TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-04-03, n. 202401168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-04-03, n. 202401168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401168
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 01168/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S D S, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
Comune di Bagheria, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1.1 della nota provvedimento di

ANAS

Gruppo FS Italiane, Area Ammnistrativa Gestionale, S&P – Palermo, Licenze e Concessioni, avente ad oggetto «Richiesta di nulla - osta in sanatoria per un immobile sito in fascia di rispetto della SS.113 in via -OMISSIS-, in territorio del Comune di -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS- part.-OMISSIS-di detto Comune. Contratto -OMISSIS-» , con la quale il suddetto ente ha opposto il proprio diniego alla richiesta del ricorrente del nulla osta dell’ANAS ai fini del rilascio del provvedimento di condono di un immobile sito in Bagheria, Strada Statale 113 n. 90;

1.2 della precedente nota di preavviso di diniego di

ANAS

Gruppo FS Italiane, Area Ammnistrativa Gestionale, S&P – Palermo, Licenze e Concessioni, avente ad oggetto «Richiesta di nulla - osta in sanatoria per un immobile sito in fascia di rispetto della SS.113 in via -OMISSIS-, in territorio del Comune di -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS- part.-OMISSIS-di detto Comune. Contratto -OMISSIS-» ;

1.3 di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenziali e, comunque, connessi, che incidono negativamente sulla sfera personale, giuridica e patrimoniale di esso odierno ricorrente, compresi quelli non notificati né altrimenti ad egli resi noti, e, occorrendo,

1.4 della circolare interna ANAS n. 50 del 1985,

1.5 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici numero 3356/25 ( recte 3357/25) del 1985.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

Oggetto del ricorso all’esame, notificato in data 1 giugno 2022 e depositato il successivo 28 giugno, è la nota prot. n. 218343 del 5 aprile 2022, con cui Anas s.p.a. ha respinto l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il nulla-osta ai fini del rilascio del provvedimento di condono, ai sensi della legge n. 47 del 1985, di un immobile sito in -OMISSIS-.

Il provvedimento di rigetto è stato motivato con riferimento alla presenza, alla data di realizzazione dell’opera, del vincolo imposto con d.m. 1 aprile 1968, con il quale è stato introdotto il regime di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto di ml. 30,00 dalle strade di tipo C), quale è la S.S.113, in prossimità della quale è stato realizzato l’immobile di cui è stata chiesta la sanatoria.

L’impugnazione è stata affidata alle seguenti censure.

Primo motivo

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 e 117 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (in Gazz. Uff., 10 giugno 1946, n. 133), decreto convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (in Gazz. Uff., 9 marzo 1948, n. 58) [Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (in Gazz. Uff., 13 novembre, n. 260) [Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche] - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 47/1985 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’erroneità e travisamento sui presupposti di fatto – Illogicità ed irragionevolezza.

Anas s.p.a. avrebbe errato nel dare applicazione alla normativa nazionale in tema di condono (si legge nel provvedimento impugnato: “la sanatoria in oggetto rientra nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 ), piuttosto che a quella regionale.

In forza dell’art. 33 l. 47/85, richiamato nel provvedimento impugnato, il fatto oggettivo della distanza tra la costruzione e la strada, inferiore a 30 metri (nella fattispecie, pari a 19 metri), osta al rilascio del nulla osta;
diversamente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985, la presenza del vincolo stradale di cui al d.m. 1° aprile 1968 non è di per sé ostativa al rilascio del condono, potendosi acquisire il nulla-osta dell’ente preposto alla tutela della sicurezza stradale.

Secondo motivo

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 23, della legge della Regione Siciliana 10/08/1985 n. 37, B.U.R. 17/08/1985 n. 35 [Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico – edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive], con la quale è stata recepita dinamicamente nell’ordinamento regionale la legge 28/02/1985 n. 47, G.U. 02/03/1985 n. 53 [Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie], ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni introdotte con la stessa l.r. n. 37/1985 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’erroneità e travisamento sui presupposti di fatto – Illogicità ed irragionevolezza.

L’art. 23 co. 1 della l.r. n. 37/1985, nel recepire la normativa sul condono di cui alla legge n. 47/1985, così stabilisce: «Gli articoli 32 e 33 sono così sostituiti: I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell’art. 31 possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna» .

Il successivo comma 8 prevede: «Possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico».

Anas s.p.a. avrebbe affidato la motivazione del suo diniego esclusivamente al fatto oggettivo della distanza tra l’immobile del ricorrente e la strada statale 113, inferiore a quella stabilita dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 (30 metri) e segnatamente pari, stando all’accertamento compiuto dalla medesima società, a 19 metri. Avrebbe, dunque, errato nel non tenere in considerazione il fatto oggettivo dell’assenza di un pregiudizio alla circolazione stradale derivante dall’immobile abusivo di cui è stato chiesto il condono;
peraltro, tale circostanza risulta accertata dalla stessa Anas s.p.a., che nel preavviso di rigetto ha ritenuto che “il sopracitato corpo di fabbrica è posto ad una distanza dal piano viabile tale da non costituire pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale” .

Terzo motivo

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303) [Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada], correlato all’art. 16 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 [Codice della strada], come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993 n. 147 e come sostituito dall’art. 24 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610 - Violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale 1° aprile 1968 (n. 1404) - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’erroneità e travisamento sui presupposti di fatto – Illogicità ed irragionevolezza.

La norma invocata, insieme al correlato art. 16 del Codice della strada, consente l’edificazione fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo

strumento urbanistico generale (quale sarebbe quella ove si trova il fabbricato de quo), a distanza di 10 metri dalle strade di tipo C.

Tale disposizione, in ossequio ai principi in tema di gerarchia delle fonti, dovrebbe prevalere sulle disposizioni dettate dal d.m. 1° aprile 1968.

Quarto motivo

Violazione e/o falsa applicazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 3356/25, recte 3357/25, del 1985 e della circolare interna ANAS n. 50 del 1985 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’erroneità e travisamento sui presupposti di fatto – Illogicità ed irragionevolezza .

Anas s.p.a., nel rendere il diniego impugnato, si sarebbe anche discostata dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 3357/25 (richiamata nel preavviso di diniego con l’errato n. 3356/25) e dalla circolare interna n. 50/1985. Entrambe, infatti, con riferimento agli abusi realizzati dopo l’entrata in vigore del d.m. 1° aprile 1968 n. 1404, confermano l’insanabilità dei medesimi, ove realizzati in zone sottoposte alla prescrizione d’arretramento stabilita dal d.m. 1° aprile 1968, in virtù di quanto disposto dall’art. 33 della legge n. 47/1985;
tale disposizione, tuttavia, come si è detto, diverge sul punto dalla normativa regionale.

Si è costituita per resistere al ricorso Anas s.p.a.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.

Le censure proposte in ricorso e sopra descritte possono essere esaminate congiuntamente, stante l’omogeneità delle stesse.

La recente giurisprudenza di questo Tribunale, chiamata a pronunciarsi su casi analoghi al presente, ha affermato la sostanziale non precettività dell’art. 23, co. 8 l.r. 37/1985, il quale consente il rilascio della concessione in sanatoria per le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, “semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico” , così discostandosi dalla corrispondente normativa nazionale (art. 33, co. 1 lett. c) l. 47/1985).

In più occasioni, è stato, invero, affermato: “il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729 del 24 luglio 1961 e dal susseguente decreto interministeriale n. 1404 del 1° aprile 1968, debbono ritenersi prevalenti sulla stessa norma regionale;
norma che, di fatto, relativamente alla fascia di rispetto delle strade deve ritenersi priva di contenuto precettivo, a nulla rilevando il profilo del pregiudizio o meno alla sicurezza del traffico;
e ciò anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 232/2017, circa i riflessi di natura penale connessi agli abusi edilizi ed alla disciplina regionale (anche di rango primario) circa la possibile sanatoria degli stessi”
(T.A.R. Palermo, Sezione II, 30/03/2022, n. 1104;
Sezione I, 17/02/2023, n. 538, cit.;
28/11/2022;
23/07/2021, n. 2325;
17/05/2019, n. 1366).

Il collegio ritiene di dover dare continuità al richiamato orientamento giurisprudenziale ed osserva quanto segue.

La disposizione regionale in esame (art. 23, co. 8 l.r. 37/1985) – nel prevedere la possibilità di ottenere il condono pur in presenza del vincolo di cui al d.m. 1 aprile 1968 (previa acquisizione del parere favorevole dell’ente preposto alla tutela della viabilità) - traccia un confine dei fenomeni abusivi condonabili non corrispondente a quello dettato dal legislatore statale, il quale, come si è detto, ha escluso la possibilità di ottenere il condono in presenza di un vincolo di inedificabilità (art. 33, co. 1 lett. c) l. 47/1985).

In una fattispecie accostabile alla presente – ossia con riferimento all’art. 1, comma 1 della legge della Regione siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (recante Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo) - la Corte costituzionale ha affermato:

“…è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n), tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite “esterno” della potestà legislativa primaria. Le “grandi riforme” sono quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell’esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Infatti, questa Corte ha più volte affermato che, in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)» (sentenza n. 196 del 2004;
in senso conforme, sentenza n. 232 del 2017).

In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).

Quest’ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La diposizione impugnata eccede quindi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana sanciti dallo statuto di autonomia” (così Corte cost. n. 252/2022).

Poiché, anche nel caso in esame, la norma regionale invocata da parte ricorrente avrebbe l’effetto di incidere sul perimetro dei fenomeni condonabili, come individuato dal legislatore nazionale con norme di grande riforma economico-sociale, della stessa deve essere fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovendosi, dunque, concludere nel senso che il vincolo di inedificabilità assoluta di cui al d.m. 1 aprile 1968, implicitamente richiamato dall’art. 33, co. 1 lett. c) l. 47/1985, è ostativo al rilascio del condono edilizio anche nel territorio regionale;
in questo senso, dunque, deve intendersi la sostanziale “non precettività” della normativa regionale predicata nei sopra menzionati precedenti di questo Tribunale.

Peraltro, già precedentemente, sempre in tema di sanatoria degli abusi edilizi (segnatamente, in con riferimento al cd. accertamento di conformità), la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, ha affermato:

“Queste disposizioni finiscono con il configurare un surrettizio condono edilizio e comunque travalicano la competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di urbanistica dall’art. 14, comma 1, lettera f), dello statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con riguardo alla sanatoria di abusi edilizi” (così Corte cost. n. 232/2017).

La potestà legislativa regionale, in tema di sanatoria edilizia, dunque, deve essere esercitata nel rispetto dei limiti derivanti dalla competenza del legislatore statale nella definizione delle norme di grande riforma economico-sociale, nonché in tema di ordinamento penale.

Infine, il Collegio ulteriormente rileva che:

- l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2277), richiamato da parte ricorrente nella memoria ex art. 73, co. 3 c.p.a., secondo cui il vincolo di cui all’art. 9 l. n. 729/61 trova applicazione solo in relazione alle autostrade di nuova costruzione (e cioè a quelle che non erano state realizzate all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 729/61) non può estendersi al vincolo relativo alle strade statali di cui al d.m. 1 aprile 1968, trovando, la detta interpretazione, la sua ragion d’essere nella particolare formulazione del menzionato art. 9, che fa riferimento ai “tracciati delle autostrade…previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati” , così chiaramente riferendosi a percorsi viari di futura realizzazione;

- quanto alle circolari invocate in ricorso, queste danno applicazione alla disciplina nazionale di cui alla l. 47/1985, di cui si è detto;

- le disposizioni sul condono edilizio, aventi natura speciale, prevalgono su quelle del Codice della strada, volte a disciplinare la realizzazione di nuove opere edilizie (e non la regolarizzazione dei preesistenti abusi).

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.

Stante la complessità delle questioni trattate, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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