TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-02-03, n. 202101433

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-02-03, n. 202101433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101433
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2021

N. 01433/2021 REG.PROV.COLL.

N. 12149/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12149 del 2018, proposto da
P T, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, 50;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso prima dall'avvocato C L, poi dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso prima dall'avvocato S R, poi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’Ordinanza del Dirigente dell'Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino n. 31 in data 23 luglio 2018, di cui al Registro Generale n. 259;

dell’Ordinanza del Dirigente dell'Area Sviluppo Economico del Comune di Fiumicino n. 21 in data 26 luglio 2018, di cui al Registro Generale n. 263.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di essere titolare di una concessione demaniale marittima n. 155 del 17 marzo 1961 di area distinta in Catasto al Foglio n. 305, particella n. 491, in località Passoscuro, sulla quale ha costruito un manufatto di 49 mq, utilizzato per uso curativo dell’intera famiglia, soprattutto per consentire al padre, reduce dai campi di concentramento, di effettuare le necessarie cure iodiche. Da ultimo la concessione dell’area demaniale di 120 mq (di cui 50 mq coperti) è stata rinnovata con provvedimento n. 728/2008, per un quinquennio, contro un canone annuo di €. 335,94, con scadenza al 31.12.2013.

All’esito del sopralluogo effettuato il 16.5.2018 è stata rilevata l’esistenza di opere ritenute abusive, così descritte “fabbricato di forma quadrangolare di un unico piano delle dimensioni esterne 7,10 m x 7,10 m inserito all’interno di una recinzione perimetrale anch’essa di forma quadrangolare delle dimensioni di circa m 11,77 x 9,86 m, con altezza variabile dell’altezza di circa 60cm in blocchetti di tufo e sovrastante rete metallica e paletti in legno”.

Con il ricorso in esame il predetto impugna l’ordinanza dirigenziale n. 21 del 26.7.2018 con cui l’Ufficio Sviluppo Economico-Edilizia – TPL del Comune , a tutela dell’interesse demaniale marittimo, ha ingiunto al ricorrente, ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav., di ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo le opere ritenute abusivamente realizzate in quanto “non risultano titoli edilizi rilasciati per il suddetto fabbricato” e che la “concessione Demaniale Marittima n. 728/2008 è scaduta il 31.12.2017 e non risulta rinnovata”, e visto che l’area di che trattasi secondo il PUA comunale vigente “ è stata destinata a spiaggia libera ”.

Impugna altresì l’ordinanza dirigenziale dell’Area Edilizia e T.P.L. del Comune n. 31 del 23.7.2018, con cui è stata ordinata, ai sensi dell’art. 43 DPR 380/2001 e dell’art. 21 LR 15/2008, la demolizione delle opere sopraindicate, ritenute abusive “in quanto realizzate su area oggetto di concessione demaniale marittima scaduta e non rinnovata talché il manufatto risulta essere senza titolo”, e considerato che l’area secondo il nuovo P.R.G., approvato con Del. GR n. 930/05, ricade in zona F, sottozona F2A, Parco naturale” ed è plurivincolata (area soggetta ai vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. a) (territorio costieri compresi in una fascia di profondità di 300m dalla linea di battigia) e f) (parchi e riserva nazionali o regionali);
art.43 Ambiti di recupero valorizzazione paesistica;
P.T.P. amb. Terr. 2 zona A1 – e P. T. P.R. Paesaggio Naturale di continuità;
D.M. 29/03/1996”).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 21, L. reg. 15/2008 e 54, R.D. n. 327/1942.

Il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi in quanto si fondano entrambi sull’erroneo presupposto dell’abusività dell’opera a causa dell’intervenuta scadenza della concessione demaniale marittima n. 728/2008, senza tener conto del fatto che il mancato rinnovo non è imputabile al ricorrente, bensì al ritardo dell’amministrazione ne predisporre il modello D1 - - Domanda di rilascio di concessione - pubblicato solo nel 2018, quanto ormai il titolo in questione era scaduto in data 31/12/2017 – e senza tener conto del fatto che il ricorrente si era comunque fatto parte diligente presentando la richiesta di rinnovo secondo la procedura sempre seguita nel corso degli anni precedenti, a partire dal primo rinnovo, pagando l’imposta regionale per l’anno 2017 e presentando il modello F23 per il pagamento del canone.

A tali iniziative la Regione ha dato riscontro con nota del 12 luglio 2018, con cui ha rappresentato l’obbligatorietà della nuova procedura, utilizzando modello F24 Elide, indicando gli importi dovuti per gli anni 2017 e 2018. In data 31.7.2018 il ricorrente ha provveduto al pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime (per due volte: in data 25/09/2017 e in data 31/07/2018), rimanendo in attesa della pubblicazione della modulistica necessaria al completamento del versamento del canone concessorio. Successivamente alla notifica degli atti impugnati, il ricorrente in data 7.8.2018 ha presentato il modulo D1 come chiesto dalla Regione.

Illegittimamente il Comune ha equiparato all’assenza di concessione il ritardo del rinnovo del titolo concessorio dovuto all’inerzia della Regione che non ha tempestivamente messo a disposizione i modelli per il pagamento del canone, senza tener conto del comportamento dell’interessato, che si è adoperato per provvedere comunque ad adempiere al pagamento

Si è costituita in giudizio la Regione rappresentando che la pubblicazione del modello D1 in contestazione dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che la mette a disposizione sulla piattaforma del medesimo dicastero – da cui deve essere scaricata – e che l’unica modalità di pagamento è mediante il modello F24 Elide. Inoltre precisa che il rinnovo della concessione in parola “non è avvenuto in forza di un provvedimento concessorio ma è stato disposto ex lege” in applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies del DL 78/2015” (con. legge 125/2015, come successivamente modificato dall’art. 12 comma 2 bis del DL 244/2016, convertito nella legge 19/2017) che ha prorogato le concessioni demaniali ad uso abitativo in essere al 31 dicembre 2013 “fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies di ricognizione delle rispettive fasce costiere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017”.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato con memoria scritta a difesa del proprio operato, confermando quanto rappresentato dalla Regione in merito alla proroga ex lege della concessione in parola, ai sensi dell’art. 7 comma 9-duodevicies dell’art. 7 del D.L. 78/2015 sopracitato, precisando che tale proroga era temporalmente limitata “fino alla definizione del procedimento previsto dal precedente comma 9-septiesdecies del medesimo art. 7, e comunque non oltre il 31/12/2017” e che, essendo scaduta a quella data, non è più rinnovabile in quanto incompatibile con la nuova destinazione d’uso a “spiaggia libera” dell’area sancita dal Piano di Utilizzazione degli Arenili, che sarà applicato alle concessioni in scadenza, che cessano di diritto, ai sensi dell’art. 25 DPR 15.2.1952, n. 328, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

Con ordinanza n. 507/2020 è stata accolta l’istanza cautelare fino alla pronuncia della Regione dell’istanza di rinnovo.

In seguito a tale pronuncia la Regione, soggetto competente in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 8 co. 2 lett. b-bis) della LR n. 53/98 (come modificata dall’art. 37 co. 1 della LR n. 9/2005), ha chiarito che la richiesta di rinnovo della concessione di cui al modello D1 doveva intendersi finalizzata esclusivamente come passaggio preliminare per consentire all’istante di attivare la procedura sulla piattaforma del Sistema informativo Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzata a scaricare il modello di pagamento del canone/indennità demaniale (che poteva avvenire solo utilizzando modello F24 elide).

Con memoria conclusionale il Comune ha confermato quanto rappresentato dalla Regione, ribadendo le proprie argomentazioni difensive.

All’udienza del 15.12.2020 la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Costituiscono oggetto di impugnativa l’ordinanza n. 21 del 26.7.2018 con cui è stata ingiunta la rimozione di un manufatto ad uso abitativo realizzato su un’area demaniale marittima concessa al ricorrente, di cui si ingiunge all’originario titolare lo sgombro in considerazione dell’intervenuta scadenza della concessione;
nonché l’ordinanza n. 31 del 23.7.2018 con cui è stata ingiunta la demolizione dello stesso manufatto disposta sempre in considerazione dell’intervenuta scadenza della concessione che avrebbe determinato la (sopravvenuta) natura abusiva dell’opera in considerazione del sopravvenuto difetto del titolo legittimante il suo mantenimento sulla medesima area e della necessità di destinare la spiaggia ad uso pubblico come previsto dal Piano di Utilizzazione degli Arenili, previsto dalla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi