TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-03-26, n. 202400315
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 00315/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da L O, Legambiente Nazionale Aps, Federazione Nazionale Pro Natura e Wwf Italia Ets, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia del Verbano Cusio Osola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio Carmen Bonsignore in Torino, via Giacinto Collegno, 52;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulietta Magliona in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Spinning Club Italia A.S.D., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 18 marzo 2022, recante “disposizioni per l'attuazione della DGR n. 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella Provincia del Verbano Cusio Osola – Modifiche e Integrazioni”, nonché di ogni provvedimento connesso e conseguenziale e presupposto, anche non noti;
nonché per il promovimento della questione di legittimità costituzionale o del rinvio pregiudiziale di interpretazione, ove non ne fosse possibile l'interpretazione conforme o la disapplicazione per contrasto con il diritto europeo, del comma 387 bis dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, quanto alla segnalata violazione delle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE, dell'art. 9 e 41, 117 comma s) e 11 Costituzione e del D.P.R. 357/97;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da L O il 30/6/2023:
del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 18 marzo 2022, recante “disposizioni per l'attuazione della DGR n. 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella Provincia del Verbano Cusio Osola – Modifiche e Integrazioni”, nonché di ogni provvedimento connesso e conseguenziale e presupposto, anche non noti, ove legittima l'immissione di specie non autoctone (in particolare trote diverse dalla marmorata o salmo marmoratus) nelle acque provinciali, in violazione dei commi 3, 4 e 5 del DPR 357/97, del D.M. 20 aprile 2020, della direttiva 92/43/CE e dell''art. 9 e 41, 117 comma s) e 11 Costituzione, in assenza di espressa autorizzazione statale e valutazione di incidenza;
nonché per l’annullamento
del decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 3 maggio 2023 recante “Ulteriori disposizioni per l'attuazione della DGR 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella provincia del Verbano Cusio Osola” ed ove necessario anche della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70/2023 recante “Approvazione del piano di conservazione redatto nell'ambito dell'azione C6 del progetto Idrolife”, nonchè di ogni provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto, anche non noto, tra cui i pareri endoprocedimentali resi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Osola e della Regione Piemonte;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024, il difensore della Provincia, come da verbale, relatore il dott. A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di costituzione, per trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato il 19.10.2022 e notificato il giorno successivo -con rinnovo della notifica eseguito il 23.11.2022 in adempimento di ordinanza n. 1010/2022-, le associazioni esponenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Provincia del Verbano, Cusio, Osola n. 35 del 18.3.2022, recante “ disposizioni per l’attuazione della DGR n. 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella Provincia del Verbano Cusio Osola – Modifiche e Integrazioni ” e gli altri atti indicati nel petitum , concernenti l’immissione, ai sensi dell’art. 1 comma 837 bis L. 234/2021, nei corpi idrici provinciali, fino al 31.12.2023, di specie ittiche non autoctone, quali indicate nel decreto presidenziale n. 86 del 19.9.2019 (“ Linee guida per la tutela e la gestione della fauna acquatica nella Provincia del Verbano, Cusio, Osola ”: parimenti impugnato), il cui inserimento nell’ambiente sarebbe, secondo prospettazione ricorsuale, pregiudizievole per la specie autoctona “trota marmorata”.
2. Il gravame è affidato a due motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione di legge o di regolamento (art. 9 e 41 Cost.;art. 12 DPR 357/97 e s.m.i.;D.M. 2 aprile 2020). Incompetenza assoluta e difetto di attribuzione. Nullità dell’atto per carenza assoluta di attribuzione. In subordine illegittimità dell’atto. Sviamento di potere. Carente e contraddittoria motivazione.
Si censura l’illegittimità del provvedimento in quanto mancante: di uno studio sul rischio della pratica d’immissione, dell’enunciazione di un rilevante interesse pubblico e dell’autorizzazione ministeriale ex art. 12 comma 4 D.P.R. 357/97 nonché della comunicazione al comitato istituito presso la Commissione UE per la vigilanza sulla corretta attuazione della Direttiva Habitat. Il provvedimento sarebbe, inoltre, viziato da incompetenza assoluta nonché in contrasto con il principio di tutela della biodiversità, rinveniente, oggi, esplicita enunciazione negli artt. 9 e 41 Cost. per effetto di Legge Costituzionale n. 1/2022.
2. Violazione e falsa applicazione di norme internazionali e europee in tema di tutela della biodiversità (Convenzione di Berna, CBD, Direttiva Habitat, Regolamento specie invasive). Violazione dell’obbligo di assicurare il primato del diritto europeo (art. 4 comma 3 TUE;art. 191 e 288 TFUE;art. 23 Direttiva Habitat). Interpretazione conforme o disapplicazione della norma interna. Questione di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale.
Si lamenta la violazione delle fonti eurounitarie riportate in epigrafe, volte a contrastare il rischio d’invasione degli habitat naturali da fauna aliena.
3. Sulla base dei medesimi referenti normativi le associazioni istanti hanno domandato, inoltre, la disapplicazione ovvero la proposizione di rinvio ex art. 267 TFUE o di questione di legittimità costituzionale, anche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., del citato art. 1 comma 837 bis L. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), che ha consentito una deroga transitoria all’art. 12 comma 1 D.P.R. 357/1997 (attuativo della Direttiva 92/43/CEE c.d. Habitat) “ per le sole disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 ”.
4. Si sono costituite per resistere la Provincia VCO e la Regione Piemonte.
5. Non si è costituita la controinteressata Spinning Club Italia A.S.D.
6. Con ordinanza n. 5 del 11.1.2023 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare, per ritenuta carenza del presupposto per l’applicazione del regime derogatorio di cui al menzionato art. 1 comma 837 bis L. 234/2021. Il provvedimento è stato confermato in sede d’appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 999 del 13.3.2023.
7. Con atto ex art. 43 c.p.a., notificato il 29.6.2023 e depositato il giorno successivo, le ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 3 maggio 2023, con oggetto “ Ulteriori disposizioni per l’attuazione della DGR 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella provincia del Verbano Cusio Osola ”, e, cautelativamente, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2023, di “ Approvazione del piano di conservazione redatto nell’ambito dell’azione C6 del progetto Idrolife ”, tramite i quali la Provincia VCO ha suddiviso i corpi idrici in zone, con individuazione di quelle consentite per l’immissione della specie alloctona “trota fario”, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
8. Avverso tali atti le ricorrenti hanno esteso le medesime ragioni di doglianza articolate nel ricorso introduttivo, deducendo, inoltre, il seguente specifico motivo di gravame:
3. Violazione dell’art. 112, comma 1 c.p.a. e dell’art. 7 comma 1 della L. 241/90.
Si censura l’elusione del decisum cautelare ad opera del decreto impugnato, che ha avviato la pratica immissiva nonostante la sospensione disposta dall’ordinanza n. 5/2023.
9. Con ordinanza n. 291 del 28.7.2023 è stata disposta la richiesta misura cautelare di sospensione.
10. Con ordinanza n. 250 del 7.3.2024, adottata, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., dopo il passaggio in decisione all’udienza pubblica di discussione del 10 gennaio 2024 (tenutasi con la sola presenza del difensore della Provincia), il Collegio ha sollevato d’ufficio questione d’improcedibilità del ricorso, stante la cessazione (al 31.12.2023) dell’efficacia dei due decreti del Presidente della Provincia intervenuta in corso di causa, e ha invitato le parti a interloquire sul punto, assegnando termine di dieci giorni per la presentazione di memorie.
11. Il 18.3.2024 (per proroga del termine al primo giorno non festivo ex art. 52, comma 3 c.p.a.), parte ricorrente ha depositato memoria deducendo di essere titolare di un interesse ancora attuale alla decisione nel merito della controversia, che ha giustificato: 1) con la contestuale impugnazione di atti di natura permanente;2) con l’interesse ad un effetto conformativo della pronuncia, alla luce dell’intervenuta proroga fino al 31.3.2025 (per Legge n. 18/2024) del regime derogatorio di cui all’art. 1 comma 837 bis L. 234/202;3) con la menzionata richiesta di proposizione di rinvio ex art. 267 TFUE o di questione incidentale di legittimità costituzionale;4) in subordine, con l’intenzione di articolare domanda di risarcimento del danno e richiesta di intervento statale ai sensi dell’art. 309 D.Lgs. 152/2006.
12. Quindi, alla camera di consiglio riconvocata del 20 marzo 2024, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
13. Tanto premesso, in via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione Lipu odv, sollevata dalla Provincia VCO (pagg.