TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-07-15, n. 201400802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-07-15, n. 201400802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400802
Data del deposito : 15 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00004/2012 REG.RIC.

N. 00802/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2012, proposto da:
FRANCO PORTIOLI, P B, S C, G C, rappresentati e difesi dall'avv. M B, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI GONZAGA, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

per l'annullamento

- della deliberazione giuntale n. 52 del 1 giugno 2011, con la quale è stato definito l’importo annuo del canone ricognitorio da applicare nel 2011 ai titolari di autorizzazioni relative a passi carrabili, accessi o diramazioni;

- della deliberazione consiliare n. 47 del 28 giugno 2011, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

- degli atti presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonzaga;

Viste le memorie difensive;

Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Gonzaga con deliberazione giuntale n. 52 del 1 giugno 2011 ha fissato in € 80 l’importo annuo del canone ricognitorio da applicare nel 2011 ai titolari di autorizzazioni relative a passi carrabili, accessi o diramazioni. Nel bilancio di previsione del 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 28 giugno 2011, è previsto per il medesimo anno un gettito a titolo di canone ricognitorio pari a € 214.000.

2. Contro i suddetti provvedimenti i ricorrenti hanno presentato impugnazione con atto notificato il 20 dicembre 2011 e depositato il 3 gennaio 2012. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), in quanto nella determinazione del canone non è stata applicata alcuna graduazione mediante i parametri legali della soggezione subita dalla strada pubblica e del vantaggio ricavato dall’utente;
(ii) violazione degli art. 195 e 222 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto l’intero importo stimato del canone è stato messo a bilancio per pagare il mutuo relativo alla costruzione della scuola, mentre il limite legale per il finanziamento di spese correnti con entrate aventi specifica destinazione è pari a tre dodicesimi.

3. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con memoria depositata il 4 aprile 2014 i ricorrenti hanno comunicato la rinuncia agli atti. La difesa del Comune ha sottoscritto per adesione.

5. Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto ex art. 35 comma 2-c cpa. Le spese possono essere compensate.

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