TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-29, n. 202314467
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 14467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Roberto Bellarmino 13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determina del Ministero dell’Interno, Prot. n. 0082817 del 18 novembre 2020, n. 333-D/5009, Fasc. 333-D 2^Div, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -Servizio Sov.ti Ass.ti ed Agenti - Sezione Assegnazioni Temporanee, notificata il successivo 21 novembre 2020, con la quale il suddetto Ministero dell'Interno, a seguito dell'ordinanza n.-OMISSIS-del Consiglio di Stato, ha riesaminato l'istanza, confermando il rigetto dell'istanza presentata dall'agente scelto della polizia di Stato, -OMISSIS-, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso il Commissariato di P.S. “-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis, d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determina del Ministero dell'Interno, del 16 novembre 2020, n. 333-D/5009, con la quale il Ministero, a seguito dell'ordinanza n.-OMISSIS-del Consiglio di Stato, ha riesaminato l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso il Commissariato di P.S.-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis, d.lgs.26 marzo 2001 n. 151, confermandone il rigetto.
2. Questo TAR, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, aveva infatti respinto l’istanza cautelare connessa al ricorso dell’ 11 marzo 2020, rappresentando che “ ad un primo sommario esame, il provvedimento impugnato non appare viziato dal difetto motivazionale, come censurato, tenuto conto dell’articolazione delle ragioni a supporto del non accoglimento dell’istanza con riferimento alle specifiche ed effettive esigenze di servizio della sede di provenienza e di quella richiesta con il trasferimento, come adeguatamente indicate, in considerazione altresì della valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione riguardo alla quale, nella specie, non appaiono essere superati i limiti della ragionevolezza previsti per l’esercizio del potere autoritativo ”.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, ha accolto l’appello ai fini del riesame ritenuto che “ le prospettazioni difensive articolate dalla parte appellante sono suscettibili, allo stato, di un vaglio favorevole, atteso il contenuto dell’atto impugnato non parrebbero emergere i profili di gravità o di eccezionalità richiamati dalla normativa applicabile ” e considerato che “ le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione di appartenenza, la quale motiverà nello specifico sulla sussistenza di eventuali ragioni ostative al riconoscimento del beneficio,