TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-03-21, n. 201300858
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N. 00858/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01394/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2011, proposto da:
R.S. Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso l'avvocato S P in Catania, via Umberto,200;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Ministero per lo Sviluppo Economico in data 1.02.2011, con il quale è stata revocata all’emittente “Tele Mondo Centrale” l’autorizzazione a proseguire l’attività di radiodiffusione televisiva privata rilasciata alla società “Tele radio Mondo Centrale” con decreto del 7 giugno 2001;
degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO
per i danni patiti e patendi in conseguenza del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 6 aprile 2011 e depositato il successivo 18 aprile, parte ricorrente espone che, con decreto del 7 giugno 2011, il Ministero delle Comunicazioni rilasciava l'autorizzazione alla prosecuzione delle trasmissioni televisive in favore della società “Tele radio Mondo Centrale”, titolare dell'emittente televisiva “Tele Mondo Centrale”.
Con lettera raccomandata numero 100658922 834 del 25 luglio 2005, pervenuta al Ministero il 27 luglio 2005, come attestato dalla relativa ricevuta di ritorno, la società “Tele radio Mondo Centrale” chiedeva l'autorizzazione a proseguire le trasmissioni televisive radiotelevisive ai sensi dell'articolo 25 comma 11 della legge n. 112 del 2004.
Con nota del 19 ottobre 2006, il Ministero, non ritrovando la domanda inviatagli, comunicava alla società “Tele radio Mondo Centrale” avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alle trasmissioni radiotelevisive rilasciata il 7 giugno 2001.
La società “Tele radio Mondo Centrale” immediatamente trasmetteva al Ministero una copia della lettera raccomandata numero 100658922 834 del 25 luglio 2005 corredata della cartolina comprovante il regolare recapito avvenuto il 27 luglio 2005.
Con atto pubblico del 19 dicembre 2006 la società “Tele radio Mondo Centrale” cedeva l'emittente televisiva “Tele Mondo Centrale” alla società R.S. Produzioni S.r.l., odierna ricorrente.
Il Ministero autorizzava quest'ultima a spostare l'emittente televisiva da Scicli ad Avola, propria sede.
Senonché, inaspettatamente, il Ministero per lo Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), ben cinque anni dopo l'avviso di avvio del procedimento, disponeva la revoca del decreto del 7 giugno 2001 che aveva autorizzato l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata dell'emittente “Tele Mondo Centrale” , motivando tale revoca per la circostanza che da ulteriori ricerche non si era rinvenuta la domanda di prolungamento della concessione ai sensi dell'articolo 25 comma 11 della legge n.112 del 2004.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, affidato a tre articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il primo motivo, in sintesi, si deduce che la revoca è avvenuta senza alcuna motivazione circa l'interesse pubblico o la situazione di fatto che giustificherebbero il provvedimento di ritiro.
Il provvedimento di revoca è fondato unicamente sul presupposto del mancato rinvenimento della raccomandata di cui in premesse: ma la circostanza non è veritiera e comunque non giustifica un atto di ritiro dopo ben cinque anni da quando il provvedimento si era consolidato.
Oltretutto la ricorrente, facendo seguito all'avviso di avvio del procedimento, avevano prontamente trasmesso la raccomandata in questione e la cartolina di ritorno.
La circostanza che il Ministero non abbia ritrovato la domanda o l'abbia smarrita non poteva giustificare la revoca dell'autorizzazione, soprattutto dopo che aveva ricevuto una nuova copia della raccomandata, con la prova dell'invio e della ricezione.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta violazione dei principi in tema di autotutela, anche in considerazione del fatto che il Ministero, nel 2007, aveva autorizzato la società odierna ricorrente a spostare la sede di messa in onda dell'emittente televisiva da Scicli ad Avola, e tale atto non poteva che interpretarsi come implicito atto di archiviazione del procedimento di revoca avviato l'anno prima.
Con il terzo motivo si deduce la omessa considerazione delle somme spettanti a titolo di indennizzo per effetto della revoca.
Parte ricorrente ha anche formulato istanza di risarcimento danni, arrecati dalla cessazione delle trasmissioni televisive a seguito del provvedimento di revoca.
Con ordinanza n.655 del 12 maggio 2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, disponendo altresì l'acquisizione della nota 16 aprile 2006 n.9771, richiamata nell'atto impugnato.
Stante l’inottemperanza da parte dell’Amm.ne, la richiesta istruttoria è stata reiterata con ordinanza n.1315 del 24 maggio 2012, ma anche in questo caso è rimasta inesitata.
Infine, nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente il Collegio ritiene il contraddittorio integro per l’udienza di trattazione, essendo stato inviato il relativo avviso al Legale della ricorrente sia mediante raccomandata che all’indirizzo Pec del domiciliatario, ove risulta regolarmente pervenuto.
II. Il Collegio ritiene comprovata la legittimazione a ricorrere da parte dell'odierna ricorrente, pur non essendo agli atti il rogito citato in ricorso con il quale la ricorrente R.S. Produzioni S.r.l. ha acquistato il 19 dicembre 2006 il ramo di azienda costituito dall'emittente Tele Mondo Centrale, avuto riguardo alla circostanza che tale atto di acquisto è espressamente riportato nel provvedimento di autorizzazione, rilasciato dal Ministero in favore della odierna ricorrente R.S. Produzioni S.r.l., allo spostamento della sede di messa in onda dell'emittente da Scicli ad Avola.
III. Stante la reiterata inottemperanza dell'Amministrazione alle ordinanze istruttorie di questo Tribunale, il Collegio ritiene di poter prescindere dal documento (nota 16 aprile 2006 n.9771) del quale si era chiesta l'acquisizione, dovendosi trarre argomenti di prova dal comportamento dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, avuto riguardo alla circostanza che da tale nota (citata nel provvedimento di autorizzazione in favore della società odierna ricorrente ad effettuare lo spostamento della sede di messa in onda dell'emittente in Avola nel 2007, doc.5 della produzione della ricorrente) risulta che il Direttore generale del Ministero delle comunicazioni avrebbe esitato favorevolmente la domanda dell'emittente Tele Mondo Centrale di prolungamento del termine ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 112 del 2004.
In ogni caso, tale documento (pur significativo della gestione burocratica del procedimento, poiché da un canto il prolungamento sarebbe stato consentito, evidentemente a seguito del ricevimento della raccomandata in questione, dall'altro l'autorizzazione a proseguire nell'esercizio della radiodiffusione è stato revocato, 5 anni dopo, sul presupposto dello smarrimento della raccomandata), favorevole alla posizione della ricorrente, non è essenziale ai fini della risoluzione della controversia, avuto riguardo alla fondatezza del ricorso.
IV. Il ricorso è fondato, atteso che il provvedimento di revoca impugnato appare frutto di evidente errore di fatto e carente istruttoria procedimentale da parte dell'Amministrazione.
Il provvedimento di revoca, dopo aver premesso che la società Tele Radio Mondo Centrale era stata autorizzata (con decreto ministeriale del 7 giugno 2001) a proseguire nell'esercizio della radiodiffusione televisiva privata e in ambito locale per l'emittente denominata Tele Radio Mondo Centrale, ricordato che ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge 112 del 2004 il periodo di validità delle concessioni ed autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale poteva essere prolungato sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, su domanda da presentarsi entro il 25 luglio 2005 dei soggetti che già trasmettevano contemporaneamente in tecnica digitale, ha disposto la revoca dell'autorizzazione rilasciata a Tele Radio Mondo Centrale unicamente per la circostanza che l’interessata non avrebbe inoltrato la domanda di prolungamento della concessione analogica.
Ma tale presupposto è all'evidenza errato, in quanto parte ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, aveva inviato il 22 luglio 2005 la domanda di prolungamento della concessione televisiva di cui al citato articolo 25 comma 11 della legge 112 del 2004.
A tale riguardo, parte ricorrente, oltre alla copia dell’istanza, ha depositato in giudizio il 12 maggio 2011 copia conforme rilasciata da notaio della ricevuta di ritorno attestante il ricevimento da parte del Ministero delle Comunicazioni della raccomandata in questione.
D’altra parte, il Ministero non ha comprovato che con la raccomandata il cui avviso risulta sottoscritto il 27.7.2005 abbia ricevuto qualcosa di diverso dall’istanza di prolungamento, e dunque la circostanza deve intendersi provata.
Sotto il profilo istruttorio, deve ancora osservarsi che Tele Radio Mondo Centrale, ricevuto l'avviso di avvio del procedimento il 19 ottobre 2006 relativo alla minacciata revoca della concessione, si era fatta carico, con nota del 18 gennaio 2007, di trasmettere copia della raccomandata.
Il provvedimento impugnato, pur dando atto dell'apporto procedimentale, ha egualmente disposto la revoca in quanto da ulteriori indagini amministrative non era stata rinvenuta la domanda di prolungamento della concessione.
Ma l'Amministrazione non poteva, all'evidenza, fare gravare sul privato la propria disorganizzazione adottando il provvedimento negativo a causa del mancato rinvenimento dell'istanza.
L’Amm.ne, nel momento in cui è entrata in possesso dell’istanza trasmessa dalla società, è divenuta titolare dell'onere di custodirla con cura e diligenza, assumendo ogni responsabilità in caso di smarrimento, e non potendo certo sopperire alla propria negligenza negando il beneficio.
La fondatezza del ricorso sotto tale assorbente profilo esime il Collegio dall'indugiare sugli ulteriori vizi dedotti dalla ricorrente, che vengono assorbiti.
Conclusivamente, gli atti impugnati vengono annullati.
La domanda risarcitoria deve essere invece respinta, attesa l'assoluta carenza di prova circa l’an ed il quantum dei pretesi danni, verosimilmente evitati dalla tempestiva sospensione in sede cautelare dell'esecuzione degli atti impugnati .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.