TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202303013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202303013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202303013
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03013/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02424/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del provvedimento n. 88/2018 datato 3 agosto 2018 recante il diniego di rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che il diniego di rinnovo del permesso ordinario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 3 agosto 2018, notificato all’interessato in data 27 agosto 2018, il Questore della Provincia di Varese ha respinto l'istanza proposta dal sig. -OMISSIS- in data 4 agosto 2017 al fine di ottenere il rilascio, per motivi di lavoro autonomo, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A sostegno della propria decisione, l’amministrazione ha evidenziato:

- che in sede istruttoria era emerso che il sig. -OMISSIS- « esercita la prostituzione in un appartamento sito a Gallarate, adescando i clienti a mezzo di annunci posti su siti internet per adulti »;

- che lo stesso non aveva mai versato quanto dovuto all’I.N.P.S. e all’erario in ordine all’attività di lavoratore autonomo (cartomante) asseritamente svolta, e che tale fatto « fa giustamente ritenere che la sua attività “lecita”, quale cartomante, sia utilizzata come copertura all’esercizio della prostituzione ».

2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di un unico motivo di gravame.

Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della decisione adottata dalla p.a. resistente per « violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto e carenza di motivazione », sostenendo – in sintesi – che l’amministrazione aveva errato a ritenere che lo stesso traesse il proprio sostentamento esclusivamente dall’attività di prostituzione e che la stessa p.a. aveva rigettato la sua istanza senza tenere conto dei suoi legami familiari.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente ha prodotto in atti il modello UNICO persone fisiche 2017 (redditi 2016), un prospetto dei ricavi della sua attività di cartomante per l’anno 2017 (attestante ricavi per € 3.570,00) e un certificato di matrimonio.

3. In data 5 novembre 2018, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza Tar Milano, I, -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, osservando che « il provvedimento riflette specifiche risultanze istruttorie in ordine alla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di redditi adeguati rispetto ai parametri legali [e che] il “bilancino” prodotto in giudizio non integra una prova sufficiente, trattandosi di un dato del tutto generico, non supportato da concreti elementi di riscontro, tanto che non è accompagnato dalla produzione della fatture cui pure fa cenno, né considera i costi correlati all’attività autonoma asseritamente svolta dallo straniero ».

5. Tale decisione cautelare è stata impugnata dal

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