TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202401684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202401684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401684
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 01684/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01977/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da G F, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in Palermo, via Oberdan n. 5;



contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;



nei confronti

di: Scichilone Sandro Fulvio, Ambulatorio Odontoiatrico Dott.ssa Maria G.Nna Pomo & C. Capitano S.A.S, Studio Dentistico De Luca di Morreale Antonio S.n.c., Studio Enrico S.a.s. Dott. Eugenio Scimecca, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Luigi Traversa S.a.s., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Aldo Scalzo, Dentalfer S.a.s. Dott. Giuseppe Ferrantelli & C., Dicoop Società Cooperativa, Ambulatorio Odontoiatrico Dott.ssa Giuseppina di Marco, Nobile di Nobile Noemi & C. S.n.c., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. R. Castronovo & C. S.a.s., Centro Medico Dentistico Camponcello Lauricella S.a.s. di Camponcello Giovanna & C., Medical Dental S.a.s., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Vincenzo De Marco, Dott.ssa Giovanna Alba & C. S.a.s., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. A. A. S.a.s., Studio Ciraolo S.r.l., Centro Medico Dentistico di Salvatore Falzone & C. S.a.s., Studio Dentistico Dott. Messina Giuseppe & C. S.a.s., Centro Odontoiatrico di Vito Spagnolo S.a.s., Centro Dentistico di Zarbo Baldassare &. C. S.a.s., Centro Poliambulatoriale Caf S.r.l., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. ssa Emanuela di Vita S.a.s., Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dott. Luigi Burruano, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. C. Taibi & C. S.a.s., Studio Odontostomatologico S.a.s. di Vincenzo Armenio e C., Dental Center S.a.s. di Celauro Lorenzo, Studio Dentistico Dott. E. Dalli Cardillo & C. S.a.s. di Pavan Federica, Centro Odontoiatrico Dott. Antonino e Davide Spagnolo S.a.s., Centro Odontoiatrico Dott.ssa Sara L. di Maria S.a.s., Smile Center S.n.c. Di Asaro S.Re Domenico & C., G & G Ambulatorio Odontoiatrico Snc Dott. Panarisi G. Nicolo & C., Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Messina, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. E. P. C., Ambulatorio Dentistico Dott. Fausto Armenio, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Burgio, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Paolo Difalco, Dott. Lo Greco Salvatore Ambulatorio Odontoiatrico, Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Marrone, Dental Clinic S.r.l., Studio Odontoiatrico Dott. Michele Smeraglia, Studio Odontoiatrico Dott. P J M, Dott.ssa G F, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Studio dentistico Dott. Zicari Giuseppe s.n.c.; Centro Odontostomatologico Castellino S.r.l.; Centro Odontostomatologico S.a.s. Zaffuto Edoardo & C.; Centro Medico Odontoiatrico D.ssa Carciotto Giuseppa Maria & C. S.a.s.; S.T.P. Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Tabuso Salvatore S.a.s.; Studio Odontoiatrico Gilotti Nocera di Gilotti Iva S.a.s.; Ambulatorio Odontoiatrico Dott.ssa S.M.V. Di Caro S.r.l.; Ambulatorio Odontoiatrico Vecchio Antonio Oralsan S.a.s.; tutti rappresentati e difesi dall’avv. M G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via N. Garzilli n. 24;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della nota dell'Asp di Agrigento prot. n. 184818 del 21.10.21, il cui contenuto verrà appresso meglio specificato;

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della struttura odierna ricorrente, del D.A. n. 237 del 24.03.21 con il quale l'Assessorato Regionale della Salute ha approvato il documento denominato "Piano di valutazione del fabbisogno specialistica ambulatoriale per la branca di odontoiatria" (solo ove inteso nel senso di limitare o, addirittura, escludere la contrattualizzazione delle strutture già accreditate quale la struttura ricorrente);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

e per l'accertamento dell'obbligo

- dell'ASP di Agrigento di procedere alla contrattualizzazione della struttura odierna ricorrente ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del S.S.R.;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

per l'accertamento dell'obbligo

dell’ASP di Agrigento di procedere: a) all’assegnazione – per l’anno 2022 - alla struttura ricorrente di un budget pari a 50.000 euro; b) alla contrattualizzazione ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del S.S.R.;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio formatosi in relazione all’istanza – inoltrata in data 30.09.22 - con la quale il ricorrente (unitamente ad altri odontoiatri) ha invitato “l’A.S.P. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore”, a convocarlo “per la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del S.S.R. e per l’assegnazione di un budget iniziale minimo pari ad euro 50.000”;

per il riconoscimento

della fondatezza dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 30.09.22 e volta ad ottenere la convocazione per “la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del S.S.R. e per l’assegnazione di un budget iniziale minimo pari ad euro 50.000”;

per l’annullamento

ove possa occorrere, della nota dell’ASP di Agrigento prot. n. 169861 del 10.10.22 con la quale è stato comunicato al ricorrente che la P.A. “sta procedendo alla determinazione dei budget” e lo stesso è stato invitato a “restare in attesa di convocazione per la sottoscrizione del relativo budget per l’anno 2022”;

nonché per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’assegnazione del budget per l’anno 2022 (pari a 50.000 euro) e alla conseguente contrattualizzazione ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del S.S.R.;

ed altresì per la condanna

dell’Asp di Agrigento al risarcimento del danno sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’assegnazione del budget per l’anno 2022 (pari a 50.000 euro) e alla conseguente contrattualizzazione ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del S.S.R..


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

Viste le memorie depositate dalle resistenti Amministrazioni, e viste la memoria e i documenti depositati dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza cautelare n.772 del 3 dicembre 2021;

Visto l’atto di intervento ad opponendum delle strutture indicate in epigrafe;

Viste le memorie depositate dalla parte ricorrente e dalla resistente Azienda;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1260 depositata in data 11 aprile 2022, e visto il relativo adempimento;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie depositate dall’Assessorato regionale, dall’Azienda e dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 14 maggio 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori del ricorrente, dell’Azienda e dell’Assessorato della Salute, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato e depositato il 4 novembre 2021, la struttura ricorrente – istituzionalmente accreditata nella provincia di Agrigento nella branca di odontoiatria – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la nota dell’A.S.P. di Agrigento del 21 ottobre 2021, di diniego di contrattualizzazione, e il D.A. n. 237 del 24 marzo 2021 con cui l’Assessorato della Salute ha approvato il “Piano di valutazione del fabbisogno specialistica ambulatoriale per la branca di odontoiatria” se inteso nel senso di limitare o escludere la contrattualizzazione delle strutture già accreditate.

Espone in punto di fatto che:

- in base al D.A. n. 2632/2016 – che ha destinato una somma anche per eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti, con un budget di ingresso pari e € 32.000,00 – alcune Aziende Sanitarie hanno contrattualizzato talune strutture odontoiatriche, a differenza dell’intimata ASP di Agrigento;

- anche con i successivi decreti l’Assessorato ha stanziato somme a tal fine (D.A. n. 2777/2017; D.A. n. 2087/2018; D.A. n. 1199/2019), senza che l’intimata Azienda abbia provveduto a contrattualizzare la parte ricorrente, la quale, con apposito atto di invito trasmesso via pec in data 24 settembre 2021 ha chiesto all’ASP di Agrigento di essere convocata per la stipula del contratto per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del SSR.

A fronte di tale istanza, l’Azienda ha sostanzialmente rigettato la richiesta di contrattualizzazione con nota del 21 ottobre 2021, avverso la quale parte ricorrente ha dedotto l’articolata censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E DELL’ART. 25 DELLA L.R. N. 5/2009. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI CONCORRENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ .

Secondo quanto prospettato da parte ricorrente, contrariamente a quanto asserito nella nota impugnata, la contrattualizzazione delle strutture accreditate non sarebbe ostacolata dalla mancata previsione, da parte dei Decreti Assessoriali di determinazione degli aggregati di spesa, del budget necessario, poiché gli stessi (fino al D.A. n. 1199/2019), avrebbero previsto espressamente, al contrario, la possibilità di procedere alla contrattualizzazione individuando all’uopo specifiche risorse nell’ambito del “fondo perequativo”. L’ASP di Agrigento, pertanto, avrebbe potuto attingere alle somme del predetto fondo perequativo per procedere alla contrattualizzazione del ricorrente.

Ciò, tra l’altro, sarebbe in linea con l’obbligo previsto in tal senso a carico delle Aziende Sanitarie da parte del C.G.A.., il quale ha chiarito, con numerose pronunce, che – salvo che vi “ostino plausibili e giustificati impedimenti” – non è possibile differire o limitare ulteriormente la contrattualizzazione di strutture già accreditate, in quanto ciò favorirebbe il protrarsi di una situazione di monopolio a favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate e sarebbe, pertanto, in contrasto con i principi generali in materia di concorrenza.

Parte ricorrente ha quindi chiesto che, previo annullamento degli atti impugnati, sia accertato l’obbligo dell’ASP di Agrigento di procedere alla contrattualizzazione ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie

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