TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-06-09, n. 200903939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-06-09, n. 200903939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200903939
Data del deposito : 9 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01880/2007 REG.RIC.

N. 03939/2009 REG.SEN.

N. 01880/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2007, proposto da:
D N L, rappresentato e difeso dagli avv.ti E R e P B, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria 23

contro

COMUNE di SEREGNO, in persona del Sindaco pro tempore, rag. G M, rappresentato e difeso dall’avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, dapprima in via Visconti di Modrone 6 (atto di costituzione originario), quindi in via Soperga 14/a (atto di costituzione sui motivi aggiunti)

per l'annullamento

dei seguenti atti emessi dal Servizio edilizia privata nella pratica di condono edilizio n. 384/2004, avente a oggetto l’ampliamento di un fabbricato rurale, con formazione di abitazione ad un piano fuori terra, sull’area distinta in catasto al foglio 32, mappali 117-212-214;

- diniego di condono, comunicato con atto dirigenziale 30 maggio 2007 (prot. 333360/07) [ricorso, notificato il 26/30 luglio, depositato il 4 settembre 2007];

- ordinanza 10 febbraio 2009 n. 18 (prot. 9024/2009), notificata il 13.2.09, recante ingiunzione di demolizione del fabbricato [motivi aggiunti, notificati il 3/6 marzo, depositati il 9 marzo 2009].

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 giugno 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Romano e (per delega dell’avv. Brambilla) l’avv. Barbara Alessandro;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza presentata il 10.12.2004 il ricorrente ha chiesto il condono edilizio - ex art. 32 decreto-legge 30.9.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326 - per l’ampliamento di un fabbricato rurale, con formazione di abitazione ad un piano fuori terra, in zona classificata dal piano regolatore “S/SA1” (servizi e attrezzature di interesse collettivo).



2. Il Comune ha negato il condono con atto dirigenziale 30 maggio 2007, sul rilievo che il fabbricato rurale è stato completamente demolito e che il nuovo edificio - realizzato per giunta in posizione ruotata e non coincidente rispetto al fabbricato preesistente - è qualificabile come “nuova costruzione”, e come tale non suscettibile di condono ai sensi della legge regionale lombarda 3 novembre 2004 n. 31 (art. 2, comma 1).



3. Con successiva ordinanza 10 febbraio 2009 n. 18 il Comune ha ingiunto la demolizione del manufatto.



4. Con ricorso e con motivi aggiunti di identico tenore il ricorrente ha impugnato il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione, deducendo le censure di cui seguirà l’esame nell’ordine della rispettiva enunciazione.



5. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

Va premesso che l’art. 2, primo comma, della legge regionale lombarda 3 novembre 2004 n. 31 (disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi) ammette alla sanatoria degli abusi edilizi - prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326 - “gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi”, mentre esclude dalla sanatoria “le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

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