettendola alla Segreteria Generale;

ix) che, da ultimo, sempre la III Commissione, preso atto della mancata presentazione di osservazioni al testo della delibera coordinata da parte dei membri del C.S.M., ha proceduto all’approvazione della stessa in via definitiva.

1.2. – In punto di diritto, la dott.ssa -O- ha svolto le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, Legge n. 195/1958;
violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del Regolamento Interno del C.S.M.;
violazione dell’art. 97 Cost e del principio di buona amministrazione;
eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti;
violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo;
violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 3, Legge n. 241/1990.

Viene censurata la tecnica redazionale della delibera del C.S.M., che non distinguerebbe il verbale della seduta dal provvedimento amministrativo, rendendo così non intellegibile il percorso logico motivazionale della decisione di attribuzione dei punteggi ai vari candidati.

II) Violazione dell’art. 103, D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 11, Legge n. 195/1958;
violazione dell’art. 97 Cost.;
Violazione del principio di buona amministrazione;
eccesso di potere per violazione dei principi di economicità, logicità e ragionevolezza.

Le disposizioni del Regolamento Interno del C.S.M. e della Circolare n. 13778/2014, nella parte in cui consentono alla Commissione di formulare più proposte, anziché una sola, alla votazione del Plenum , violerebbero l’art. 11, comma 3, Legge n. 195/1958, il quale dispone che il C.S.M. si pronunci “su proposta” – al singolare – della Commissione competente.

Sarebbero, in ogni caso, illegittime le proposte “a pacchetto”, che suggeriscono una rosa di nomi, costringendo i componenti del C.S.M. a scegliere non per il candidato ritenuto più appropriato, bensì per una sequenza fissa di nomi.

III) Violazione dell’art. 3, Legge n. 241/1990 e dell’obbligo di motivazione;
eccesso di potere per violazione del principio di buona amministrazione, nonché dei principi di logicità e ragionevolezza.

L’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M. sarebbe illegittimo, nella parte in cui dispone che, a seguito del voto del Plenum, la delibera sia trasmessa alla Commissione proponente affinché provveda al “coordinamento della motivazione”.

Tale attività consisterebbe, infatti, in un’inammissibile riscrittura e modifica della motivazione stessa.

IV) Violazione dell’art. 38 bis, Regolamento Interno del C.S.M.;
Violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990;
Difetto di motivazione;
Eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti
.

Le modifiche apportate alla Proposta “A” prima del voto del Plenum sarebbero illegittime, in quanto prive di motivazione.

V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, D.Lgs. n. 159/2011;
Violazione dell’art. 38 bis, Regolamento Interno del C.S.M.;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e ss. Della Circolare n. 13778/2014 e difetto di motivazione.

I criteri di valutazione dei concorrenti, così come determinati dalla delibera del C.S.M., sarebbero illegittimi, perché formulati in modo generico, non idoneo a fornire una reale indicazione al valutatore chiamato ad applicarli.

VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, D.Lgs. 159/2011; Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, D.Lgs. n. 159/2011;
Violazione dell’art. 38 bis, Regolamento Interno del C.S.M.;
Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla stessa amministrazione resistente nei provvedimenti impugnati;
Difetto di motivazione.

La delibera impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui attribuisce i punteggi ai candidati, con specifico riferimento ai parametri “A” (attitudini generali), “A1” (attitudini specifiche) e “A4” (esercizio funzioni requirenti).

3. – Si sono costituiti in giudizio il C.S.M., il Ministero della Giustizia e la controinteressata dott.ssa -O-, per resistere al ricorso.

4. – A seguito della camera di consiglio del 22 febbraio 2023, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 1124/2023, con cui ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di palese fondatezza.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare avverso la predetta ordinanza, al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la decisione definitiva della causa, ritenendo che necessitasse di approfondimento la valutazione della portata e dei limiti del c.d. “coordinamento della motivazione” (di cui all’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M.) con il principio della formulazione di una proposta di voto idonea a consentire ai membri del Plenum di effettuare una valutazione dei candidati messi a confronto.

5. – In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie conclusionali.

6. – All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. – In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità della memoria di costituzione delle Amministrazioni intimate, per aver ecceduto i limiti dimensionali degli atti processuali indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 167 del 22 dicembre 2016.

Come precisato dalla giurisprudenza, il superamento dei limiti dimensionali non determina, di per sé, un’ipotesi di inammissibilità dell’intero atto processuale, bensì comporta una mera degradazione della parte eccedente a contenuto che il giudice non ha l’obbligo di esaminare ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2023, n. 3201).

8. – Nel merito, il ricorso è infondato.

Il Collegio può, quindi, prescindere dall’analisi delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controinteressata.

9. – Per chiarezza di esposizione, il Collegio ritiene opportuno analizzare, innanzitutto, le plurime censure aventi ad oggetto le previsioni del Regolamento Interno e della Circolare n. 13778/2014 del C.S.M., per poi passare ad esaminare le censure relative alla delibera di conferimento delle funzioni di sostituto presso la D.N.A.A.

10. – La dott.ssa -O- ritiene che il Regolamento Interno e la Circolare n. 13778/2014 del C.S.M. siano illegittimi, in primo luogo, nella parte in cui attribuiscono alla Commissione competente il potere di formulare più proposte al Plenum , anziché una sola, poiché l’art. 11, comma 3, Legge n. 195/1958 prevede che il C.S.M. si pronunci “su proposta” – al singolare – della Commissione competente ( cfr . II motivo).

La formulazione di più proposte avrebbe, inoltre, l’effetto di rendere più complicato il lavoro dei membri del Plenum , i quali, per farsi un’idea completa del voto da esprimere o degli emendamenti da proporre, dovrebbero analizzare una rilevante mole di documentazione. Si profilerebbe, così, una lesione dei principi di ragionevolezza, economicità e buona amministrazione.

10.1. – La censura non può essere accolta, perché si fonda su un’interpretazione non condivisibile del dato normativo richiamato.

L’art. 11, comma 3, Legge n. 195/1958 prevede che “[…] il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti […] ”.

La norma si limita a prevedere che, pur spettando al Plenum del C.S.M. la competenza ad attribuire i posti messi a concorso, la relativa scelta non possa intervenire senza la preventiva proposta della Commissione competente, in quanto quest’ultima deve svolgere un’istruttoria preliminare su tutti i candidati ed effettuare una verifica delle attitudini degli stessi che non potrebbe essere svolta in sede plenaria ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712).

Se tale è il contenuto dispositivo dell’art. 11, comma 3, citato, la formulazione al singolare – anziché al plurale – del termine “proposta”, contenuto nel testo dell’articolo stesso, non consente di ritenere che sia precluso alla Commissione presentare al Plenum più di una proposta.

Una simile interpretazione restrittiva del dato letterale della norma non appare suffragata dalla ratio della stessa (che, come detto, è semplicemente quella di “procedimentalizzare” l’ iter di attribuzione dei posti messi a concorso) e si rivela anche irragionevole, perché comprime, anziché ampliare, l’ambito di scelta riservato dell’Assemblea plenaria del C.S.M., impendendole di prendere in esame più valutazioni alternative sui singoli candidati e ponderare, quindi, in modo più approfondito le attitudini e il merito riconosciuti agli stessi.

Non può, inoltre, ritenersi che la possibilità di presentare due o più proposte da parte della Commissione contrasti, di per sé, con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Tale possibilità permette, al contrario, che in seno al Plenum siano rappresentate valutazioni differenti su una rosa più ampia possibile di candidati, consentendo così ai membri di votare in modo più consapevole a favore dell’uno, piuttosto che dell’altro, candidato.

11. – Sotto un secondo profilo, la ricorrente ritiene illegittimo l’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M., nella parte in cui consente le c.d. “proposte a pacchetto”, ossia proposte che non suggeriscono uno specifico nome, ma una rosa fissa di nomi per tutti i posti da coprire ( cfr . II motivo).

Tali tipologie di proposte avrebbero, quindi, “ l’effetto sostanziale di precludere a ciascun componente del Consiglio la possibilità di votare solo i colleghi che più ritiene idonei, imponendo invece un ‘pacchetto tutto compreso’ (prendere o lasciare), con conseguente limitazione del suo potere di scelta ” (così ricorso, pag. 10).

11.1. – La censura è infondata.

11.2. – L’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M. disciplina una peculiare procedura di voto, applicabile ai trasferimenti e alle assegnazioni di sedi per gli uffici del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, al conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alla designazione dei candidati all’incarico di Procuratore europeo delegato, nonché al conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

L’art. 38 bis è stato introdotto con la deliberazione del 23 giugno 2021 e il d.P.R. 24 giugno 2021, proprio al fine di superare il previgente sistema che creava, di fatto, un’alternatività tra proposte relative a “sequenze di candidati” e impediva, così, al Consiglio di votare separatamente per ciascun candidato ( cfr . relazione alla proposta di modifica dell’art. 38 del Regolamento Interno di cui alla delibera del 23 giugno 2021).

La nuova disposizione introduce, invece, una disciplina che prevede, per il caso in cui siano formulate due o più proposte dalla Commissione, una votazione consiliare sul singolo candidato, posizione per posizione e parametro per parametro, in modo che, all’esito della votazione plenaria, sia possibile formulare una graduatoria finale, che può essere anche difforme da quella indicata in una delle proposte formulate dalla Commissione.

Più in dettaglio, l’art. 38 bis citato prevede che ciascuna proposta presentata dalla Commissione al Consiglio debba indicare, in modo separato, i punteggi specifici attribuiti a ciascun candidato con riferimento a tutti i parametri di valutazione ( cfr . comma 3).

La proposta non deve, quindi, limitarsi ad indicare i soli candidati suggeriti per la nomina, bensì deve esprimere per ciascun aspirante una proposta di voto rispetto ad ogni parametro di valutazione.

Fino all’inizio della discussione in Consiglio è, poi, possibile presentare modifiche alle proposte della Commissione, indicando per ciascun candidato al quale la modifica è riferita il punteggio (per singoli parametri) da assegnare ( cfr . comma 4).

Infine, in sede di adunanza plenaria, deve essere posta in votazione, dapprima, l’approvazione dei criteri generali di valutazione delle singole proposte formulate e, successivamente, l’approvazione del punteggio attribuito ai candidati che abbiano ricevuto la medesima valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte formulate ( cfr . comma 6).

Qualora, invece, le varie proposte abbiano attribuito ai candidati punteggi differenti per alcuni dei parametri di valutazione, il Consiglio deve procedere a votazione separata, candidato per candidato, al fine di assegnare a ciascuno di essi uno specifico punteggio in ciascun parametro di valutazione.

Il Consiglio pone in votazione quindi – per ciascun candidato – le singole proposte, con riguardo al punteggio attribuito in ciascun parametro ( cfr. comma 7).

Al termine di tutte le votazioni, vengono sommati i punteggi assegnati a ciascun concorrente, e si forma la graduatoria finale ( cfr . comma 8).

Quest’ultima può essere anche diversa da quella formulata “a monte” dalle varie proposte, perché – come visto – nel corso della votazione in Plenum possono essere approvati, per alcuni parametri, i voti attribuiti da una proposta e, per gli altri parametri, i voti indicati in un’altra proposta.

Alla luce di quanto appena descritto, appare evidente come l’articolata procedura dell’art. 38 bis citato non costringa affatto – come afferma la ricorrente – i membri del Consiglio a votare per uno dei “pacchetti di nomi” proposti dalla Commissione.

Al contrario, qualora siano state formulate più proposte che attribuiscono ai candidati punteggi diversi (relativamente a tutti o solo ad alcuni parametri), i membri del Consiglio sono chiamati ad esprimere il voto su ogni singolo candidato, scegliendo, tra i diversi punteggi attribuiti nelle distinte proposte, quelli ritenuti più corretti, senza dover aderire in modo integrale all’una o all’altra proposta.

A ciò si aggiunge il fatto che i membri del Consiglio possono eventualmente formulare anche degli emendamenti alle singole proposte (prima che queste siano poste in discussione al Plenum) , indicando il diverso punteggio che intendono attribuire a uno degli aspiranti, con riferimento ai vari parametri.

Né può obiettarsi che la presentazione di un emendamento sia un’ipotesi di difficile realizzazione o che comporti una moltiplicazione dell’ordine del giorno dell’adunanza, posto che – come efficacemente evidenziato dalla difesa erariale – se è innegabile che la presentazione di emendamenti renda più complessa l’attività in sede plenaria, nondimeno l’alternativa sarebbe quella di prevedere proprio quel “pacchetto di nomi” chiuso e non modificabile di cui si duole la ricorrente.

11.3. – Da ultimo, si osserva che la sopra descritta procedura di voto è stata puntualmente rispettata nel caso di specie.

Dai verbali delle sedute del Plenum si apprende, infatti, che le due proposte “A” e “B” non indicavano una rosa fissa di quattro nomi, bensì contenevano un’analitica graduatoria di tutti i concorrenti, redatta sulla scorta dei punteggi attribuiti ad ognuno di essi per ogni singolo parametro.

Nel corso del Plenum , inoltre, non è stata disposta un’unica votazione per scegliere, “a scatola chiusa”, i quattro candidati della proposta “A” o i quattro della proposta “B”.

Al contrario, nel corso della seduta plenaria del 6 ottobre 2022, si è proceduto ad effettuare plurime votazioni, distinte per ogni candidato, in relazione ai parametri in cui le due proposte differivano.

È stata, infine, stilata la graduatoria finale sulla scorta della sommatoria dei punteggi ottenuti dai candidati all’esito delle singole votazioni, tenendo in considerazione il criterio dell’anzianità di ruolo.

Ne è derivato, così, il conferimento delle funzioni di sostituto a quattro magistrati (dott.-O-, dott. -O-, dott. -O- e dott.ssa -O-) che non coincidevano né con i primi quattro aspiranti in posizione utile nella graduatoria della proposta “A” (dott. -O-, dott.-O-, dott. -O- e dott. -O-), né con i primi quattro della proposta “B” (dott. -O-, dott. -O-, dott. -O- e dott.ssa -O-).

Appare, di conseguenza, infondata la doglianza della ricorrente, secondo cui i membri del C.S.M. hanno dovuto scegliere “a scatola chiusa” l’una o l’altra proposta presentata dalla Commissione.

12. – Sotto un ultimo profilo ( cfr . III motivo), la dott.ssa -O- deduce l’illegittimità dell’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M., nella parte in cui prevede che se, all’esito della votazione in Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale deve essere trasmesso alla stessa Commissione, affinché effettui il “coordinamento della relativa motivazione”.

Ritiene la ricorrente che l’attività di “coordinamento della motivazione” comporti, in realtà, una vera e propria stesura ex novo della motivazione del provvedimento.

L’art. 38 bis del Regolamento Interno sarebbe, quindi, illegittimo, perché istituisce un’irragionevole separazione tra l’organo che deve decidere e quello che deve motivare, delegando alla Commissione un compito che dovrebbe essere indefettibilmente svolto dal Plenum che ha assunto la decisione.

L’illegittimità sarebbe ancora più marcata a causa del fatto che la motivazione coordinata, redatta dalla Commissione, non sarebbe nuovamente approvata dal Plenum , con la conseguenza che non vi sarebbe alcun controllo a posteriori su di essa.

12.1. – La censura non è fondata.

12.2. – L’art. 38 bis , nella parte qui censurata, prevede testualmente che “ Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale è trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione ”.

Ad avviso del Collegio, questa disposizione deve essere interpretata nel senso che l’attività di “coordinamento della motivazione” debba limitarsi a una mera opera di “aggregazione” e “armonizzazione”, in un testo unitario, delle singole parti di motivazione già contenute nelle proposte che hanno trovato approvazione in sede di adunanza plenaria.

La Commissione non può, invece, redigere una nuova motivazione del provvedimento, svolgendo argomentazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle già presenti nelle motivazioni delle varie proposte approvate. La Commissione non può, in particolare, rivalutare i profili degli aspiranti, o aggiungere o modificare le ragioni sottese all’attribuzione dei vari punteggi.

L’interpretazione restrittiva dell’espressione “coordinamento della motivazione” appare suggerita, innanzitutto, dal significato letterale del termine “ coordinamento ”, che non ricomprende in sé il concetto di redazione ex novo della motivazione: può, infatti, essere oggetto di “coordinamento” solamente ciò che è già esistente, ossia ciò che è stato già redatto dalla Commissione.

Nel testo della norma è, inoltre, presente l’avverbio “ esclusivamente ”, che rafforza l’accezione restrittiva del termine “ coordinamento ”, da intendere, quindi, quale mera attività di ricomposizione e razionalizzazione delle deduzioni già presenti nelle singole parti di motivazione, articolate nelle proposte formulate dalla Commissione, al fine di renderle logiche e consequenziali nel loro sviluppo argomentativo.

L’interpretazione restrittiva sopra suggerita appare, peraltro, necessaria proprio per scongiurare il rischio che è stato ventilato in atti dalla ricorrente, ossia che possa determinarsi una scissione tra l’organo che ha adottato la decisione e l’organo deputato a motivare la decisione medesima.

L’attività di mero coordinamento della motivazione appare, infine, coerente con il principio della formulazione di una proposta di voto idonea a consentire ai membri del Plenum di effettuare la valutazione dei candidati messi a confronto ( cfr . rilievo del Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 1529/2023).

Deve evidenziarsi, infatti, che, nella peculiare procedura di voto delineata dall’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M. per il conferimento di funzioni di sostituto presso la D.N.A.A., la discussione e il voto esercitato nell’adunanza plenaria sono sempre preceduti dalla presentazione di singole proposte analiticamente motivate.

La motivazione delle singole proposte dà conto delle ragioni sottese al punteggio attribuito a ciascun candidato, parametro per parametro ( cfr . comma 3, art. 38 bis citato) e assume così, di regola, la forma di un testo suddiviso in paragrafi per candidato e per parametro di valutazione.

Siffatte proposte si prestano, quindi, facilmente ad essere “scomposte” in singole parti e ad essere approvate solo in alcune di esse (ad esempio, per alcuni dei parametri di valutazione per ciascun candidato).

È ben possibile, quindi, individuare, al termine del voto in Plenum , quelle parti delle proposte che sono state approvate e quelle che non sono state approvate, per procedere poi a “ricomporre” in un unico testo solo le prime effettivamente approvate.

12.3. – Deve, in ogni caso, essere osservato che il paventato rischio di una riscrittura ex novo della motivazione del provvedimento appare scongiurato anche dal meccanismo di “controllo ex post” previsto dall’art. 38 bis , comma 8, del Regolamento Interno del C.S.M.

Una volta coordinata la motivazione, infatti, il testo della stessa deve essere depositato presso la Segreteria Generale, in modo che i componenti del Consiglio possano prenderne visione e formulare eventuali osservazioni, se ritengono che tale testo non rispecchi le motivazioni sottese al voto espresso dal Plenum.

Se non vengono formulate osservazioni entro sette giorni, la delibera con la motivazione coordinata si intende approvata. In caso contrario, sarà il Plenum a doversi nuovamente pronunciare sulla motivazione coordinata, la cui “paternità” viene, pertanto, nuovamente ricondotta al Consiglio nel suo complesso.

12.4. – Quanto supra descritto in termini generali risulta, peraltro, essere stato puntualmente rispettato nel caso di specie.

L’attività di coordinamento della motivazione, compiuta dalla Terza Commissione, è consistita, infatti, in una mera attività di “ depecage ” delle singole parti delle motivazioni della proposta “A” e di quella “B” e in una successiva riunificazione, all’interno di un testo unitario, delle parti delle due proposte che sono state approvate in Plenum , sulla scorta di quanto attestato dai verbali dei lavori svolti nelle sedute del 6 e del 12 ottobre 2022.

A dimostrazione di ciò è sufficiente osservare che i primi due paragrafi del provvedimento con motivazione coordinata (dedicati a “ Considerazioni di carattere generale ” e a “ Specificazione dei criteri generali ”) riproducono le deduzioni svolte nelle due proposte A e B, che sul punto erano analoghe.

Nel terzo paragrafo, dedicato ai “ Profili degli aspiranti ”, sono state riportate le valutazioni espresse nella proposta A o quelle espresse nella proposta B, a seconda che all’aspirante considerato, all’esito del voto del Plenum , siano stati attribuiti tutti i punteggi contenuti nell’una o nell’altra proposta, oppure parte delle valutazioni dell’una o dell’altra proposta per coloro che hanno conseguito, per alcuni parametri, i punteggi attribuiti nella proposta A e, per gli altri parametri, i punteggi attribuiti nella proposta B.

Nel caso di specie, quindi, l’attività di coordinamento della motivazione, svolta dalla Terza Commissione, non è trasmodata in una riscrittura delle ragioni sottese alla delibera assunta nel Plenum , ma si è limitata ad una mera armonizzazione tra le parti delle motivazioni delle proposte approvate.

Né può affermarsi che il Plenum avrebbe dovuto fornire preventivamente alla Commissione delle indicazioni sulle modalità di coordinamento, in quanto le parti di motivazione da unire tra loro apparivano già chiare dal verbale della seduta plenaria, ove erano trascritti gli esiti del voto con riferimento all’una o all’altra proposta approvata.

12.5. – In conclusione, deve ritenersi che siano infondate tutte le censure rivolte nei confronti dell’art. 38 bis del Regolamento Interno del C.S.M. e della Circolare n. 13778/2014.

13. – Non risultano fondate nemmeno le ulteriori censure, con cui sono stati dedotti vizi formali e procedurali della delibera del C.S.M. di conferimento delle funzioni di sostituto presso la D.N.A.A.

13.1. – In primo luogo, non può condividersi l’assunto secondo cui la delibera impugnata non avrebbe distinto il verbale della seduta dal provvedimento amministrativo vero e proprio, rendendo così non comprensibile il percorso logico-motivazionale seguito per giungere alla deliberazione, in violazione dell’obbligo di motivazione, di chiarezza e sinteticità ( cfr . I motivo).

Nel caso di specie, proprio attraverso l’opera di “coordinamento della motivazione”, di cui sopra si è riferito, è stato redatto un provvedimento finale, distinto dai verbali delle due sedute dell’adunanza, che ha raggruppato, in un solo testo, le parti di motivazione approvate nel corso della seduta, consentendo così di avere immediata contezza delle motivazioni sottese ai punteggi attribuiti.

13.2. – In secondo luogo, non appare fondata la censura con cui è stata dedotta l’illegittimità della delibera finale, perché le modifiche apportate alla proposta “A” prima dell’inizio della seduta non sarebbero state adeguatamente motivate ( cfr . IV motivo).

Al riguardo, la ricorrente evidenzia che la proposta “A”, nella sua prima formulazione, attribuiva ai magistrati dott.-O-, dott. -O- e dott. -O- il punteggio di 5,5 punti in relazione al criterio di valutazione “A1” (attitudini specifiche), nonché un punteggio complessivo pari a 14,5.

Prima dell’apertura della seduta del Plenum , il Consigliere relatore della proposta “A” ha chiesto di apportare una modifica alla proposta, innalzando a 6 il punteggio attribuito ai citati magistrati per il parametro “A1” e modificando il giudizio espresso nei loro confronti da “ottimo” a “eccellente”.

Secondo la ricorrente, tuttavia, l’emendamento proposto, e poi recepito, non sarebbe stato corredato da una motivazione specifica e, dunque, avrebbe violato il disposto dell’art. 38 bis , comma 4, del Regolamento Interno che prevede che “ Prima dell’inizio della discussione in Consiglio è ammessa la presentazione di modifiche alla proposta o alle proposte della Commissione, con motivata indicazione del diverso punteggio da attribuire, complessivamente e per singoli parametri, a ciascun candidato ”.

La censura non può essere accolta, in quanto – come si apprende dal verbale della seduta del 5 ottobre 2022 – il consigliere relatore della Proposta “A”, nel formulare il citato emendamento, ha esplicitato anche le motivazioni sottese alla modifica proposta.

Il relatore, infatti, ha chiesto di apportare non solo delle modifiche ai punteggi dei tre magistrati, ma anche delle integrazioni alla parte motivazionale della proposta.

La specifica motivazione dell’emendamento proposto, dunque, è contenuta proprio in quella parte di testo che il relatore ha chiesto di inserire ad integrazione della proposta “A”, perché in essa si rinvengono le ragioni che giustificano l’aumento del punteggio.

Si consideri, infatti, che, con riferimento al dott. -O-, l’emendamento prevede l’aggiunta del seguente passaggio argomentativo: “ avuto particolare riguardo alla durata e all’ampiezza dell’esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata in diversi contesti territoriali, occupandosi peraltro delle infiltrazioni di plurime tipologie di gruppi criminali in differenti contesti territoriali, alla rilevanza e alla quantità dei procedimenti trattati, anche in materia di terrorismo, all’eccellenza dei risultati documentati dalle fonti di conoscenza, alla piena padronanza delle banche dati SIDDA SIDNA, e alla piena competenza in concreto dimostrata sia nella gestione dei collaboratori di giustizia sia nell’ambito della cooperazione internazionale), una valutazione in termini di eccellenza del profilo del candidato e”.

Con riferimento al dott. -O-, l’emendamento prevede l’aggiunta di due passaggi argomentativi: (1) “A tali attività si aggiungono quelle di cooperazione internazionale, espletate sia a fini estradizionali che strettamente investigativi, con riferimento a diversi stati europei, oltre che alla Colombia” e (2) “ avuto particolare riguardo alla durata e all’ampiezza dell’esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata e in particolare a diversi fenomeni criminali con diramazioni in plurimi territori, la rilevanza e la quantità dei procedimenti trattati, l’eccellenza dei risultati documentati dalle fonti di conoscenza, la padronanza delle banche dati SIDDA SIDNA, la competenza in concreto dimostrata nella gestione dei collaboratori di giustizia, di cui ha assicurato anche i necessari scambi informativi delle dichiarazioni sopravvenute nelle diverse fasi del giudizio, nonché l’esperienza nella cooperazione internazionale) una valutazione in termini di eccellenza del profilo del candidato e”.

Con riferimento al dott.-O-, l’emendamento prevede l’aggiunta del seguente passaggio argomentativo: “(avuto particolare riguardo alla durata e all’ampiezza dell’esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata in diversi contesti territoriali, occupandosi peraltro delle infiltrazioni di plurime tipologie di gruppi criminali in differenti contesti socio-economici, alla rilevanza e alla quantità dei procedimenti trattati, anche in materia di terrorismo, all’eccellenza dei risultati documentati dalle fonti di conoscenza, alla piena padronanza delle banche dati SIDDA SIDNA, di cui peraltro è stato referente, e alla piena competenza in concreto dimostrata sia nella gestione dei collaboratori di giustizia sia nell’ambito della cooperazione internazionale) una valutazione in termini di eccellenza del profilo del candidato e”.

Il Collegio ritiene che i citati passaggi argomentativi riproducano in modo sufficientemente articolato e specifico, per i fini che qui rilevano, le ragioni sottese alla modifica di punteggio proposta dal relatore.

Appare, di conseguenza, rispettata, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 38 bis , comma 4, del Regolamento Interno.

14. – Si può, ora, volgere l’analisi alle censure specificatamente rivolte al merito della delibera del C.S.M. di conferimento delle funzioni di sostituto ai magistrati dott. -O-, dott. -O-, dott. -O- e dott.ssa -O-.

15. – La ricorrente lamenta, innanzitutto, che i criteri di valutazione, individuati dalla delibera impugnata, siano illegittimi, perché formulati in modo a tal punto generico da non fornire alcuna indicazione al valutatore chiamato ad applicarli ( cfr . V motivo).

Il C.S.M. avrebbe dovuto “tradurre in numeri” i criteri generali di valutazione dei candidati indicati dall’art. 103, D.Lgs. n. 159/2011 e dall’art. 72 della Circolare n. 13778/2014, individuando dei provvedimenti precisi o delle esperienze precise e stabilendo per essi dei punteggi intermedi o dei range di valutazione, in modo da predeterminare un criterio uniforme per tutti i candidati.

15.1. – La censura non è fondata.

15.2. – Appare utile preliminarmente richiamare quanto stabilito dall’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, secondo il quale “ i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica e che l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali ”.

Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la circolare del C.S.M. n. 13778/2014 ha ricompreso la nomina come sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel generale sistema dei tramutamenti, disciplinando in modo specifico, al Titolo VI, la procedura applicabile al “ Concorso per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ”.

La Circolare ha previsto, in particolare, agli artt. 72 e 73, i criteri per la valutazione delle “Attitudini” e del “Merito” e, agli artt. 74 e 75, precisi punteggi da attribuire per le attitudini generali, per le attitudini specifiche e per il merito.

15.3. – Nell’assumere la valutazione dei candidati nel caso di specie, la III Commissione ha declinato i predetti criteri in quattro parametri (poi approvati dal Plenum ):

1) Parametro “A”, con attribuzione fino a 3 punti, in relazione alle “attitudini generiche” a svolgere le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori differenti dell’attività giudiziaria, che rivelino il possesso di specifiche doti e di esperienze diverse.

Con riferimento a tale parametro, il C.S.M. ha ulteriormente specificato che ( cfr . pag. 8 della delibera impugnata):

- le attitudini generiche devono essere valutate, in primo luogo, in relazione al posto richiesto, e dunque alla luce dei compiti propri della DDA, valorizzando la capacità di coordinamento, di analisi e di impulso investigativo;

- tali attitudini sono desunte dall’intero patrimonio professionale acquisito dal magistrato, come emergente dall’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e anche nell’espletamento di attività fuori ruolo, oltre all’efficace utilizzo degli strumenti informatici e delle banche dati giudiziarie;

- è positivamente apprezzato anche l’esercizio di funzioni giudicanti, oltre che di quelle requirenti;

- con riferimento alla medesima funzione, assume rilievo il possesso di una competenza variegata, estesa a settori diversi e/o a più materie;

- con riferimento alle funzioni requirenti, rileva il loro positivo esercizio in settori diversi del diritto penale, tale da qualificare il percorso professionale del magistrato sotto il profilo della conoscenza di una pluralità di fattispecie criminose e delle correlate competenze in termini di analisi, impulso e coordinamento investigativo.

2) Parametro “A1”, con attribuzione fino a 6 punti, in relazione alle “attitudini specifiche”, concretamente dimostrate dal magistrato nelle indagini e nella trattazione dibattimentale di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata, terroristica e di accumulazione di patrimoni illeciti.

Con riferimento a questo parametro, il C.S.M. ha ulteriormente specificato che, nel considerare le esperienze maturate da ciascun candidato nell’ambito di funzioni requirenti e, specificatamente, presso le D.D.A. o i gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo istituiti presso gli uffici di Procura, deve essere dato rilievo ai seguenti “indicatori” ( cfr . pag. 10 della delibera impugnata):

- la durata complessiva e l’epoca, più o meno, recente delle attività in concreto svolte da ciascun candidato;

- la consistenza qualitativa di tali attività, considerata la portata e la complessità delle indagini svolte e la rilevanza dei processi trattati, tenuto segnatamente conto delle esperienze maturate con riferimento a più ambiti della criminalità organizzata o dei fenomeni terroristici;

- i risultati effettivamente conseguiti in relazione alle predette attività;

- le esperienze acquisite con riferimento alla gestione di collaboratori di giustizia, alla cooperazione giudiziaria internazionale e all’utilizzo delle banche dati del sistema SIDDA-SIDNA;

- l’approfondimento, mediante attività scientifiche o culturali, dei fenomeni della criminalità organizzata o del terrorismo.

Il C.S.M. ha ulteriormente precisato che sarebbe stato attribuito ( cfr . pag. 10 della delibera impugnata):

a) un punteggio superiore a 5 punti, ai candidati che dimostrassero di possedere il numero maggiore dei descritti “indicatori” delle attitudini specifiche alle funzioni requirenti di coordinamento proprie della D.D.A., ovvero che presentassero alcuni di tali indicatori ad un livello particolarmente significativo;

b) un punteggio inferiore a quanti non possedessero tutti i predetti indicatori, ovvero li posseggano in modo meno significativo.

3) Parametro “A3”, con attribuzione di 0,5 punti, per il positivo esercizio di funzioni direttive o semidirettive requirenti per almeno quattro anni negli ultimi otto anni.

4) Parametro “A4”, con attribuzione di 2 punti, per l’esercizio di funzioni requirenti per almeno otto anni negli ultimi quindici anni;
punteggio aumentato a 3 punti se il candidato ha fatto parte, per almeno 8 anni, di una D.D.A. o di un gruppo di lavoro specializzato in materia di antiterrorismo.

5) Parametro “B”, con attribuzione fino a 3 punti, per il “merito”, ossia la laboriosità, la diligenza, la puntualità e, più in generale, l’impegno dimostrato dai candidati secondo i criteri di cui all’art. 25 della Circolare n. 13778/2014.

15.4. – Alla luce di quanto sopra illustrato, questo Collegio ritiene che il C.S.M. abbia specificato in modo sufficientemente dettagliato i criteri di valutazione previsti dall’art. 103 D.Lgs. n. 159/2011 e dalla Circolare n. 13778/2014.

Non appaiono, in particolare, generici o vaghi i plurimi sotto-criteri individuati per valutare il parametro “A”, o gli “indicatori” elaborati per la valutazione del parametro “A1”.

Tali sottocriteri offrono, al contrario, un’indicazione adeguatamente specifica e concreta per effettuare la valutazione dei singoli candidati, anche se gli stessi non sono a loro volta declinati in un parametro numerico.

Né può ritenersi che tali sottocriteri siano illegittimi, perché predisposti dopo aver avuto contezza del profilo dei candidati che avevano presentato domanda.

Da un lato, infatti, tali criteri sono stati individuati dalla Terza Commissione ben prima che il Plenum attribuisse, tramite votazione, il punteggio a ciascun candidato.

Dall’altro lato, tali sottoscriteri sono una specificazione dei criteri previsti “a monte” dalla Circolare n. 13778/2014, valevoli per tutte le procedure selettive relative al conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale presso la D.D.A.

16. – Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto l’errata attribuzione dei punteggi ai candidati, che avrebbe determinato un’illegittima sottovalutazione della sua posizione e un’illegittima sopravalutazione di quella dei controinteressati.

Si precisa, in proposito, che la dott.ssa -O- ha conseguito il punteggio massimo, pari a 3 punti, per il criterio di valutazione “A” (attitudini generiche), il massimo di 3 punti per il parametro “A4” (anni di esercizio della funzione requirente) e il massimo di 3 punti per il parametro “B” (merito), mentre ha ottenuto 5 punti (su un massimo di 6) per il parametro “A1” (attitudini specifiche), conseguendo così un punteggio totale di 14 punti.

I cinque magistrati che l’hanno preceduta in graduatoria, invece, hanno conseguito un punteggio massimo in tutti i citati parametri di valutazione (compreso quindi il parametro “A1”), ottenendo un punteggio totale di 15 punti.

17. – La ricorrente contesta, in primo luogo, che le sia stato attribuito, con riferimento al parametro “A” (attitudini generiche), il medesimo punteggio di 3 punti assegnato anche ai magistrati che l’hanno preceduta in graduatoria, nonostante lei fosse l’unico magistrato ad aver svolto anche funzioni giudicanti, sia in materia civile che penale.

Gli altri candidati avrebbero avuto, invece, una carriera “monotematica”, svolta interamente nell’esercizio delle funzioni requirenti.

Il grado di poliedricità della dott.ssa -O- non sarebbe stato, quindi, correttamente apprezzato dal C.S.M., che pur si era autovincolato a “privilegiare” i magistrati che avevano acquisito un’esperienza variegata attraverso l’esercizio di funzioni giudicanti.

17.1. – Il motivo deve essere disatteso.

17.2. – Va ribadito, anzitutto, che, con riferimento al parametro di valutazione “A” (attitudini generiche), la dott.ssa -O- ha ottenuto il massimo punteggio possibile (pari a 3 punti). Il C.S.M. ha, quindi, valorizzato al massimo grado la sua ricca e poliedrica esperienza professionale.

Con riferimento, invece, al punteggio massimo di 3 punti attribuito agli altri magistrati, odierni controinteressati, questo Collegio ritiene che non siano ravvisabili profili di illegittimità, sebbene costoro non abbiano svolto funzioni giudicanti al pari della ricorrente.

Deve considerarsi, infatti, che la Circolare del C.S.M. n. 13778/2014 prevede, all’art. 72, comma 1, che “ Le attitudini generiche devono essere valutate alla luce dei principi propri della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, valorizzando la capacità di coordinamento, di analisi e di impulso investigativo ” e, al successivo art. 74, comma 1, che le predette “ attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria ”.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, la delibera del C.S.M. ha specificato che “ l’espresso rilievo attribuito dalla circolare alla ‘ pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria ’ è da intendersi, secondo la consolidata elaborazione consiliare, nel senso che è positivamente apprezzato, quanto alle attitudini generiche, anche l’esercizio di funzioni giudicanti, oltre che di quelle requirenti, e che, con riferimento alla medesima funzione assume rilievo il possesso di una competenza variegata, estesa a diversi settori e/o più materie. In particolare, quanto alle funzioni requirenti, rileva il loro positivo esercizio in settori diversi del diritto penale, tale da qualificare il percorso professionale del magistrato sotto il profilo della conoscenza di una pluralità di fattispecie criminose e delle correlate competenze in termini di analisi, impulso e coordinamento investigativo ”.

Le citate disposizioni non prevedono affatto che, nel valutare le attitudini generiche a svolgere le attività proprie della D.N.A.A. (ossia analisi, impulso e coordinamento investigativo), debbano essere “privilegiati” gli aspiranti che abbiano svolto funzioni giudicanti, rispetto a coloro che abbiano svolto solamente funzioni requirenti.

Esse prevedono, più correttamente, che non possano essere “penalizzati” coloro che hanno svolto anche funzioni giudicanti, rispetto a coloro che hanno svolto solamente funzioni requirenti.

Sarebbe, peraltro, irragionevole – come ben rilevato dalla difesa del C.S.M. – operare una penalizzazione dei magistrati che abbiano svolto unicamente, o per un tempo maggiore, funzioni requirenti, ossia proprio le funzioni che appaiono più coerenti con quelle della D.N.A.A. che i candidati aspirano a ricoprire nel caso di specie.

Essendo questa la corretta interpretazione delle norme disciplinanti la valutazione delle attitudini generiche, appare quindi infondata la pretesa della ricorrente di vedersi attribuito un punteggio maggiore rispetto a quello degli altri magistrati, per il solo fatto che questi ultimi abbiano svolto unicamente funzioni requirenti.

17.3. – I magistrati odierni controinteressati, per di più, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non hanno avuto una carriera requirente “monotematica”, occupandosi unicamente di reati legati alla criminalità organizzata.

Nella delibera del C.S.M. vengono dettagliatamente descritte le plurime esperienze maturate dai predetti magistrati nei più svariati campi del diritto penale:

a) il dott.-O-, agli inizi della sua carriera professionale, si è occupato di reati finanziari e societari, venendo anche applicato alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Catania;
in seguito, ha svolto funzioni di sostituto della Procura della Repubblica di Brescia, ove ha fatto parte della D.D.A. e del dipartimento di economia, competente in materia di reati fiscali, fallimentari e societari;
ha trattato procedimenti concernenti organizzazioni mafiose nigeriane, cinesi, associazioni criminali dedite al narcotraffico, alla tratta di persone e della riduzione in schiavitù, finalizzate all’introduzione in Italia di cittadine extracomunitarie ed allo sfruttamento della prostituzione;
ha trattato inoltre procedimenti in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico sia interno che internazionale ( cfr . delibera pag. 346);

b) il dott. -O- si è occupato di molteplici settori del diritto penale, avendo fatto parte dei gruppi di lavoro specializzati nei reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, fallimentari reati tributari reati edilizi, reati per la tutela dell’ambiente, contro il patrimonio e concernenti le c.d. fasce deboli ( cfr . delibera pag. 340);

c) il dott. -O- ha prestato, inizialmente, servizio presso le sezioni ordinarie della Procura del Tribunale di Napoli, trattando procedimenti concernenti reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, procedimenti ex art. 51, comma 3bis, c.p.c.;
ha poi fatto parte della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dedicando la sua attività al contrasto delle organizzazioni di stampo camorristico, consolidando la propria esperienza anche nel traffico di stupefacenti, oggetto di attività illecite dei clan, e del reimpiego del denaro di provenienza mafiosa;
negli ultimi anni ha preso parte al gruppo di lavoro in materia di terrorismo ed eversione, occupandosi di terrorismo internazionale di matrice islamica e del terrorismo interno di provenienza anarchica e di natura suprematista;
da ultimo ha svolto attività presso la Seconda Sezione della Procura di Napoli che si occupa di reati in materia di pubblica amministrazione (cfr. delibera pag. 330);

d) la dott.ssa -O- si è occupata di reati connessi all’igiene e sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, di responsabilità professionali mediche, di falsi, di reati contro l’incolumità pubblica, di epidemie colpose e di reati in materia di tutela della salute e degli alimenti, oltre ad aver prestato, dal 2009 al 2019, servizio presso la DDA di Napoli ( cfr . delibera pag. 338).

La pluralità e varietà delle esperienze maturate dai citati magistrati in settori differenti del diritto penale conferma la corretta applicazione, da parte del C.S.M., del criterio di valutazione delle “attitudini generiche”.

18. – Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta una non corretta attribuzione dei punteggi con riferimento al parametro “A1” (attitudini specifiche), rispetto al quale essa ha ottenuto 5 punti (sul massimo di 6), mentre gli altri magistrati hanno ottenuto 6 punti.

La ricorrente afferma di poter vantare un’esperienza professionale comparabile solo a quella del dott. -O- e del dott.-O-, ma che appare, invece, ben superiore rispetto a quella del dott. -O- e della dott.ssa -O-.

Ciò in quanto la ricorrente avrebbe istruito e condotto un numero rilevante di processi in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, il 90% dei quali definibile come di “alta complessità”, oltre ad aver gestito numerosi collaboratori di giustizia e coordinato la cattura di plurimi latitanti per reati associativi, vantando inoltre varie collaborazioni con altre D.D.A., autorità straniere e con l’OLAF.

La dott.ssa -O- e il dott. -O- non potrebbero, invece, vantare “numeri equiparabili”, perché nelle rispettive autorelazioni avrebbero evidenziato di aver gestito quasi esclusivamente procedimenti di richiesta di misure di prevenzione o cautelari, segnalando invece un numero esiguo di processi svolti.

Il dato oggettivo dei processi gestiti dalla ricorrente avrebbe, così, dovuto indurre il C.S.M. ad attribuire ad essa 6 punti, a pari merito con i magistrati dott.-O- e dott. -O-, e un punteggio inferiore alla dott.ssa -O- e al dott. -O-. Assume, in particolare, che gli artt. 72, comma 2, e 74, comma 2, della Circolare n. 13778/2014 definiscono le attitudini specifiche del magistrato come “ specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo concretamente dimostrata dal magistrato nell’esercizio della sua attività giudiziaria ”. Pertanto, il dato da prendere in considerazione ai fini della valutazione delle attitudini specifiche avrebbe dovuto essere quello del numero di “processi” in tema di criminalità organizzata e terrorismo e non, trattati dai candidati, invece, quello dei “procedimenti” cautelari o delle misure di prevenzione.

18.1. – La censura non può essere accolta.

18.2. – In primo luogo, deve osservarsi che un criterio valutativo delle attitudini specifiche fondato esclusivamente sul mero dato numerico – più o meno elevato – dei procedimenti o dei processi trattati dai singoli candidati non trova alcun riscontro nella disciplina che regola la procedura di cui è causa.

Il C.S.M. deve svolgere un apprezzamento complessivo dell’esperienza acquisita dai candidati che non può essere ancorato al solo numero di procedimenti o processi trattati. Tale giudizio deve incentrarsi, più propriamente, sulla qualità e complessità dell’attività giudiziaria svolta dagli aspiranti.

18.3. – In secondo luogo, deve osservarsi come la disciplina normativa che regola la materia non attribuisce affatto – al fine di valutare le attitudini specifiche – una prevalenza sic et simpliciter della gestione dei “processi” in senso stretto, rispetto alle attività di indagine e alla formulazione di richieste di misure cautelari o di misure di prevenzione.

L’art. 72, comma 2, della Circolare C.S.M. n. 13778/2014 prevede che nella valutazione del magistrato, ai fini del conferimento delle funzioni di sostituto presso la D.N.A., assumano particolare rilievo “ l’esperienza specifica ” e “ le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di accumulazione di patrimoni illeciti, nonché le esperienze nel campo della cooperazione internazionale ”.

La norma citata fa, quindi, riferimento alla trattazione di “procedimenti” in senso ampio, e non solo di “processi”.

La medesima norma aggiunge, poi, che “ costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario ”, richiamando, quindi, l’attività giurisdizionale in senso lato, e non solo quella compiuta nella fase dibattimentale.

La disposizione di cui all’art. 74, comma 2, che prevede che possano essere attribuiti sino a sei punti “ sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo concretamente dimostrata dal magistrato nell’esercizio della sua attività giudiziaria ” non può essere intesa in senso restrittivo come volta a valorizzare solo l’attività dibattimentale del pubblico ministero.

Una simile interpretazione si rivelerebbe incoerente con le precedenti disposizioni della Circolare (che, come visto, consentono di prendere in esame tutta l’attività compiuta dal candidato in entrambe le fasi di indagine e di dibattimento) ed apparirebbe irragionevole, perché impedirebbe di valutare una parte rilevante del lavoro compiuto dal pubblico ministero (quella delle indagini, delle misure cautelari e di prevenzione), che costituisce uno degli strumenti più efficaci di contrasto alla criminalità organizzata.

Deve ritenersi, quindi, che – nel caso di specie – non sia illegittimo il giudizio compiuto dal C.S.M., laddove ha valutato le attitudini specifiche dei candidati dott. -O- e dott.ssa -O-, anche analizzando le richieste, da essi formulate, di emissione di provvedimenti cautelari e misure di prevenzione.

18.4. – Fermo quanto appena esposto, deve comunque essere precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i controinteressati dott.ssa -O- e dott. -O- hanno espressamente riferito nella loro autorelazione di aver trattato un numero significativo di processi nel corso della loro carriera professionale (quanto alla relazione della dott.ssa -O-, si vedano, a titolo di esempio, le pagg. 10, 11 e 13 ss.;
quanto alla relazione del dott. -O-, si vedano, sempre a titolo di esempio, le pagg. 6, 7 e 10 e ss.).

Non può, quindi, fondatamente sostenersi che il C.S.M. abbia fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla valutazione dell’esperienza maturata dai due controinteressati nell’ambito delle indagini e non, invece, anche dell’esperienza formata nella gestione di un intero processo.

Prova ne sono i plurimi passaggi della delibera impugnata in cui si richiama l’attività dibattimentale dei due citati magistrati (per la dott.ssa -O-, si veda ad esempio pag. 160;
per il dott. -O- si veda pag. 340).

18.5. – Infine, deve osservarsi come non appaia fondata nemmeno l’ulteriore doglianza della ricorrente, secondo cui i giudizi formulati dal C.S.M. sui due controinteressati dott.ssa -O- e dott. -O- in merito al parametro “A1” (attitudini specifiche) non sarebbero giustificati.

Al riguardo, il Collegio precisa che l’attribuzione del punteggio all’esito della valutazione dei percorsi professionali dei candidati costituisce espressione della discrezionalità dell’organo di autogoverno, censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento degli elementi di fatto raccolti nel corso dell’istruttoria ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6686).

Nel caso di specie, non appaiono sussistenti le dedotte criticità nella valutazione operata dal C.S.M., in quanto la delibera impugnata dà ampiamente conto dal fatto che i due citati controinteressati hanno maturato, nel corso della loro carriera professionale, un’eccellente esperienza nell’esercizio delle funzioni requirenti e in particolare nei settori di specifica competenza della D.N.A.A.

In particolare, il punteggio massimo di 6 punti, attribuito alla dott.ssa -O- per le attitudini specifiche appare giustificato alla luce della decennale esperienza dalla stessa maturata presso la D.D.A. di Napoli (dal 2009 al 2019), nel corso della quale ha svolto indagini afferenti a eterogenee aree geocriminali e ha trattato delicati procedimenti relativi a importanti soggetti della criminalità camorristica napoletana, gestendo altresì la collaborazione con la giustizia di soggetti appartenenti a diverse organizzazioni criminali e curando in molteplici occasioni la predisposizione di richieste per l’applicazione del regime detentivo di cui all’art. 41 bis o.p.

Essa ha, quindi, senz’altro acquisito un’esperienza estremamente significati, oltre che recente, nell’esercizio delle funzioni requirenti nei settori di competenza della D.N.A.A., come ritenuto dal C.S.M.

Un ulteriore elemento che appare idoneo a sorreggere l’attribuzione del punteggio massimo per il parametro “A1” è anche il fatto che la dott.ssa -O- si sia particolarmente distinta nel settore del contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali nel periodo in cui è stata assegnata alla sottosezione misure di prevenzione della D.D.A., allorché ha avanzato proposte di sequestro e confisca di beni per un valore complessivo di oltre 800 milioni di euro.

Anche il punteggio massimo di sei punti per il parametro “A1” attribuito al dott. -O- appare ampiamente giustificato alla luce dell’attività professionale dallo stesso svolta, per dieci anni consecutivi, presso la D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel corso della quale ha trattato, sia nella fase delle indagini che in quella dibattimentale (e talora anche in grado di appello), numerosi procedimenti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, che il C.S.M. ha ritenuto essere “ particolarmente rilevanti per la loro complessità (in relazione alla quantità e alla natura delle contestazioni, al numero dei soggetti interessati, alla particolare ampiezza del quadro investigativo) e per la delicatezza delle questioni giuridiche affrontate (tra cui, in particolare, quelle concernenti le ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, frequentemente contestate nei procedimenti di cui il dott. -O- si è occupato) ”.

Appare, di conseguenza, ampiamente ragionevole che il C.S.M. abbia ritenuto che il dott. -O-, sulla scorta di tale esperienza, possa vantare una conoscenza particolarmente approfondita delle caratteristiche di molteplici sodalizi mafiosi e che abbia affinato “ai più alti livelli” le tecniche di indagine più idonee al contrasto al sodalizio criminale di tipo mafioso “Cosa Nostra”.

Concorrono, inoltre, a sorreggere la ragionevolezza del punteggio massimo attribuito al dott. -O- le significative esperienze di coordinamento, dallo stesso maturate, sia nei riguardi di altre Procure distrettuali, con le quali sono state svolte indagini collegate, sia nei confronti di svariate Forze di polizia, a cui si aggiungono quelle di cooperazione internazionale, espletate a fini estradizionali e investigativi, con riferimento a diversi stati europei, oltre che alla Colombia.

18.6. – Con riferimento, infine, al punteggio di cinque punti – anziché sei – attribuito alla ricorrente per il parametro “A1” nella votazione del Plenum del C.S.M., questo Collegio ritiene che lo stesso, per quanto possa apparire opinabile alla luce dell’indiscusso elevato profilo professionale della ricorrente, si mantiene pur sempre nell’alveo delle valutazioni non irragionevoli, né illogiche.

Non può, infatti, essere dimenticato che tale punteggio di 5 punti – da un lato – è inferiore di una sola unità al punteggio massimo attribuibile ai candidati, e dunque è un voto di assoluto rilievo, e – dall’altro lato – è frutto di anche una valutazione comparativa con i titoli e le esperienze professionali vantati dagli altri aspiranti, i quali – come sopra visto – presentano profili di eccellenza.

Dall’analisi della delibera impugnata emerge, inoltre, che il C.S.M. abbia acquisito un quadro conoscitivo corretto e completo su tutte le esperienze professionali vantate dalla ricorrente (tanto che quest’ultima non ha svolto alcuna specifica doglianza in proposito) e le abbia poi vagliate in modo specifico, ritenendo che le stesse fossero valutabili con 5 punti, anziché 6, anche in relazione alle esperienze professionali degli altri candidati.

Un simile giudizio ricade, quindi, nella sfera di opinabilità delle valutazioni discrezionali del C.S.M. e, come tale, è sottratto al sindacato di questo Giudice.

19. – L’ultima censura svolta dalla ricorrente attiene al punteggio attribuito con riferimento al parametro “A4”, relativo al numero di anni in cui sono state esercitate le funzioni presso le Procure e presso le D.D.A.

Afferma, in particolare, la ricorrente che dei cinque magistrati collocatisi in posizione precedente in graduatoria, solamente il dott.-O- vanterebbe un periodo di servizio più lungo presso la D.D.A.

La dott.ssa -O- sarebbe, inoltre, l’unico magistrato ad aver svolto il suo servizio presso due diverse D.D.A., e ciò connoterebbe in maniera decisiva una sensibile diversificazione dell’esperienza maturata nelle indagini in tema di criminalità organizzata, anche avuto riguardo alla conoscenza di un maggior numero di territori e di fenomeni associativi.

Il C.S.M. avrebbe, così, dovuto tenere conto delle sensibili differenze tra i periodi di servizio dei diversi candidati, nonché della diversificazione del servizio e non, invece, attribuire a tutti costoro il medesimo punteggio di 3 punti.

19.1. – La censura non è fondata.

L’art. 74 della Circolare C.S.M. n. 13778/2014 prevede testualmente che “ L’esercizio, per almeno otto anni negli ultimi quindici delle funzioni requirenti, consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano esercitate, per almeno otto anni, presso la DDA o, per almeno otto anni, nei gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo, i punti sono aumentati fino a 3 ”.

Non è contestato in ricorso che i magistrati dott.-O-, dott. -O-, dott. -O-, dott.ssa -O- e dott. -O- abbiano svolto, per almeno otto anni, le funzioni presso D.D.A. o gruppi in materia di terrorismo.

A tutti loro non poteva, quindi, che essere attribuito un punteggio pari a 3, come vincolativamente previsti dall’art. 74 citato.

Il C.S.M. non avrebbe potuto attribuire ad alcuno di essi un punteggio inferiore, pena la violazione della Circolare.

La delibera impugnata, dunque, appare immune da vizi anche sotto quest’ultimo profilo.

20. – In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

21. – La complessità e parziale novità di talune delle questioni oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

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