TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601322

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Parere definitivo
20 ottobre 2017
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Rigetto
Sentenza
3 febbraio 2023
TAR Bari
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28 novembre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601322
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 01322/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2015, proposto da:
Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Quero, C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via della Resistenza, 48/H2;



contro

Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Triggiani, C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. n. 35312/2015 a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trani;

- della nota prot. n. 36238/2015 a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trani;

- della nota prot. n. 33062/2015 a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trani;

- del Regolamento Edilizio delle attività edilizie nella città costruita - Disciplina della Edilizia biocompatibile ed ecosostenibile- del vigente Piano Urbanistico Generale di Trani, entro i limiti censurati nel presente ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Quero e avv. Vittorio Triggiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’odierna ricorrente, società del gruppo VODAFONE Plc, espleta nell’ambito del territorio nazionale il servizio di comunicazione elettronica in tecnologia GSM, DCS, UMTS e LTE, al fine di assicurare la progressiva copertura del territorio col proprio segnale radioelettrico attraverso la realizzazione di una propria rete di Stazioni Radio Base.

Avendo individuato nel territorio comunale di Trani un sito idoneo ad assicurare le particolari esigenze di copertura, in data 2 aprile 2015 la ricorrente presentava all’Amministrazione comunale – ed in copia all’ARPA Puglia – richiesta di rilascio autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto da ubicare in via E. De Nicola, 47 (denominazione sito: “40F01734 Trani Sud), allegando all’uopo tutta la documentazione prescritta dalla normativa.

In data 23 luglio 2015, ritenendosi formato il silenzio assenso ex art. 87, D.lgs. n. 259 citato, la ricorrente comunicava l’avvio dei relativi lavori per l’installazione dell’impianto.

Accadeva quindi che, con preavviso ex art.10- bis , l. n. 241/90, datato 7 agosto 2015, il Comune di Trani comunicava alla società le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, ravvisando un contrasto con l’art.23 D.a.3, Regolamento Edilizio del P.U.G. vigente, contestualmente assegnandole un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni a riguardo (prot. n. 33062/2015).

Pur a seguito delle deduzioni inviate dalla ricorrente in riscontro alla nota suddetta, l’Amministrazione, con nota prot. n. 35312 del 2 settembre 2015, confermava tuttavia il diniego definitivo.

Infine, con successiva ed ulteriore nota, prot. n. 36238/2015, il Comune di Trani contestava

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