TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-09-19, n. 201302244

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-09-19, n. 201302244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302244
Data del deposito : 19 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03215/2012 REG.RIC.

N. 02244/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03215/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2012, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37;



contro

Comune di Giardini Naxos, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Miardi in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;



per l'annullamento

- della delibera di Consiglio comunale del Comune di Giardini Naxos n. 66 del 12.09.2012;

- di ogni altro atto antecedente o successivo, ivi compreso il parere del 05.07.2012, reso dal Responsabile del Settore IV ed allegato alla predetta deliberazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra M S ha impugnato la delibera del Consiglio comunale del Comune di Giardini Naxos n. 66 del 12 settembre 2012, con la quale è stata dichiarata non approvata la proposta di deliberazione, predisposta dallo Sportello Unico per le Attività produttive, avente ad oggetto l’approvazione del progetto di piano di lottizzazione di un terreno sito in via Cannameli nel Comune di Giardini Naxos, ZTO “D1” - al foglio 5, particelle 994, 995, 997 e 998 su una superficie di 12.496 metri quadri - presentato dalla ricorrente per la realizzazione di n. 9 lotti da adibire ad attività artigianali.

La ricorrente riferisce al riguardo di essere proprietaria di un ampio appezzamento di terreno, ricadente in contrada “Chianchitta” nel Comune di Giardini Naxos, e che dopo l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune, disposta con decreto dirigenziale regionale del 18 aprile 1985 numero 152, tale appezzamento di terreno è stato definitivamente inserito nella Zona Territoriale Omogenea “D” e destinato alla realizzazione di insediamenti produttivi.

Riferisce altresì che pur prevedendo il PRG un “ Piano di insediamento produttivo esteso all’intera Zona”, il Comune non lo ha mai approvato, né presentato, e che invece, sia prima che dopo la scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, il Comune di Giardini ha autorizzato la realizzazione di numerosi insediamenti, anche non produttivi, con conseguente realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona territoriale in argomento.

In questo contesto la ricorrente, con istanza del 18.01.2011, ha chiesto al Comune l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato per la realizzazione di insediamenti produttivi in ZTO “D1”.

Espletata l’istruttoria e acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, lo Sportello Unico per le attività produttive ha formulato al Settore Tecnico una proposta di deliberazione favorevole all’approvazione. Alla medesima proposta è stato altresì allegato il parere negativo reso il 05.07.2012 dal Responsabile del Settore IV – Gestione del Territorio, fondato sull’assunto che l’intervento proposto avrebbe dovuto essere inserito in una pianificazione estesa all’intero comparto.

Con la delibera n. 66/2012, qui impugnata, il Consiglio comunale ha preso in esame la proposta di deliberazione del SUAP sul progetto della ricorrente, ma tutti i consiglieri presenti in aula hanno dichiarato di volersi astenere : pertanto, il Presidente del Consiglio comunale ha dichiarato la proposta di delibera non approvata.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, diritto alla difesa,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi