TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-10, n. 202402817
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 02817/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno (Questura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dell’intimata Questura del 20 febbraio 2021, di rigetto dell'istanza della ricorrente intesa ad ottenere il rilascio di una licenza di P.S. per il commercio di oggetti preziosi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata Questura ha rigettato la sua istanza tesa a ottenere il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza per l'attività di commercio di oggetti preziosi.
Il suddetto diniego è stato giustificato da due ordini di motivi:
a . anzitutto, si è dato atto che la ricorrente è stata condannata il 15 ottobre 2018 dalla Corte d'appello di Palermo per il delitto di furto a sei mesi di reclusione e alla multa di euro 200,00, con beneficio della sospensione condizionale della pena;
b . in secondo luogo, è stato precisato che il di lei marito, sig. -OMISSIS-, non residente con la ricorrente, ma ancora con la stessa coniugato, è stato condannato per rapina in concorso, associazione per delinquere, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. Egli è stato altresì sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, oltre a essere stato già sottoposto alla libertà controllata per n. 80 giorni in data 8 maggio 2020.
2. La ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato per