TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-10-05, n. 201801272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-10-05, n. 201801272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801272
Data del deposito : 5 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2018

N. 01272/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01112/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Katrin Daniela D'Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego al trattenimento nella scuola dell'infanzia dell'alunno -OMISSIS- così come da pec del 18.04.2018, a firma della prof.ssa -OMISSIS-per la Puglia Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;

nonché

di tutti i documenti, atti e provvedimenti ad essi connessi e/o collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-Regionale per Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizione previste;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame - notificato in data 12.9.2018 e depositato in data 20.9.2018 - -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti potestà sul minore -OMISSIS-, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponevano in fatto di aver richiesto per il loro bambino - frequentante il terzo ed ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, Istituto comprensivo “Minzele - Parini” e prossimo al compimento del sesto anno di età - la deroga all’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria, in quanto affetto da -OMISSIS-

Evidenziavano, in particolare, che malgrado l’istanza fosse stata corredata da ampia documentazione medica a suo supporto e fosse stata ritualmente introdotta per il tramite del dirigente dell’Istituto comprensivo “Minzele - Parini”, con nota n. 3524/VII . 1 del 19/04/2018 l’Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - Uff. III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, la rigettava.

Insorgevano i ricorrenti avverso detto provvedimento, sollevando plurimi motivi di gravame concernenti: 1) la violazione del principio di specificità dei motivi;
2) la violazione di legge, eccesso di potere ed erronea interpretazione della norma da parte della P.A. rispetto alla piena legittimità della istanza ad un anno di permanenza nella scuola dell'infanzia;
3) la nullità del provvedimento di diniego per omessa sottoscrizione e per l'assenza dei requisiti essenziali dello stesso.

In data 2.10.2018, si costituivano in giudizio l’Ufficio -OMISSIS-Regionale per la Puglia, per il tramite dell’Avvocatura erariale.

All’udienza in camera di consiglio del 3.10.2018, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, attesa l’unicità della questione ad essi sottesa.

Su un piano generale, la Sezione condivide l’orientamento già espresso dal T.A.R. Sicilia Catania, cui rinvia (cfr. sent. n. 2473/2016): “il Collegio richiama la condivisa nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - dipartimento per l’istruzione prot. n. 547 - del 21 febbraio 2014 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all’obbligo scolastico per gli alunni affetti da handicap ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.

Tale affermazione è stata fondata sull’art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 297/1994 che, nel contesto delle norme sulla inderogabilità dell’obbligo scolastico, dispone che, se non giustificata con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei bambini dalla scuola pubblica comporta l’obbligo di denuncia in capo al Sindaco.

Ne deriva che l’Amministrazione scolastica può, in ipotesi eccezionali, decidere di fare permanere i bimbi affetti da -OMISSIS-nella scuola dell’infanzia per un periodo limitato, che è stato ragionevolmente quantificato dal Ministero dell’Istruzione in un anno”.

Ciò premesso, il ricorso è fondato in quanto una corretta interpretazione dell’art. 114 succitato consente di ritenere che, qualora venga data adeguata dimostrazione del fatto che l’alunno, pur avendo compiuto i 6 anni di età, non è ancora pronto per un proficuo inserimento in prima elementare (circostanza non solo incontestata, ma documentalmente provata nel presente giudizio), può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia.

Nella fattispecie in esame tutti gli atti endoprocedimentali indicati in ricorso hanno evidenziato l’inopportunità dell’inserimento del minore nella scuola primaria per l’a.s. 2018/19, ai fini di un successivo inserimento più proficuo nella prima elementare.

Ricorrono, pertanto, nel merito del caso in esame, le condizioni per una posticipazione della iscrizione alla prima elementare.

Ad abundantiam , si consideri altresì che il provvedimento impugnato è nullo, in quanto del tutto privo di una effettiva motivazione a supporto della decisione amministrativa volta a denegare la richiesta di permanenza nella scuola dell’infanzia del minore -OMISSIS-.

L’analisi del testo del provvedimento impugnato non lascia alcuna possibilità di ricostruzione giuridica difforme, in quanto ad una nota di accompagnamento recante il diniego impugnato sono state allegate mere linee guida sul “trattenimento nella scuola dell’infanzia degli alunni in età di obbligo scolastico”, senza che venisse spesa anche una sola parola al fine di illustrare i motivi specifici in forza dei quali dette linee guida, applicate al caso di -OMISSIS-, avrebbero dovuto determinare un provvedimento di diniego quale quello impugnato.

Ne consegue la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato per carenza di un suo elemento essenziale (cfr. art. 21-septies L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.), con contestuale affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere nuovamente sul caso in esame, tenendo debito conto delle evidenti peculiarità che lo caratterizzano, per come lumeggiate supra .

Ne consegue che il ricorso debba essere accolto anche per tali ulteriori motivi.

Da ultimo, le spese di lite possono compensarsi, tenuto conto della routinarietà del caso di specie e della minima attività processuale svolta.

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