TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-12-09, n. 202216527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-12-09, n. 202216527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216527
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 16527/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13362/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13362 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

del provvedimento di diniego della domanda di visto per lavoro autonomo, prot. n. -OMISSIS-, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Quito in data 19 agosto 2022, nonché di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente connesso, conseguente e/o presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Contesta parte ricorrente il diniego di rilascio di visto di ingresso in Italia, richiesto per motivi di lavoro autonomo, reso dalla rappresentanza diplomatica italiana in Quito (Equador) in ragione della ritenuta inammissibilità della domanda, atteso che “sulla base del contratto allegato si configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto la richiesta di visto per lavoro autonomo non trova alcun fondamento giuridico”.

2. Deduce i seguenti argomenti di censura:

2.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, violazione di legge;

2.2) Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, incompleta istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 14 novembre 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

5. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

6. Il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della mancata dazione del preavviso di rigetto.

Invero, come ha correttamente dedotto dalla parte ricorrente, l’Amministrazione, anteriormente all’adozione del gravato provvedimento, recante reiezione dell’istanza di rilascio di visto di ingresso, non ha – in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 – preventivamente comunicato il preavviso di rigetto all’istante, precludendo in tal modo a quest’ultimo la prevista interlocuzione di carattere infraprocedimentale.

Si rileva in proposito che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 – così come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. d) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120), applicabile ratione temporis al caso di specie – impedisce l’applicazione del meccanismo di non annullabilità di cui al medesimo articolo per il caso di violazione dell’art. 10-bis.

Né può applicarsi il primo periodo dell’art. 21-octies, secondo comma, posto che la valutazione compiuta nel caso di specie dall’Amministrazione non si risolve in una scelta a carattere vincolato, comportando lo svolgimento di apprezzamenti connotati da discrezionalità.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, rimanendo ovviamente riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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