TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202401364
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 01364/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
con decisione da rendere ex artt. 31 e 116 c.p.a,
a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia ha comunicato il diniego dell'istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data -OMISSIS-, al fine “ di esercitare … il diritto di accesso agli atti amministrativi che lo riguardano nell'esercizio del proprio servizio lavorativo, e segnatamente i seguenti analitici atti e documenti amministrativi: 1) Copia di tutti i turni di servizio completi dei quadranti orari e postazione di lavoro svolti dal suddetto Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- presso Codesta Casa Circondariale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2022;2) Copia del certificato medico e relativo numero di protocollo modello DS -OMISSIS-redatto ASP VV Dr. -OMISSIS- Dirigente Sanitario Sanità Penitenziaria C.da al Cocari Vibo Valentia nei confronti dell'Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- in occasione di un'aggressione dallo stesso patita durante l'orario di servizio presso Codesta Casa Circondariale nel reparto di isolamento ”;
b) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente a conseguire tutti gli atti di cui alla predetta istanza;
e la condanna
della P.A. all'esibizione integrale della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che con ricorso, ritualmente notificato e depositato, espone il deducente di ricoprire da anni l’incarico di Assistente Capo Coordinatore presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia e di aver subìto, in data 04.06.2022, durante lo svolgimento di detta attività, l’aggressione da parte di un detenuto ospitato nell’ambito di detta struttura;
a seguito di tale accadimento, per il quale è stato redatto apposito certificato medico da parte della guardia medica della C.C. di Vibo Valentia, di aver avanzato presso l’Amministrazione di appartenenza istanza “ di riconoscimento dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di concessione dell’equo indennizzo ”;
muovendo da tali presupposti e con la dichiarata intenzione di tutelare il proprio diritto, di aver depositato presso la P.A. una prima istanza di accesso agli atti, ai sensi della l. 241/90, al fine di prendere visione della documentazione relativa all’esercizio del servizio lavorativo svolto;
seguivano due note da parte dell’Amministrazione penitenziaria: con la prima (prot. n.-OMISSIS-), la P.A. ha contestato la fondatezza dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di concessione dell’equo indennizzo, disconoscendo i fatti in essa riportati mentre con la seconda nota (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), intervenuta a seguito di sollecito da parte dell’interessato per l’ostensione degli atti richiesti, la P.A. ha fornito delle credenziali per l’accesso all’area riservata del dominio “Giustizia” così da consentire la richiesta conoscenza dei documenti;con la medesima nota l’amministrazione di appartenenza ha inoltre insistito sulla fondatezza dei rilievi opposti con la precedente nota prot. n.-OMISSIS- facendo presente che il certificato medico rilasciato dalla guardia medica della C.C. di Vibo Valentia è stato, immediatamente dopo la sua redazione, annullato e mai protocollato;
prosegue l’esponente deducendo che in data -OMISSIS-, rendendo noto all’amministrazione di non aver potuto esercitare l’accesso mediante le credenziali fornite, ha inoltrato una nuova istanza di accesso agli atti al fine “ di esercitare … il diritto di accesso agli atti amministrativi che lo riguardano nell’esercizio del proprio servizio lavorativo, e segnatamente i seguenti analitici atti e documenti amministrativi: 1) Copia di tutti i turni di servizio completi dei quadranti orari e postazione di lavoro svolti dal suddetto Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- presso Codesta Casa Circondariale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2022;2) Copia del certificato medico e relativo numero di protocollo modello DS -OMISSIS-redatto ASP VV Dr. -OMISSIS- Dirigente Sanitario Sanità Penitenziaria C.da al Cocari Vibo Valentia nei confronti dell’Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- in occasione di un’aggressione dallo stesso patita durante l’orario di servizio presso Codesta Casa Circondariale nel reparto di isolamento ”;
che a tale richiesta l’Amministrazione ha risposto con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che - a dire del ricorrente - sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 nonché eccesso di potere per il difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria, per arbitrarietà, erroneità, sviamento atteso che con essa la P.A. ha negato l’accesso agli atti limitandosi ad allegare la precedente nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;evidenziando nuovamente che il certificato medico sarebbe stato annullato – recte , mai protocollato – poiché sostituito da successivo certificato;ed ignorando la circostanza per cui al ricorrente è risultato impossibile accedere al dominio “Giustizia” mediante l’utilizzo delle credenziali precedentemente fornite;
che l’Amministrazione si è costituita in data 19.05.2024 chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato;
che con memoria del 06/09/2024 l’avvocato di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
che alla camera di consiglio del 18 settembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto
che il ricorso sia infondato;
Considerato
che non ignora il collegio l’orientamento, espresso in generale e più volte ribadito dal giudice di appello, secondo il quale l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale (c.d. accesso difensivo);
che, quanto ai presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere, al contempo, un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa) ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione (“… un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”), fermo rimanendo che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4);
che nel campo del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990 garantisce pur sempre l'accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se privatizzato;
Ritenuto
tuttavia, con specifico riguardo alla fattispecie concreta all’esame di questo Tribunale, che l’istanza da ultimo presentata in data -OMISSIS-, cui ha fatto seguito l’espresso diniego del -OMISSIS- oggetto di impugnazione, va ad incastonarsi, quale ultimo segmento recente, in una complessa vicenda di contraddittorio tra l’istante e l’amministrazione di appartenenza, compulsata più volte dall’interessato per l’ottenimento della documentazione richiesta e mai rimasta silente, avendo sempre riscontrato le sollecitazioni del ricorrente con atti espressi;
che, con il primo di questi, prot. n.-OMISSIS-, come riportato in parte narrativa, oltre a contestate i fatti riportati dall’interessato a sostegno della richiesta di riconoscimento della causa di servizio, l’amministrazione negava l’accesso alla documentazione richiesta spiegando peraltro che il certificato medico oggetto di istanza ostensiva, risultava annullato e mai protocollato;tale riscontro non veniva impugnato ma, dopo sollecito del difensore di parte, veniva seguìto da ulteriore riscontro dell’amministrazione, fornito con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- in cui venivano rese all’interessato le credenziali per l’accesso al sistema informatico onde poter acquisire direttamente gli ulteriori atti richiesti;
che la mancata impugnazione anche di tale seconda nota rende evidente che il ricorrente non avesse intenzione di pretendere – in maniera peraltro inammissibile salvo particolari eccezioni da vagliare caso per caso – determinate modalità di ostensione degli atti, vale a dire unicamente in forma cartacea e non mediante consultazione sulla sezione dedicata al personale del portale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Ritenuto , pertanto,
che risulti dimostrato per tabulas che: a) l’istanza da ultimo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- altro non sia che il surrettizio tentativo di riproporre un’istanza già oggetto di valutazioni e riscontri da parte della p.a.; b) tali riscontri si siano cristallizzati divenendo inoppugnabili, per mancata tempestiva proposizione di ricorso per l’annullamento entro i perentori termini decadenziali stabiliti dal codice del processo amministrativo, il cui rispetto si imponeva all’interessato trattandosi di gravare atti espressi;
Ritenuto
conclusivamente, alla luce di tali motivi, anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra la nota di riscontro (del -OMISSIS-) e la nuova istanza di accesso da ultimo presentata (in data -OMISSIS-, dunque a distanza di più di un anno), che la condotta complessivamente tenuta dall’istante, a fronte di più indici di un contegno certamente collaborativo e tempestivo da parte dell’amministrazione penitenziaria, induca ad esitare con un rigetto il presente ricorso;
che le spese di lite seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo;