TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400452
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00452/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01482/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G e dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps Direzione Provinciale di -OMISSIS-, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. A G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli istanti, ex appartenenti del -OMISSIS- e cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno lamentato l’erroneità del calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) ad essi riconosciuto in quanto non comprensivo della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del Decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), come modificato dalla l. 232/1990.

L’INPS, regolarmente costituitosi, si è opposta alla pretesa degli interessati, eccependo l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 6 bis comma 2 d. l.n. 387/87 e sostenendo, nel merito, che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2024.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Nel merito la questione posta all’esame del Collegio concerne in sostanza la valutazione dell’applicabilità ad appartenenti a corpi di polizia ad ordinamento militare o civile dell’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, originariamente prevista dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, ove la cessazione dal servizio avvenga a domanda.

Sul punto il Collegio ritiene di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai militari dell’Arma dei carabinieri (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenze 19 agosto 2022, n. 929, e 22 agosto 2022, n. 936), della Guardia di finanza (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 28 giugno 2022, n. 770), nonché in relazione al personale comunque appartenente a forze di polizia (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 936/2022 cit.).

Per quanto concerne gli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare va evidenziato che con l’art. 13 della legge n. 804/1973, poi abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 682 del decreto legislativo n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare, «Ai generali ed ai colonnelli (della Guardia di finanza) nella posizione di a disposizione, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l’articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante».

Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali mediante l’art. 32, co. 9-bis, della legge n. 224/1986 (poi abrogato dall’art. 67, co. 3, del decreto legislativo n. 69/2001), quale facoltà che questi possono esercitare a determinate condizioni.

Specificamente essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita («A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipen+dio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita»).

Ai sensi dell’art. 1, co. 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, ma non anche in ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.

Orbene, l’art. 1, co. 15-bis, del decreto legge n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal codice dell’ordinamento militare, che invece ha

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