TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-27, n. 202317741

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-27, n. 202317741
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317741
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17741/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09230/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2023, proposto da
N E, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, M F, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza di assegnazione, depositata dal Tribunale Civile di Roma in data 24.06.2021, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.E. 4897/2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero dell’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Roma, distinta in epigrafe, relativa alle somme dovute a titolo di liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’Amministrazione resistente, alla predetta ordinanza divenuta definitiva in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;

Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art.

5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;

Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza;
b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza;
c) dal rilascio all'amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art.

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